Cassa integrazione, novità INPS: scadenza domanda prorogata al 31 ottobre

Teresa Maddonni

01/10/2020

25/10/2022 - 12:00

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Cassa integrazione: novità INPS con la proroga al 31 ottobre della scadenza per fare domanda. Il riferimento è alle settimane del decreto Agosto. Autocertificazione per la riduzione del fatturato e nuova causale nella circolare n.115 del 30 settembre.

Cassa integrazione, novità INPS: scadenza domanda prorogata al 31 ottobre

Cassa integrazione: novità con la circolare INPS che comunica la proroga fino al 31 ottobre della scadenza per fare domanda per le prime 9 settimane di trattamento previste dal decreto Agosto.

Il termine stabilito dallo stesso decreto n.104/2020 (detto Agosto), in vigore dal 15 agosto e attualmente in fase di conversione in legge, era quello di ieri 30 settembre.

Per le domande di cassa integrazione ordinaria, in deroga e assegno ordinario la circolare INPS n.115 del 30 settembre si informa del nuovo termine del 31 ottobre.

Ricordiamo che il decreto Agosto ha stabilito la proroga della cassa integrazione per 18 settimane (9 più eventualmente ulteriori 9 settimane) per i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che intercorrono nel periodo compreso tra il 13 luglio e il 31 dicembre 2020.

Le ulteriori 9 settimane possono essere richieste senza oneri dai datori di lavoro che abbiano una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%. Nella circolare INPS spiega anche come fare domanda dimostrando il calo del fatturato. Vediamo le ultime novità INPS sulla cassa integrazione contenute nella circolare, specie per il nuovo termine del 31 ottobre.

Cassa integrazione: come richiederla

Sulla cassa integrazione del decreto Agosto finalmente arriva una circolare INPS in cui vengono date alcune indicazioni insieme ovviamente al riepilogo di quanto previsto dalla norma.

Oltre alla nuova data del 31 ottobre di cui diremo di seguito, INPS specifica anche come richiedere le 18 settimane di cassa integrazione del decreto Agosto. Ma andiamo al testo della circolare n.115 di INPS per fare chiarezza.

La cassa integrazione del decreto Agosto può essere richiesta in due tranche di 9 più 9 settimane con due istanze distinte. Le ulteriori 9 settimane possono essere concesse solo ai datori di lavoro cui sia stato autorizzato interamente il primo periodo.

INPS specifica che il comma 1 dell’articolo 1 del decreto Agosto chiarisce che i periodo di cassa integrazione già richiesti e autorizzati ai sensi dei precedenti decreti Cura Italia e Rilancio, che si collocano, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020, sono imputati, limitatamente ai periodi successivi alla predetta data, alle prime 9 settimane del decreto Agosto stesso. INPS riporta anche un esempio per fare chiarezza:

“se un’azienda ha già richiesto 4 settimane continuative di cassa integrazione dal 6 luglio 2020 al 1° agosto 2020 che sono state autorizzate dall’Istituto ai sensi della precedente disciplina (Cura Italia, Rilancio), la medesima azienda, in relazione alla nuovo decreto Agosto, potrà beneficiare al massimo di 6 settimane complessive di nuovi trattamenti (cui è possibile aggiungere fino a un massimo di ulteriori 9 settimane della seconda tranche). Questo perché le 3 settimane dal 13 luglio 2020 al 1° agosto 2020, rientrando nel computo delle prime 9 settimane del nuovo periodo previsto dal citato decreto Agosto n. 104/2020, incidono (riducendolo) sul limite totale di settimane richiedibili nel secondo semestre 2020.”

Specifica INPS nella circolare:

“In presenza di domande presentate, ma non ancora autorizzate, che afferiscono a periodi che si collocano a cavallo del 13 luglio 2020, si precisa che le istanze saranno valutate anche alla luce del decreto Agosto. Ne deriva che, per i periodi fino al 12 luglio 2020, sarà preliminarmente verificato il rispetto dei limiti stabiliti dalla previgente normativa, mentre i periodi decorrenti dal 13 luglio 2020 saranno imputati alle prime 9 settimane di cui al decreto-legge n. 104/2020.”

