CCNL dipendenti aziende ICT: doveri del lavoratore, divieto di concorrenza e riservatezza

Claudio Garau

13/02/2022

25/10/2022 - 12:14

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Il primo CCNL dipendenti aziende ICT, firmato lo scorso anno, contiene varie ed interessanti norme sui diritti e doveri dei lavoratori. Orario di lavoro, diligenza, riservatezza, concorrenza: i dettagli.

CCNL dipendenti aziende ICT: doveri del lavoratore, divieto di concorrenza e riservatezza

I lavoratori subordinati ben conoscono il valore della contrattazione collettiva nazionale di lavoro, la quale rappresenta una fonte specifica del diritto del lavoro, con la precisa funzione di regolare i rapporti di lavoro di un certo settore.

Grazie al percorso di negoziazione tra le organizzazioni che tutelano gli interessi dei datori di lavori e dei lavoratori, è possibile addivenire alla sottoscrizione di un accordo, i cui contenuti vincolano le parti firmatarie. I CCNL sono fonti subordinate alla legge e sovraordinate rispetto alla contrattazione individuale tra singolo dipendente e datore di lavoro. In particolare, i CCNL rilevano in quanto sono atti che regolano i trattamenti economici e normativi minimi comuni per tutti i lavoratori di uno specifico settore.

Argomento principale del nostro articolo sono le norme in tema di diritti e doveri dei lavoratori, contenute agli artt. 105-108 del primo CCNL dipendenti aziende ICT, redatto lo scorso anno. Appare infatti doveroso e utile vedere da vicino aspetti quali l’obbligo di riservatezza e il divieto di concorrenza, così come affrontati all’interno del testo. Facciamo chiarezza.

CCNL dipendenti aziende ICT: diritti del lavoratore, divieto di discriminazione e contrasto del mobbing

Il contratto collettivo nazionale in oggetto è organizzato in parti, titoli, capi ed articoli e presenta una struttura molto elaborata, la quale è frutto dell’intenso confronto tra le parti firmatarie.

In particolare, nella parte quarta sul rapporto di lavoro, al titolo II, capo VII, è contenuto l’apparato di norme sulla gestione disciplinare, che qui interessa. Il primo articolo rilevante in tema è il n. 105 che attiene ai diritti del lavoratore. In particolare, nel testo viene affermato che ad ogni dipendente settore ICT sono riconosciuti i seguenti diritti:

  • rispetto della persona, in quanto le parti firmatarie hanno concordato sull’esigenza di favorire la ricerca di un clima di lavoro caratterizzato dalla reciproca lealtà, contrastando e definendo inaccettabile ogni discriminazione basata sul sesso, sulla provenienza e sulle opinioni o, comunque, in grado di nuocere alla dignità personale. In particolare, l’azienda è tenuta ad adottare tutte le misure idonee a prevenire il verificarsi di comportamenti considerabili discriminazioni o molestie sessuali e a favorire e diffondere la cultura del rispetto del lavoratore come persona. Inoltre, in mancanza di un provvedimento legislativo in tema di mobbing, le parti firmatarie si sono accordate nell’affidare all’EPAR la possibilità di analizzare la problematica, con speciale riferimento all’individuazione delle condizioni di lavoro o dei fattori organizzativi che possano condurre alla comparsa di situazioni persecutorie o di violenza morale e di effettuare proposte alle parti firmatarie, per prevenire o contrastare dette situazioni.
  • correttezza ed educazione: all’art. 105 citato, le parti che hanno sottoscritto il CCNL dipendenti aziende ICT hanno inteso sottolineare che, tra i diritti riconosciuti al lavoratore, vi sono anche quelli legati a correttezza ed educazione. Ciò in quanto - in armonia con la dignità del lavoratore - tutti i datori di lavoro gli eventuali dirigenti/quadri, cui si applica il presente CCNL dipendenti aziende ICT, dovranno improntare i rapporti con i dipendenti a forme e modi di collaborazione e rispetto. Sono perciò da censurare e da evitare “comportamenti importuni, offensivi e insistenti, deliberatamente riferiti a caratteristiche intrinseche di ciascun lavoratore che abbiano la conseguenza di determinare una situazione di rilevante disagio della persona cui essi sono rivolti”. Anche questa norma esprime dunque la volontà di favorire un ambiente di lavoro caratterizzato dall’inclusione e dalla non-discriminazione, contrastando dunque l’insorgenza di casi di mobbing in azienda.

