Come effettuare lo scarto, l’integrazione, l’annullamento e la sostituzione della Certificazione Unica 2016? Ecco la guida completa alle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.
La scadenza della certificazione unica 2016 non è ancora del tutto superata. I sostituti d’imposta e gli intermediari abilitati, infatti, hanno tempo fino al prossimo 14 marzo 2016 per “reinoltrare” le comunicazioni errate o incomplete, senza l’aggravio di sanzioni.
Entro lo scorso 29 febbraio, invece, i sostituti d’imposta dovevano consegnare copia cartacea o via mail della certificazione unica 2016 ai propri lavoratori dipendenti e collaboratori.
Ecco tutte le istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate in materia di scarto, integrazione, annullamento e sostituzione della Certificazione Unica 2016
Flussi di invio della Certificazione Unica 2016
Oltre alla possibilità di inviare, in un momento successivo alla data del 7 Marzo 2016, le Certificazioni Uniche previste per i lavoratori autonomi e per i lavoratori che percepiscono redditi diversi, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito anche che è possibile inviare il flussi di invio differenti le certificazioni relative alla stessa tipologia di reddito.
Si possono, quindi, effettuare più invii separati, anche per i redditi da lavoro dipendente, a condizione però che nella trasmissione dati sia stato specificato che essa si riferisce a eventuali scarti (inviati per la seconda volta dopo le necessarie correzioni) o a singole certificazioni e non all’intero flusso.
L’unica eventualità che non è ammessa è la frammentazione in più invii della certificazione unica relativa allo stesso percipiente, ossia allo stesso lavoratore.
Certificazione unica 2016 scartate
Qualora in una stessa fornitura di dati si ottenga una ricevuta dove alcune singole certificazioni uniche risultano scartate, vale la regola generale in base alla quale tali certificazioni devono essere inviate nuovamente con un nuovo flusso le sole certificazioni scartate per le quali non è stato rilasciato alcun protocollo telematico di presentazione dal sistema informatico.
Certificazione Unica 2016: Integrazioni
Il sistema telematico dell’Agenzia delle Entrate non assegna la possibilità di integrare o eliminare una certificazione già presentata e ritenuta valida dal sistema, almeno in modo diretto. In questi casi è però possibile eseguire una procedura i sostituzione o di annullamento (di una certificazione già trasmessa e accolta). In questi casi occorre predisporre una nuova fornitura dati riservata, esclusivamente alle certificazioni da annullare o da sostituire.
Certificazione Unica 2016: annullamento
In questo primo caso il professionista abilitato che interagisce con il sistema telematico dell’Agenzia delle Entrate dovrà:
- barrare la casella Annullamento, presente nel Frontespizio;
- Compilare una nuova certificazione, riportando solo la parte relativa ai dati anagrafici del contribuente;
- Inserire il valore A nel campo 9 della parte fissa del record D della CU da annullare;
- inserire il protocollo telematico, attribuito dai Servizi telematici alla singola CU che si intende annullare, nei campi 6 e 7 della parte fissa del record D;
- non riportare i record G e H;
Una volta ricevuta conferma dell’annullamento, il professionista abilitato potrà inviare una nuova certificazione unica, corretta o integrata con il contenuto esatto o mancante, entro la data di scadenza per la presentazione del documento.
Certificazione Unica 2016: sostituzione
Per sostituire una certificazione unica 2016 precendemente inviata, il professionista dovrà seguire la seguente procedura:
- barrare la casella Sostituzione, presente nel Frontespizio;
- compilare una nuova CU comprensiva delle modifiche dei dati fiscali;
- inserire il valore S nel campo 9 della parte fissa del record D della CU da sostituire;
- inserire il protocollo telematico, attribuito dai Servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, alla singola CU che si intende sostituire, nei campi 6 e 7 della parte fissa del record;
In questo caso la nuova CU sostituisce totalmente la CU inviata precendentemente. Proprio per questo, nel caso in cui la vecchia CU contenesse sia la certificazione dei redditi da lavoro dipendente che la certificazione di eventuali redditi da lavoro autonomo, la nuova CU dovrà contenere entrambe le sezioni relative, anche nel caso in cui le modifiche riguardino solo una delle due sezioni e non entrambe.
© RIPRODUZIONE RISERVATA