Cassaintegrazione ordinaria, straordinaria e in deroga, quali sono le differenze

Manuela Margilio

21 Giugno 2014 - 11:21

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La cassa integrazione guadagni è uno dei principali ammortizzatori sociali previsti dal nostro ordinamento. A seconda dei presupposti e dei soggetti che ne beneficiano, si individuano diverse tipologie

Cassaintegrazione ordinaria, straordinaria e in deroga, quali sono le differenze

Che cos’è la cassa integrazione guadagni
La Cassa integrazione guadagni consiste nel versamento da parte dell’Inps di una somma di denaro a favore di lavoratori che si trovano in precarie condizioni di lavoro, in quanto il datore di lavoro ha disposto la diminuzione della retribuzione, a seguito di una riduzione o di una sospensione dell’attività lavorativa per molteplici cause.
La cassa integrazione è uno strumento previsto per limitare le conseguenze negative di crisi aziendali a carico dei lavoratori. In sostanza, nei casi in cui l’impresa sia in difficoltà, interviene un fondo costituito presso l’Inps, che garantisce ai lavoratori il versamento d’importi di sostegno. Si tratta di uno strumento impiegato dalla legge per far fronte a situazioni di crisi aziendali e occupazionali evitando licenziamenti.

La Cassa Integrazione guadagni Ordinaria

Chi può chiederla
Può chiederla l’imprenditore industriale costretto a sospendere o ridurre l’attività dei propri lavoratori dipendenti per:

  • una riduzione o sospensione dell’attività produttiva
  • situazione di crisi aziendale dovuta a particolari eventi aventi carattere di transitorietà, come:
  • intemperie stagionali
  • situazioni temporanee del mercato
  • altri eventi temporanei non connessi a responsabilità del datore di lavoro o dei dipendenti

Domanda all’Inps

L’imprenditore deve presentare una domanda alla sede provinciale dell’I.N.P.S. presso cui si trovi la sede della ditta.

Durata

La cassa integrazione può essere concessa per soli 3 mesi che variano in funzione del comparto e che sono però, prorogabili in casi eccezionali, fino a un massimo di 12 mesi.

Importo
In tale situazione viene versata una indennità pari all’80% dello stipendio che il lavoratore avrebbe percepito per le ore di lavoro che non ha potuto effettuare e comunque non oltre le 40 ore settimanali.
Di anno in anno viene stabilito comunque un limite massimo mensile dell’assegno che non può essere superato.

Cassa Integrazione guadagni Straordinaria
Consiste nel versamento di una indegnità a sostegno del reddito dei lavoratori.
Diversi sono i presupposti in forza dei quali viene concessa:

  • la ristrutturazione e la riconversione dell’attività dell’azienda
  • la crisi dell’azienda
  • le c.d. procedure concorsuali come il fallimento, la liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione straordinaria, ecc.

Le condizioni per ottenere l’integrazione salariale straordinaria sono:

  • l’impresa deve aver occupato, nei 6 mesi precedenti alla richiesta, almeno 15 dipendenti;
  • crisi aziendale oppure necessità di una ristrutturazione, una riorganizzazione o una riconversione aziendale;
  • deve essere presentato un programma per fronteggiare la crisi aziendale o per attuare ristrutturazione, riorganizzazione industriale.

Lavoratori beneficiari
I lavoratori che possono beneficiare dell’intervento nel rispetto del requisito occupazionale di 90 giorni di anzianità lavorativa ( art. 8, co. 3 della Legge n. 160 del 20/5/1988 - Circ. n. 171 del 4/8/1988) sono:

  • operai e intermedi;
  • impiegati e quadri;
  • soci e non soci di cooperative di produzione e lavoro;
  • lavoratori poligrafici e giornalisti.

Lavoratori esclusi
Sono esclusi dal beneficio della CIGS:

  • dirigenti;
  • apprendisti;
  • lavoranti a domicilio;
  • autisti alle dipendenze del titolare di impresa.

Domanda
In seguito all’emanazione del decreto di autorizzazione della CIGS da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, pubblicato sulla G.U., l’azienda presenta domanda all’Inps in via telematica.

Durata
In merito alla durata dell’indennità la CIG straordinaria non può comunque durare più di 36 mesi nell’arco di un quinquennio per ciascuna unità produttiva a prescindere dalle cause per le quali viene concessa l’indennità stessa. In questo conteggio sono compresi anche i periodi di cassa integrazione ordinaria.
L’indennità è pari all’80% dello stipendio che il lavoratore avrebbe ottenuto per le ore di lavoro che non ha potuto effettuare.

L’azienda che ha ottenuto l’integrazione salariale straordinaria può avviare la procedura di mobilità qualora ritenga di non essere in grado di garantire il reimpiego di tutti i lavoratori che sono stati posti in cassa integrazione straordinaria.

Cassa integrazione in deroga
La cassa integrazione in deroga è un intervento di integrazione del reddito a sostegno di imprese e lavoratori che non presentano le caratteristiche per poter accedere alla cassa integrazione guadagni.
Vi rientrano:

  • le aziende individuate da specifici accordi governativi;
  • le aziende che operano in particolari settori produttivi o in specifiche aree regionali;
  • i lavoratori che abbiano un’anzianità presso l’azienda di almeno 90 giorni alla data della richiesta.

Il datore di lavoro deve presentare la domanda alla Regione competente entro 20 giorni dalla sospensione dell’attività, corredata dal verbale di accordo sindacale e dall’elenco dei lavoratori interessati.

Qualora la ditta interessata abbia stabilimenti in più regioni, il datore di lavoro dovrà presentare la domanda al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Ammortizzatori Sociali e incentivi all’occupazione.

Il lavoratore invece sarà tenuto a presentare, presso il Centro per l’impiego, dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale. In mancanza il lavoratore perde il diritto alla prestazione.

La durata della Cassa integrazione in deroga è stabilita negli accordi territoriali o nei provvedimenti di concessione.

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