Congedo di maternità 2015 e congedo di paternità: cosa cambia con l’approvazione del Jobs Act

Simone Casavecchia

23 Febbraio 2015 - 13:27

Il decreto attuativo del Jobs Act presentato nell’ultimo Consiglio dei Ministri, introduce consistenti novità in materia di congedo di maternità e di congedo di paternità. Ecco quali sono.

Congedo di maternità 2015 e congedo di paternità: cosa cambia con l’approvazione del Jobs Act

Presentato nel Consiglio dei Ministri dello scorso Venerdì 20 Febbraio, il decreto attuativo della delega sul lavoro assegnata al Governo che interviene sulle attuali tipologie contrattuali al fine di attuarne la semplificazione e la riduzione.

In questa stessa norma, sono contenute anche alcune novità relative al congedo di maternità e al congedo di paternità per i quali sono state introdotte modifiche, rispetto al dettato del Testo Unico sulla maternità e la paternità (D. Lgs. 151/2001).

E’ opportuno ricordare che le misure introdotte sono di natura sperimentale e che, pertanto, rimangono in vigore per il solo 2015 e sono finanziate con 222 mln di euro, attinti da un apposito fondo (che ammonta a 2,2 mld di euro) previsto dalla Legge di Stabilità. E’ anche opportuno ricordare che, trattandosi di un decreto, la norma si avvia ora al suo iter di conversione in legge e potrebbe subire modifiche, in base ai pareri (non vincolanti) ricevuti dalle Commissioni competenti di Camera e Senato.

Tipologia del beneficio

  • L’età massima del figlio per cui è prevista la fruizione del congedo di maternità e di paternità passa dagli 8 ai 12 anni. In questo caso, fino a determinate soglie di reddito, il periodo di congedo può essere anche pagato con un’indennità.
  • Tali congedi potranno essere fruiti non solo nella vecchia modalità giornaliera ma anche in maniera frazionata a ore, ciò consentirà di passare a un part time, in luogo del congedo vero e proprio.
  • Il trattamento economico collegato (30% dello stipendio nel semestre) viene esteso dai primi 3 anni di atà del figlio fino ai primi 6 anni.
  • I periodi di congedo e il trattamento economico previsto per essi è da considerarsi il medesimo sia per i genitori naturali che per quelli adottivi che, con il decreto, vengono equiparati ai primi.
  • Esteso anche il periodo di congedo pagato con indennità (fino a una certa soglia di reddito) fino ai 12 anni del figlio e non più degli 8 come previsto ora. Congedi di cui sarà possibile usufruire anche in maniera frazionata a ore e non solo giornaliera.

Lavoratori autonomi
Il congedo di maternità viene esteso anche alle lavoratrici autonome e alle lavoratrici del settore agricolo per le quali viene prevista la possibilità (ma non l’obbligo) di decidere di assentarsi per un massimo di 5 mesi dal lavoro, fruendo di un’indennità pagata. Le lavoratrici autonome dovranno essere iscritte alla gestione separata INPS e potranno godere le beneficio anche nel caso in cui il datore di lavoro non abbia versato i relativi contributi, differentemente da quanto avviene ora.
Nel caso in cui l’indennità di maternità non possa essere fruita dalla madre del bambino, potrà goderne il padre libero professionista che riceverà l’indennità in luogo della madre.

Violenza di genere
Per le donne vittime di violenze di genere viene introdotto un nuovo congedo della durata massima di tre mesi con retribuzione pari al 100%. Le beneficiarie di questa misura potranno anche decidere di cambiare il loro impegno a tempo pieno in un rapporto di lavoro part time per poi, eventualmente tornare alla condizione iniziale.