Congedo parentale COVID-19, novità: 30 giorni fino ad agosto e fruizione a ore. Istruzioni INPS

Teresa Maddonni

22/07/2020

28/07/2020 - 11:40

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Congedo parentale COVID-19: 30 giorni in totale e fruibili fino alla fine di agosto nel decreto Rilancio convertito nella legge n.77/2020. Novità cui si aggiunge la possibile fruizione a ore. Vediamo quali sono le ultime istruzioni INPS.

Congedo parentale COVID-19, novità: 30 giorni fino ad agosto e fruizione a ore. Istruzioni INPS

Congedo parentale COVID-19: ci sono novità sui 30 giorni in totale che si possono prendere fino ad agosto, come anche sulla possibilità di fruizione a ore.

Se il decreto Rilancio in vigore dal 19 maggio ha previsto la proroga del congedo parentale COVID-19 fino al 31 luglio, la legge di conversione n.77 del 17 luglio in Gazzetta ufficiale dal 18 dello stesso, ne stabilisce l’estensione ulteriore fino al 31 agosto 2020 a far data dal 19 luglio 2020.

INPS con il messaggio del 21 luglio 2020 n.2902 comunica che l’applicativo online per la domanda di congedo parentale COVID-19 è stato aggiornato per permetterne la richiesta fino al 31 agosto 2020.

INPS comunica altresì che istruzioni saranno successivamente fornite per la fruizione oraria che rappresenta la vera novità del congedo parentale COVID-19, specificando che la domanda potrà riguardare anche periodi di astensione dal lavoro antecedenti alla data di presentazione della stessa, ma comunque decorrenti dal 19 luglio 2020.

Ricordiamo che il congedo parentale COVID-19, insieme al bonus baby sitter, è stato introdotto dal decreto Cura Italia per 15 giorni che sono poi diventati 30 in totale con il decreto Rilancio.

Il congedo parentale COVID-19 prevede un’indennità pari al 50% della retribuzione e coperta da contribuzione figurativa per genitori con figli fino a 12 anni di età.

Può essere fruito in modo continuativo o frazionato da uno o entrambi i genitori alternativamente entro e non oltre il 31 agosto 2020, stando all’emendamento approvato il 3 luglio, con decorrenza dal 5 marzo 2020.

Il congedo parentale COVID-19 rientra tra le varie misure per le famiglie previste dal decreto Rilancio le quali, con la proroga fino al 31 agosto 2020 dello stesso potranno tirare un sospiro di sollievo e sfruttarlo fino alla riapertura delle scuole prevista per il 14 settembre 2020.

Congedo parentale COVID-19, novità: 30 giorni fino ad agosto

I giorni di congedo parentale COVID-19 diventano 30 nel decreto Rilancio e si potranno prendere fino al 31 agosto con la legge n.77/2020 di conversione.

Chi ha già usufruito dei 15 giorni previsti dal decreto Cura Italia con decorrenza dal 5 marzo, giorno in cui scuole e servizi educativi in generale hanno chiuso in tutto il Paese, può richiederne altri 15 fino al 31 agosto 2020 (era il 30 settembre 2020 nelle prime bozze del decreto).

Chi invece ancora non lo ha richiesto potrà chiedere 30 giorni di congedo parentale retribuito sempre fino a fine agosto.

Nel decreto Rilancio all’articolo 72- Modifiche agli articoli 23 e 25 in materia di specifici congedi per i dipendenti in particolare per l’articolo 23 del Cura Italia sul congedo parentale COVID-19 il comma 1 è sostituito dal seguente:

“Per l’anno 2020, a decorrere dal 5 marzo e fino al 31 agosto, per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni, ciascun genitore lavoratore dipendente del settore privato ha diritto a fruire, ai sensi dei commi 10 e 11 del presente articolo, per i figli di età non superiore ai dodici anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5 del presente articolo, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.”

L’ultimo periodo del comma aggiunge una novità ulteriore vale a dire la già accennata fruizione oraria per la quale si attendono ancora ulteriori istruzioni di INPS:

“I periodi di congedo devono essere utilizzati, nelle ipotesi nelle quali i congedi sono riconosciuti, in maniera alternata da entrambi i genitori lavoratori conviventi e possono essere usufruiti in forma giornaliera od oraria, fatti salvi i periodi di congedo già fruiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”

Per le famiglie con figli con disabilità non si applicano i limiti di età. I limiti, requisiti e modalità restano le stesse. Non solo, l’articolo 25 fa riferimento al bonus baby sitter, vale a dire ai 600 euro da richiedere in modo alternativo al congedo previsto dal Cura Italia.

L’articolo 72 suddetto sostituisce la parola 600 euro con 1.200 euro e la parola 1.000 con 2.000. Ovviamente anche per questo bonus chi ha già ricevuto la prima tranche potrà richiedere solo 600 euro o 1.000 se medico o infermiere.

Congedo parentale COVID-19 senza indennità

Il comma 1 lettera b del decreto Rilancio pone una modifica anche al congedo parentale senza indennità e in particolare al comma 6. Il comma 6 dell’articolo 25 del Cura Italia stabilisce a oggi che:

“I genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.”

Con il decreto Rilancio:

“le parole: “di età compresa tra i 12 e i 16 anni” sono sostituite dalle seguenti:“di anni 16”.”

Il limite per il congedo parentale COVID-19, anche in questo caso, è di 30 giorni in totale sempre da fruire entro agosto 2020.

Permessi 104: altri 12 giorni nel decreto Rilancio

Per quanto riguarda i permessi 104 concessi in misura straordinaria nel numero di 12 giornate per i mesi di marzo e aprile dal Cura Italia oltre ai 3 ordinariamente previsti, con il decreto Rilancio all’articolo 73 arriva l’estensione. Nel legge di conversione non vengono apportate modifiche.

I permessi sono concessi a disabili o chi assiste familiari con disabilità. Nel decreto Cura Italia erano i giorni 12 da fruire tra marzo e aprile come abbiamo detto. Nel nuovo decreto si legge che:

“Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020 e di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020.

Quindi, con un aggiunta all’articolo 24 del decreto Cura Italia, per il mese di maggio e giugno 2020 sono state previste 12 ulteriori giornate di permessi 104 da distribuire nelle due mensilità.

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