Decreto ingiuntivo: come si fa e quanto costa

Isabella Policarpio

03/09/2019

Il decreto ingiuntivo consente al creditore di chiedere il pagamento di una somma dovuta o la consegna di un bene determinato. Vediamo come funziona.

Decreto ingiuntivo: come si fa e quanto costa

Come si fa il decreto ingiuntivo? Quanto costa e quali sono i tempi per la sua emissione?

Innanzitutto, chiariamo che il decreto ingiuntivo è il provvedimento attraverso il quale il giudice, su richiesta del titolare di un credito, intima al debitore di corrispondere una somma di denaro o di consegnare un bene mobile, entro il termine di 40 giorni dalla notifica. Entro lo stesso termine il debitore può fare domanda di opposizione al decreto ingiuntivo altrimenti si procederà all’esecuzione forzata.

Il decreto ingiuntivo persegue la ratio di offrire al creditore uno strumento di tutela immediato contro l’insolvenza del debitore e di evitare i pregiudizi derivanti dai tempi del giudizio ordinario. Questo provvedimento è rapido perché viene emanato in assenza di contraddittorio fra le parti e si basa esclusivamente sulla documentazione del creditore. Ma andiamo a vedere tutti i dettagli della disciplina del decreto ingiuntivo.

Decreto ingiuntivo o ingiunzione di pagamento

Il decreto ingiuntivo, detto anche “ingiunzione di pagamento” è un istituto disciplinato dagli articoli 633 e seguenti del Codice di procedura civile. Può essere attivato da chi è creditore di una somma liquida di denaro o di cose fungibili o da chi ha diritto alla consegna di un bene mobile determinato.

Il decreto ingiuntivo viene definito un procedimento sommario: questo perché il giudice lo emette avvalendosi unicamente delle prove scritte fornite dal creditore, mentre nei procedimenti ordinari è necessario il contraddittorio delle parti. Tuttavia il debitore può contestare il provvedimento facendo opposizione al decreto ingiuntivo ricevuto entro il termine tassativo di 40 giorni dalla sua notifica.

Requisiti

Il decreto ingiuntivo deve rispettare precisi requisiti indicati nell’articolo 633 del Codice di procedura civile:

  • il procedimento per ingiunzione è esperibile solo per la tutela di diritti di credito;
  • i diritti di credito devono possedere un oggetto specifico, quindi una somma di denaro, una quantità determinata di cose fungibili o la consegna di un bene mobile determinato;
  • quando il credito consiste in una somma di denaro questa deve possedere il requisito della liquidità.

Se ci sono le suddette condizioni, il giudice competente pronuncia l’ingiunzione di pagamento o la consegna del bene quando:

  • il creditore fornisce prova scritta del diritto di credito (qualunque documento che attesti l’autenticità del credito anche se privo di efficacia probatoria in processo);
  • se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali, rimborso di spese fatte da avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in ambito processuale;
  • se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai oppure ad altri soggetti in libera professione per i quali esiste una tariffa approvata legalmente.

Precisiamo che il decreto ingiuntivo può essere pronunciato anche quando il titolo di credito è connesso ad una condizione o controprestazione: in tal caso il creditore deve dimostrare al giudice di aver svolto effettivamente la prestazione a lui dovuta.

Costi e tempi del decreto ingiuntivo

Il costo di un procedimento per decreto ingiuntivo può variare di molto perché è strettamente legato all’importo per il quale viene richiesto. Per completezza riportiamo le tariffe stabilite dal Decreto ministeriale n. 44 del 2014:

  • da 225 a 810 euro per procedimenti che hanno ad oggetto crediti del valore compreso fra 0 e 5.200 euro;
  • da 270 a 972 euro per procedimenti con oggetto crediti del valore compreso tra 5.201 e 26.000 euro.

Per quanto riguarda i tempi sicuramente sono molti più rapidi rispetto al procedimento ordinario.

Il decreto ingiuntivo deve essere notificato al debitore entro 60 giorni dalla sua emissione, altrimenti si considera inefficace. Dopo l’avvenuta notifica il debitore ha 40 giorni di tempo per proporre opposizione al decreto ingiuntivo altrimenti questo si considera efficace ed è pronto a produrre i suoi effetti cioè l’esecuzione forzata con la quale si ordina la consegna della cosa o il pagamento della somma. Dopo la notifica il decreto ingiuntivo resta efficace per 10 anni prima di cadere in prescrizione.

Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo

In alcuni casi il giudice, su richiesta del creditore, può emettere un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, cioè un decreto immediatamente esecutivo, senza dover attendere i 40 giorni dalla notifica. Ciò può avvenire in quattro ipotesi principali:

  • quando il diritto di credito si basa su una cambiale, su un assegno bancario, su un assegno circolare o su un certificato di liquidazione di borsa.;
  • quando il credito si basa su un atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato;
  • quando si ritiene che il ritardo del pagamento o della consegna della cosa possa derivare un danno grave al creditore (con valutazione discrezionale fatta dal giudice competente);
  • quando il creditore è in possesso di una prova scritta, firmata dallo stesso debitore, da cui risulta il diritto di credito (ad esempio una promessa di pagamento).

In questi casi il tribunale può ordinare al creditore di depositare una cauzione commisurata alla somma richiesta al fine di garantire al debitore la restituzione di quanto pagato ingiustamente se il decreto ingiuntivo viene revocato.

Opposizione a decreto ingiuntivo

Entro 40 giorni dalla notifica il debitore può impugnare il decreto ingiuntivo presso il tribunale competente. Dopo tale termine il decreto diventa esecutivo e passa in giudicato e il debitore non può più fare domanda di opposizione all’ingiunzione di pagamento o consegna.

Se vuole opporsi al decreto, il debitore deve presentare un atto di citazione e aprire un processo ordinario che si svolgerà nel contraddittorio delle parti: significa che la pretesa non si basa solamente sulle prove fornite dal creditore ma che anche il debitore può provare di aver pagato o consegnato il bene o l’inesistenza del diritto di credito ed evitare l’esecuzione forzata.

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