Cassazione: no al compenso per l’avvocato che non informa il cliente su un possibile esito sfavorevole

Sveva De Angelis Coccanari

20/09/2017

20/09/2017 - 09:54

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La Cassazione ha ribadito che l’avvocato che non informi adeguatamente il proprio cliente, nonchè sconsigli allo stesso di intraprendere una causa con probabile esito sfavorevole non deve ricevere il compenso.

Cassazione: no al compenso per l’avvocato che non informa il cliente su un possibile esito sfavorevole

Un professionista legale ha sempre l’obbligo di adempiere al suo lavoro con la diligenza professionale il che impone anche il dovere, sempre a carico del professionista di informare il proprio cliente anche circa eventuali ostacoli che provochino un esito sfavorevole del risultato che si auspica di conseguire. L’avvocato è inoltre obbligato a sconsigliare il proprio cliente dall’intraprendere qualsivoglia giudizio che si potrebbe concludere in maniera sfavorevole allo stesso.

L’avvocato ha l’obbligo di svolgere con diligenza professionale il proprio mestiere: cosa dice la legge

Questo è quanto è stato specificato anche dall’ordinanza della Cassazione n 21173/2017 che ha rigettato il ricorso di un avvocato che non aveva svolto in maniera diligente la sua professione.

Il cliente del professionista aveva infatti dichiarato in sede di opposizione di non essere stato adeguatamente informato dal proprio legale circa la possibilità che vi fosse una decadenza della causa che egli intendeva promuovere, decadenza che ha poi portato ad un esito sfavorevole della causa per il cliente stesso.

Se si presta attenzione agli art. 1176 (secondo comma) e 2236 del codice civile viene infatti specificato che l’avvocato ha infatti il dovere, sia nel momento in cui si assume il mandato sia per tutta la durata del rapporto con il proprio cliente, di informare, dissuadere e sollecitare il proprio cliente.

In particolare ciò significa che dal momento in cui un avvocato decide di rappresentare un’altra persona deve mettere a conoscenza quest’ultima di tutte le questioni che potrebbero costituire un intralcio al raggiungimento del risultato favorevole. Inoltre deve sconsigliare il proprio cliente dall’intraprendere un giudizio che con molta probabilità si concluderebbe in maniera negativa.

L’onere di fornire la prova di condotta diligente è a carico del professionista

In sede di opposizione sta poi al professionista dimostrare di aver fatto quanto in suo potere per informare e avvertire il cliente di una situazione che si sarebbe potuta concludere con esito a lui sfavorevole. La Corte infatti dichiara che l’onere di fornire la prova della condotta diligente è a carico dell’avvocato differentemente da quanto aveva sostenuto il legale che si era presentato davanti alla Cassazione.

Quest’ultimo, infatti, in sede di opposizione aveva sostenuto che spettasse al suo cliente provare di non essere stato adeguatamente messo al corrente dell’impossibilità di vincere la causa, ma una volta portato in Cassazione è stato ribadito che l’onere è sempre a carico del professionista e non del suo cliente.

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