Condono cartelle esattoriali fino a 2mila euro: procedura, esclusioni e rimborso delle spese

Stefania Manservigi

23 Giugno 2015 - 17:34

Sono state pubblicate le regole per il condono delle cartelle esattoriali fino a 2mila euro: la procedura, le esclusioni dalla sanatoria e l’istanza del rimborso spese in Gazzetta Ufficiale.

Condono cartelle esattoriali fino a 2mila euro: procedura, esclusioni e rimborso delle spese

Sono disponibili online le modalità tecniche con cui l’agente della riscossione dispone operativamente il condono sulle cartelle esattoriali di importo fino a 2mila euro emesse entro la fine del 1999.
Tutte le istruzioni sono contenute nel decreto del Ministero dell’Economia 15 giugno 2015 in Gazzetta Ufficiale n.142 del 22 giugno.
Il decreto procede ad attuare la norma contenuta nella Legge di Stabilità 2013 (art. 1, comma 528, legge 228/2012).

Che cosa prevede la legge? La sanatoria delle cartelle esattoriali
La legge prevede l’annullamento automatico di tutte le cartelle di pagamento di somme fino a 2mila euro (compresi capitale, interessi e sanzioni), iscritti a ruolo entro il 31 dicembre 1999.
Per quale tipologia di somme iscritte a ruolo è possibile chiedere il condono? Il condono riguarda tutte le somme iscritte a ruolo dalle tasse, alle multe fino ai contributi. Il decreto ministeriale contiene le specifiche tecniche attraverso le quali l’ente della riscossione comunica agli enti creditori l’elenco delle cartelle annullate.

Come avviene la trasmissione delle cartelle esattoriali annullate?
Le cartelle esattoriali da ritenersi automaticamente annullate devono essere trasmesse attraverso un supporto magnetico oppure per via telematica sulla base del tracciato fornito con l’allegato 1 al decreto.
Per quanto riguarda invece le cartelle di importo superiore ai 2mila euro, quindi non annullate, la trasmissione dovrà avvenire sempre su supporto magnetico o telematico, seguendo il tracciato nell’allegato 2 del decreto.
Quest’ultima comunicazione riguarda in particolare le somme non interessate da procedure esecutive avviate, contenzioso pendente, accordi di ristrutturazione o transazioni fiscali e previdenziali in corso, insinuazioni in procedure concorsuali ancora aperte, dilazioni.
Le altre somme, interessate da queste pendenze, restano invece in carico all’agente di riscossione. Nel caso in cui queste non siano state integralmente riscosse, dunque, in base al tracciato contenuto nell’allegato 3, vengono trasmesse agli enti creditori.

Cartelle esattoriali, il rimborso delle spese
Per quanto riguarda il rimborso delle spese per le procedure esecutive relative alle procedure rottamate o comunque non più in carico all’agente di riscossione, verrà elargito in dieci rate annuali con riferimento alle spese relative a ruoli erariali, in venti rate per gli altri ruoli.
Gli agenti della riscossione devono presentare istanza di rimborso entro il 30 settembre 2015, sulla base dei crediti risultanti al 31 dicembre 2014, al Ministero dell’Economia per i ruolo erariali, e agli enti creditori per le altre somme.
La prima rata dei rimborsi verrà erogata entro il 30 giugno 2016.
Invece per quanto riguarda il rimborso delle spese per le procedure esecutive relative alle cartelle che restano in carico all’Agente della riscossione, questo deve essere chiesto entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione dell’attività.

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