Chi è il collaboratore familiare? In quali casi è previsto l’esonero contributivo INPS e quali sono le differenze dal coadiuvante familiare? Ecco a cosa fare attenzione.
Chi è il collaboratore familiare? È necessario pagare i contributi INPS? Quali sono le regole che disciplinano l’utilizzo del collaboratore e della collaboratrice familiare? Il riferimento normativo più importante è la Circolare n. 10478 del 10 giugno 2013 che individua la figura del collaboratore familiare e prevede limiti.
Nell’ambito delle piccole imprese a conduzione familiare troviamo spesso la figura del collaboratore familiare (o della collaboratrice familiare), si tratta di una figura prevista dal nostro ordinamento, ma con precisi limiti che servono a evitare che ci sia un abuso di questa posizione lavorativa al fine di evitare le tutele e prevenzioni riconosciute ai lavoratori.
Ma perché è conveniente inserire in organico un collaboratore familiare al posto di un’altra persona esterna al contesto familiare? La risposta è molto semplice: l’imprenditore non paga i contributi INPS sui collaboratori familiari. Tuttavia, è necessario rispettare condizioni e limiti ben precisi, affinché l’impiego di tali figure non si tramuti in un abuso della norma, e si riconduca a un lavoro full-time. Quali sono dunque le regole da tenere in considerazione?
Chi è il collaboratore familiare?
Come intuibile dalla parola stessa, si tratta di un parente che presta la propria attività lavorativa in virtù di una obbligazione di natura “morale”, ossia sul legame solidaristico e affettivo proprio del contesto familiare (si pensi, ad esempio, alla moglie che collabora nella ditta del marito).
Si può parlare di “collaboratore familiare” in un ambito molto ristretto che a breve approfondiamo, deve trattarsi di:
- prestazioni sporadiche;
- nessun obbligo previdenziale INPS ma solo se si tratta lavoro non continuativo;
- il collaboratore non deve rientrare nell’organico stabile;
- L’attività deve rispettare i limiti stabiliti dalla Circolare del Ministero del Lavoro n. 10478 del 10 giugno 2013.
A questo punto è bene fare una premessa: la legge non vieta l’assunzione di parenti o affini, ma a condizione che il rapporto sia effettivo, non simulato e, soprattutto, oneroso. In altre parole, il familiare deve lavorare realmente, ricevere una retribuzione regolare e sottostare alle direttive del datore di lavoro come ogni altro dipendente. I(n questo caso si parla di una diversa figura, cioè il “coadiuvante familiare” che lavora in modo stabile, fa parte dell’organico, riceve compenso e tutela previdenziale.
Se, invece, si vuole evitare un’assunzione, magari perché il piccolo contesto non lo consente dal punto di vista economico, si può provvedere con il collaboratore familiare.
Occorre però precisare che la normativa che riconosce la possibilità di avere in azienda collaboratori familiari, in deroga a tutte le norme su equa retribuzione e tutela previdenziale, prevede limiti soggettivi e oggettivi. Vediamo ora proprio tali limiti.
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Limiti soggettivi: chi può ricoprire il ruolo di collaboratore/collaboratrice familiare?
In primo luogo, bisogna comprendere chi sono i collaboratori familiari. Vi rientrano, sia il coniuge che i parenti e gli affini entro il terzo grado, salva la specifica disposizione applicabile nel settore agricolo che contempla i rapporti di parentela e affinità fino al quarto grado.
In particolare, i parenti sono:
- i genitori e i figli (primo grado), ad esempio un figlio può occasionalmente lavorare nel negozio del padre pur non essendo assunto, compresi suoceri, generi e nuore;
- i nonni, i fratelli e sorelle, i nipoti intesi come figli dei figli (secondo grado);
- i bisnonni e gli zii, i nipoti intesi come figli di fratelli e sorelle, i pronipoti intesi come figli dei nipoti di secondo grado (terzo grado).
