Permessi Legge 104, 12 giorni extra a marzo e aprile: le istruzioni INPS

Antonio Cosenza

20/03/2020

14/06/2021 - 11:05

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Aumento permessi Legge 104/1992: l’INPS fa chiarezza su una delle novità introdotte dal decreto Cura Italia. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Permessi Legge 104, 12 giorni extra a marzo e aprile: le istruzioni INPS

Legge 104/1992: con il messaggio 1281/2020 l’INPS ha fornito le prime indicazioni riguardo all’introduzione di 12 giorni di permesso extra di cui usufruire nelle mensilità di marzo e aprile.

Dodici giorni di permesso che si vanno ad aggiungere ai tre previsti sia per marzo che per aprile: complessivamente, quindi, chi si trova in una condizione di disabilità o chi assiste un familiare disabile, potrà usufruire di diciotto giorni di permesso retribuito nei prossimi due mesi.

È il decreto “Cura Italia” (qui il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale) a stabilirlo, incrementando il numero di giorni di permesso riconosciuti dalla Legge 104/1992 che - come noto - stabilisce delle regole con cui disabili (ma anche i familiari, entro un certo grado di parentela, che se ne prendono cura) possono assentarsi dal lavoro senza perdere la retribuzione.

Generalmente, i soggetti a cui viene riconosciuto il diritto alla Legge 104 possono beneficiare di riposi giornalieri di 1 o 2 ore al giorno (a seconda dell’orario di lavoro), o anche di 3 giorni di permesso mensile frazionabili ad ore.

Per qualsiasi chiarimento sui permessi Legge 104 vi invitiamo a consultare il nostro articolo di approfondimento; di seguito, infatti, ci concentremo sulla novità introdotta dal Governo, per la quale nelle ultime ore sono arrivate le prime indicazioni da parte dell’INPS.

MESSAGGIO INPS 1281/2020
Clicca qui per scaricare il messaggio 1281/2020 dell’INPS contenente le prime indicazioni sui giorni di permesso extra per la Legge 104/1992 introdotti dal Decreto «Cura Italia».

Legge 104, aumentano i permessi: di quanti giorni?

Riguardo all’aumento dei permessi riconosciuti dalla Legge 104 è stata fatta molta confusione. Inizialmente, infatti, si parlava di 12 giorni per marzo e altrettanti per aprile; successivamente, invece, si era diffusa la voce (in base all’analisi della prima bozza del provvedimento) per cui i giorni di permesso potessero essere 15 (12 aggiuntivi più 3 già garantiti dalla Legge 104).

Lo stesso Ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, ha contribuito a generare un po’ di confusione visto che nella conferenza stampa di presentazione del decreto ha parlato di 12 giorni per marzo e altrettanti per aprile.

Ebbene, il testo ufficiale del Decreto Cura fa finalmente chiarezza su quanti sono i giorni di permesso. Qui, infatti, si legge che:

Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.

Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto al personale sanitario compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell’emergenza COVID-19 e del comparto sanità.

Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

Quindi, dall’interpretazione di questo estratto del testo ufficiale ne risulta che oltre ai 3 giorni di permesso mensili si aggiungono ulteriori 12 giornate di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa. I 12 giorni di permesso, però, sembrano essere complessivi, quindi da utilizzare per marzo ed aprile (e non 12 giorni di permesso in più per ciascun mese, come invece si pensava inizialmente).

Non ci sono dubbi, inoltre, sul fatto che questa possibilità sia riconosciuta a tutti i lavoratori e non solo a quelli impiegati nel comparto sanitario; un’interpretazione confermata dal messaggio INPS 1281/2000, con il quale vengono fornite le indicazioni su come fare richiesta dei giorni di permesso 104 extra.

Permessi 104, 12 giorni extra: come richiederli?

Come specificato nel suddetto messaggio INPS, dipendenti pubblici che intendono richiedere di usufruire dei giorni extra di permesso 104 non devono inoltrare alcuna domanda all’INPS. La richiesta, infatti, va presentata alla propria Amministrazione pubblica, “secondo le indicazioni dalla stessa fornite”.

Per il lavoratore del settore privato che ha già un provvedimento di autorizzazione ai permessi, con validità comprensiva dei mesi di marzo e aprile, valgono le stesse indicazioni: non è necessario, quindi, presentare una nuova domanda all’INPS.

Qualora tale provvedimento di autorizzazione non sia stato ancora emesso, allora bisognerà presentare domanda all’INPS secondo le modalità già in uso.

Anche i lavoratori dipendenti per i quali è previsto il pagamento diretto dell’indennità da parte dell’INPS, ovvero lavoratori agricoli e lavoratori dello spettacolo a tempo determinato, dovranno presentare una nuova domanda all’INPS, ma solo nel caso in cui “non sia già stata presentata una istanza relativa ai mesi per cui è previsto l’incremento delle giornate fruibili”.

Novità permessi Legge 104, Coronavirus: chi è interessato?

Come anticipato, questa novità interessa tutti i lavoratori dipendenti a cui è stato riconosciuto il diritto alla Legge 104. Parliamo quindi dei cosiddetti caregivers, ossia di chi si prende cura di un proprio familiare affetto da grave disabilità.

Nel dettaglio, oltre agli stessi disabili in condizioni di gravità, possono richiedere i 12 giorni di permessi 104:

  • i genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità;
  • coniuge, partner (conviventi di fatto o coppie riconosciute da unione civile) di disabile in situazione di gravità;
  • parenti o affini entro il II grado di familiari disabili in situazione di gravità.

Inoltre, in presenza di determinate condizioni (ossia quando i genitori o il coniuge della persona disabile abbiano superato i 65 anni di età o siano essi stessi affetti da patologie invalidanti) possono usufruire dei permessi 104 anche i parenti e gli affini entro il III grado.

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