Contenzioso tributario: i gradi di giudizio

Roberto Rais

3 Aprile 2014 - 13:30

Sono tre i gradi di giudizio del contenzioso tributario: ecco quali sono, e come si «arriva» al risconto dei giudici competenti.

Contenzioso tributario: i gradi di giudizio

Ieri abbiamo parlato del contenzioso fiscale spiegandone caratteristiche e modalità per proporre un ricorso.

Vediamo ora i gradi in cui si articola il contenzioso tributario.

I gradi del contenzioso tributario sono tre:

  • la Commissione tributaria provinciale,
  • la Commissione tributaria regionale
  • la Corte di Cassazione.

Alla Commissione tributaria provinciale si giunge come primo termine di riferimento del ricorso: per individuare la Ctp competente si segue la regola della competenza territoriale sulla base dell’ente che ha emesso l’atto impugnato. Ipotizzando, ad esempio, che un contribuente di Milano abbia ricevuto un accertamento da parte di un ente impositore che ha sede a Roma, il ricorso dovrà svolgersi dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma.

In merito, ricordiamo ancora una volta come l’elemento fondamentale per evitare di incappare in brutte sorprese è la tempestività del ricorso: l’istanza di ricorso deve infatti essere inoltrata alla Commissione competente per territorio entro e non oltre i 60 giorni dal ricevimento dell’atto che si intende impugnare. Se il contribuente non provvede, o provvede trascorso tale termine, la pretesa fiscale si intende consolidata e, a quel punto, vi sarà ben poco da fare (in altre parole, il contribuente non potrà più far valere le proprie ragioni contro un successivo atto dell’ente impositore).

Sospensione degli atti

Stabilito quanto precede, cerchiamo di compiere un piccolo passo in avanti nell’evidenza della materia. Una volta ricevuto l’atto, infatti, il contribuente che ha proposto il ricorso può altresì domandare al giudice di sospendere l’esecutività dell’atto stesso: in questo caso bisognerà comunque dimostrare che il proprio ricorso appare fondato su solide ragioni, e che il contribuente non sarebbe comunque in grado di far fronte al pagamento che l’ente impositore sta pretendendo, se non a prezzo di danni che potrebbero essere irreparabili o, comunque, gravi.

La decisione della Commissione

Infine, giungiamo alla decisione da parte della Commissione: di norma la lite fiscale giunta in contenzioso viene decisa dai giudici tributari in camera di consiglio (cioè, non è necessario sentire le parti in causa).

Sia l’ente impositore che il contribuente possono comunque proporre una ulteriore istanza (di trattazione in udienza pubblica) con la quale domandano che la regola generale della camera di consiglio venga interrotta. L’istanza di trattazione in udienza pubblica deve essere presentata entro 10 giorni dall’inizio della discussione della controversia.

I gradi successivi

Per quanto concerne i gradi successi al primo (Commissione tributaria regionale e Corte di Cassazione), le regole sono parzialmente diverse (soprattutto per il terzo grado). Ci occuperemo di questi ulteriori step di ricorso nel corso delle prossime settimane, con degli appositi focus.

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