Collaboratori familiari: limiti oggettivi
Quali sono i limiti oggettivi per i collaboratori familiari? I limiti oggettivi hanno a oggetto la durata della prestazione lavorativa.
L’art. 21, co. 6-ter del D.L. n. 269/2003, convertito in L. n. 326/2003, prevede che gli imprenditori artigiani iscritti nei relativi albi provinciali possono avvalersi,in deroga alla normativa previdenziale vigente, di collaborazioni occasionali di parenti entro il terzo grado, aventi anche il titolo di studente, per un periodo complessivo nel corso dell’anno non superiore a 90 giorni.
Tale limite può essere inteso anche come 720 ore nel corso dell’anno solare. Ciò significa che anche se il collaboratore familiare supera la soglia dei 90 giorni, la natura dell’occasionalità si considera comunque rispettata se le ore prestate nell’impresa di famiglia non superano le 720 ore.
Collaboratori familiari: esonero contributivo INPS
Come anticipato in premessa, sui collaboratori familiari l’imprenditore non paga i contributi INPS perché la prestazione è basata sulla cd. “affectio vel benevolentiae causa”, ovvero sul legame solidaristico e affettivo proprio del contesto familiare.
Dunque, la circostanza che il lavoro sia reso da un familiare contribuisce a determinare in molti casi la natura occasionale della prestazione lavorativa, in modo tale da escludere l’obbligo d’iscrizione in capo al familiare.
Ebbene, nel corso degli anni, gli organi ispettivi hanno individuato due figure che sicuramente rientrano nell’ambito delle collaborazioni familiari, ossia:
- le prestazioni rese da pensionati;
- il familiare impiegato full time presso altro datore di lavoro.
In tali casi, quindi, la collaborazione del familiare si considera presuntivamente di natura occasionale, e per questo il datore di lavoro non deve pagare i contributi INPS su tali lavoratori.
Si ricorda, infine, che le collaborazioni devono avere carattere di aiuto, a titolo di obbligazione morale e perciò senza corresponsione di compensi ed essere prestate nel caso di temporanea impossibilità dell’imprenditore artigiano all’espletamento della propria attività lavorativa.
L’obbligo di iscrizione all’INPS per il collaboratore familiare, superati i limiti previsti, sussiste anche nel caso in cui il collaboratore familiare sia un pensionato, in questo caso sono però previste delle agevolazioni.
Esonero contributivo INAIL per il collaboratore familiare, ecco a cosa fare attenzione
Attenzione, fino ad ora abbiamo parlato dell’esonero dai contributi INPS per il collaboratore familiare, ma i limiti ora visti non si applicano ai contributi INAIL, in questo caso i limiti sono molto diversi.
L’INAIL è l’Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro.
L’esonero contributivo in questo caso si applica per prestazioni occasionali, nell’ordine di 1-2 volte al mese e per un numero massimo di giornate lavorative pari a 10 nell’arco dell’anno solare. Ne consegue che per collaboratori familiari che rientrano nell’ambito dell’esonero contributivo INPS, resta obbligatoria l’assicurazione INAIL.
L’obbligo di assicurazione INAIL riguarda tutte le attività che comportano un rischio di infortunio, come quelle artigianali, commerciali o agricole.
Questo implica che in caso di infortunio sul lavoro, per il lavoratore non vi è copertura assicurativa, ma l’azienda rischia pesanti sanzioni.
Sanzioni mancata assunzione del coadiuvante familiare
Si è detto che nel caso in cui siano superati i limiti visti per l’esonero contributivo INPS, si è nell’ambhito del coadiuvante familiare, ma cosa succede se in seguito a verifiche emerge che il familiare non era in regola?
Gli accertamenti in questi casi possono essere effettuati dall’INPS o dall’Agenzia delle Entrate che possono applicare multe e sanzioni per il mancato rispetto dell’obbligo e naturalmente il datore di lavoro può essere tenuto almversamento dei contributi arretrati.
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