Quando si affitta un appartamento a degli studenti bisogna utilizzare una particolare tipologia di contratto. Vediamo le condizioni applicabili.
La legge prevede un particolare tipo di contratto per concedere in affitto un immobile destinato ad abitazione per studenti universitari.
Questo specifico contratto si distingue dalle altre tipologie di contratti di locazione per il fatto di essere meno vincolante in quanto non sottoposto ai termini del normale contratto di locazione ad uso abitativo poiché connesso alla permanenza per motivi di studio in una città universitaria.
Esso rientra nell’ambito dei contratti ad uso transitorio e deve essere redatto in base ad uno specifico modello predisposto dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture e contenuto nell’allegato F al DM 30 dicembre 2002.
A chi si rivolge
Il contratto di locazione per studenti può essere stipulati a favore di:
- studenti universitari iscritti ad un corso di laurea;
- studenti che seguono corsi di perfezionamento o aggiornamento a livello universitario in un comune diverso da quello di residenza.
Presupposto per la stipula è che l’immobile sia ubicato nei comuni sedi di università o di specializzazione oppure in comuni limitrofi indicati dagli accordi territoriali (sempre che questo risulti dal contratto).
L’immobile può esssere concesso in affitto anche a più studenti contemporaneamente.
Canone
Al momento della sottoscrizione del contratto si prevede il versamento di una cauzione che non deve essere superiore a tre mensilità.
Il canone è stabilito liberamente dalle parti contraenti ma non deve superare il limite massimo fissato in sede di accordi territoriali conclusi da organizzazioni di categoria locali. L’aggiornamento del canone può avvenire esclusivamente su richiesta del locatore da effettuarsi mediante lettera raccomandata.
Durata
La durata minima del contratto è 6 mesi mentre quella massima è 36 mesi; decorso detto termine il contratto si intende rinnovato automaticamente per la stessa durata, salvo recesso del conduttore da effettuarsi con preavviso di almeno 3 mesi dalla data di scadenza. Qualora venga stabilito un periodo di durata diverso la clausola deve ritenersi nulla e sarà sostituita di diritto con quanto disposto dalla legge.
Recesso
Il conduttore può recedere dal contratto per gravi motivi, dando un preavviso di 3 mesi. Non vi è invece alcuna possibilità di recesso per il locatore.
In caso di più conduttori è previsto il recesso anche solo di uno o di alcuni di essi con l’effetto che la locazione continuerà nei confronti degli altri che dovranno continuare a versare il canone interamente. Previo consenso da parte del proprietario dell’appartamento, i conduttori rimasti potranno trovare un nuovo conduttore con il quale ripartire la spesa.
Sublocazione
Per divieto previsto dalla legge non è consentito da parte del conduttore il subaffitto dell’immobile.
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