Nel 2013 abbiamo sentito parlare spesso di cassa integrazione ordinaria o straordinaria e di contratti di solidarietà. Sono prestazioni previste dall’ordinamento italiano erogate dall’Inps per sostenere aziende e lavoratori in difficoltà.
La crisi economica, e di conseguenza occupazionale, nel 2013 ha mietuto moltissime vittime tra le piccole e medie imprese italiane, costrette a dichiarare fallimento o aggrappate alle prestazioni a sostegno dei lavoratori.
L’utilizzo del contratto di solidarietà ha registrato un picco nell’ultimo biennio di crisi. Si tratta si accordi stipulati tra l’azienda e le rappresentanze sindacali allo scopo di evitare licenziamenti o di favorire nuove assunzioni attraverso una riduzione dell’orario di lavoro.
Questa prestazione nasce con la legge numero 863 del 1984, con l’obiettivo di tutelare l’occupazione mediante la previsione di una diminuzione dell’orario di lavoro senza la totale perdita della retribuzione.
I contratti di solidarietà si distinguono tra difensivi e espansivi e riguardano le imprese che rientrano nel regime di cassa integrazione guadagni straordinaria, ma anche le aziende che non vi rientrano.
Contratti di solidarietà difensivi
I contratti di solidarietà difensivi sono accordi aventi ad oggetto la riduzione dell’orario di lavoro, con lo scopo di mantenere l’occupazione in caso di crisi aziendale, mirando con ciò ad evitare che venga diminuito il personale impiegato.
Contratti di solidarietà espansivi
La seconda tipologia di contratti di solidarietà, quelli espansivi, in realtà è scarsamente utilizzata. Si tratta di accordi aventi ad oggetto una riduzione dell’orario di lavoro con lo scopo di favorire nuove assunzione all’interno dell’azienda
Imprese in regime di Cigs
La legge 863 del 1984 prevede la possibilità, per le aziende industriali rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione straordinaria di fare ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale.
I contratti di solidarietà di attivano in seguito alla stipula di un accordo tra le parti, finalizzato alla riduzione concordata dell’orario di lavoro per evitare il licenziamento dei lavoratori ritenuti in esubero.
L’ammontare del trattamento di integrazione salariale, determinato da tale legge nella misura del 50% del trattamento retributivo perso a seguito della riduzione di orario.
Attualmente ai sensi dell’articolo 6, comma 3, della legge 608 del 1996, la misura è pari al 60% del trattamento retributivo perso a seguito della riduzione di orario.
Il contratto di solidarietà può essere stipulato per un periodo non superiore a 24 mesi e può essere prorogato, ai sensi della legge numero 48 del 1988, per un massimo di 36 mesi nelle aree del Mezzogiorno e per un massimo di 24 mesi nelle altre aree.
Imprese non rientranti in regime di Cigs
Con la legge numero 236 del 1993 (modificata dalla legge numero 3 del 2009), è stato esteso l’istituto del contratto di solidarietà anche alle aziende non rientranti nel campo di applicazione della legge numero 863 del 1984.
Tale legge prevede per il lavoratore di un’azienda in difficoltà occupazionale, al quale viene ridotto l’orario di lavoro, la possibilità di beneficiare di un contributo. Il contributo, corrisposto per un periodo massimo di 2 anni, è pari al 50% del monte retributivo perso a seguito della riduzione di orario.
Il predetto contributo viene erogato in rate trimestrali e ripartito in parti uguali tra l’impresa ed i lavoratori interessati.
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