Per quanto concerne la cassa integrazione in deroga la domanda di cassa integrazione va fatta direttamente a INPS senza passare per le Regioni, ma è necessario che la domanda sia preceduta da accordo sindacale tra l’azienda e le organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale e che si può concludere anche in via telematica. Questo vincolo non si applica alle aziende con meno di 5 dipendenti. Vediamo ora la vera novità della circolare INPS che riguarda la nuova data del 31 ottobre.

Cassa integrazione: nuova scadenza al 31 ottobre

La nuova scadenza del 31 ottobre per la cassa integrazione del decreto Agosto sostituisce quella del 30 settembre. Il 30 settembre era il termine definito in sede di prima applicazione del decreto n.104/2020 per la trasmissione delle nuove domande di cassa integrazione (9 settimane) in deroga al regime decadenziale ordinariamente previsto: “entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.”

Parliamo sempre di cassa integrazione ordinaria, in deroga, assegno ordinario e operai agricoli (CISOA). Dunque il decreto Agosto (commi 9 e 10) ha introdotto il termine del 30 settembre per:

  • le domande di cassa integrazione con scadenza originaria prevista tra il 1° e il 31 agosto 2020;
  • le domande con inizio riduzione o sospensione dell’attività tra il 1° e il 12 luglio (anche se non rientrano nella nuova norma sulla cassa integrazione);
  • la trasmissione dei dati per il pagamento o il saldo dell’integrazione in scadenza il 31 agosto nei casi di accredito diretto da parte di INPS.

Con la circolare del 30 settembre, un po’ tardiva dobbiamo dirlo, INPS specifica:

“Il Ministero vigilante, in relazione alla gestione dell’emergenza, ha segnalato l’esigenza dello slittamento del suddetto termine al 31 ottobre 2020, anche in ragione di una imminente soluzione legislativa. Pertanto, il termine del 30 settembre viene sospeso e le domande e la documentazione per i pagamenti diretti presentate oltre tale data ed entro il 31 ottobre saranno definite successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 104/2020.”

Quindi la data del 30 settembre è sostituita dal 31 ottobre e le domande di cassa integrazione presentate dopo il 30 settembre saranno definite solo dopo l’entrata in vigore della legge di conversione del decreto Agosto e quindi dopo il 13 ottobre. Ricordiamo che le aziende che rinunciano alla proroga della cassa integrazione ottengono sgravi contributivi per quattro mesi ed entro il 31 dicembre.

La riduzione del fatturato

Nella circolare n.115 INPS specifica anche come presentare la domanda per le ulteriori 9 settimane di cassa integrazione delle 18 previste dal decreto Agosto, la seconda tranche.

In questo caso il datore di lavoro che abbia avuto una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% può richiederle senza oneri. Lo stesso per chi abbia avviato l’attività dopo il 1° gennaio 2019; in questo caso si tiene conto della data d’inizio dell’attività d’impresa comunicata dall’azienda alla Camera di Commercio. Pertanto, si deve fare riferimento alla data d’inizio dell’attività d’impresa riferita al codice fiscale dell’azienda e non alla data di apertura della matricola aziendale.

Diverso è per coloro che hanno riscontrato una riduzione minore del fatturato per i quali è previsto un contributo addizionale. La misura del contributo addizionale, calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, è pari:

  • al 9%, per le imprese che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
  • al 18%, per le imprese che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.

INPS chiarisce nella circolare che l’eventuale scostamento del fatturato (inferiore, pari o superiore al 20%) deve essere determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del primo semestre 2019.

Pertanto per richiedere le ulteriori 9 settimane di cassa integrazione andrà usata la causale “COVID-19 con fatturato”. La domanda dovrà essere presentata con una dichiarazione di responsabilità del datore di lavoro in cui si autocertifica la sussistenza dell’eventuale riduzione di fatturato.

Per maggiori dettagli rimandiamo alla circolare integrale sul sito dell’INPS.

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