CCNL dipendenti aziende ICT: obblighi di diligenza, buona fede e rispetto dell’orario di lavoro

All’art. 106 sono invece indicati alcuni doveri del lavoratore, che hanno chiaro rilievo sul piano disciplinare. Egli ha l’obbligo di svolgere le mansioni di cui al contratto individuale di lavoro, comportandosi:

  • con diligenza e buona fede;
  • nel rispetto degli obblighi di fedeltà e di segretezza;
  • con modi cortesi con il pubblico e con i colleghi, e tenendo una condotta conforme ai civici doveri.

Non solo. Nello stesso articolo è rimarcato che il lavoratore, cui si applica il CCNL dipendenti aziende ICT, deve rispettare l’obbligo di conservare diligentemente merci, materiali e attrezzature e di operare in modo da dare un concreto impulso al profitto dell’impresa, coordinandosi sapientemente con le esigenze produttive e organizzative del datore di lavoro.

Sul piano della disciplina dell’orario di lavoro, il lavoratore del settore non potrà restare nei locali aziendali oltre l’orario prescritto, se non per motivi di servizio e con l’ok dell’azienda. Analogamente, al dipendente non è permesso di allontanarsi dal servizio nell’ambito del regolare svolgimento dell’orario di lavoro, a meno che non sia stato dato permesso da parte dell’azienda.

In ogni caso, il dipendente è tenuto a dare immediata notizia dell’assenza dal posto di lavoro e dette assenze debbono essere giustificate in forma scritta, entro 48 ore. In ipotesi di assenze non giustificate sarà effettuata “la trattenuta di tante quote giornaliere della retribuzione di cui all’articolo 49, quante sono le giornate di assenza”, si trova scritto all’art. 106.

Inoltre, conformemente alle regole tipiche in tema di contratti di lavoro, è rimarcato che i dipendenti del settore ICT hanno il primario obbligo di rispettare l’orario di lavoro e, verso i ritardatari, sarà effettuata una trattenuta di importo corrispondente alle spettanze legate al ritardo. In chiusura dell’art. 106, è invece evidenziato il dovere del personale dipendente di rendere noto ogni mutamento del proprio domicilio, sia nell’ambito del servizio che nei congedi.

CCNL dipendenti ICT: obbligo di riservatezza e divieto di concorrenza

All’art. 107 del CCNL dipendenti aziende ICT, vi è una norma molto rilevante, che si collega con quanto previsto dal Codice Civile. In particolare, vi si trova scritto che il lavoratore non potrà trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’azienda, né divulgare notizie relative all’organizzazione e ai metodi di lavoro, o farne uso in maniera da poter recare ad essa pregiudizio (art. 2105 c.c.). Detto divieto cade al momento della cessazione del rapporto, “fatta salva la pattuizione di apposito patto di non concorrenza ai sensi dell’art. 2125 c.c”, si specifica nell’articolo.

Si tratta di una norma che, di fatto, intende tutelare il know how aziendale, ossia un insieme molto ampio e articolato di conoscenze e di abilità operative, funzionali a svolgere tutta una serie di attività all’interno del settore di riferimento. Dette conoscenze e abilità debbono restare patrimonio esclusivo dell’azienda, per preservarne il profitto.

Ricordiamo altresì che il sopra citato patto di non concorrenza consiste nell’accordo con cui il datore di lavoro o azienda, per tutelarsi da un’eventuale attività di concorrenza da parte dell’ex lavoratore, può limitare l’attività professionale di quest’ultimo, posteriore alla cessazione del rapporto di lavoro. Detto patto, che può essere firmato alla data dell’assunzione, durante lo svolgimento o al termine del rapporto di lavoro, dà luogo ad un accordo a sé stante, distinto dal rapporto contrattuale tra datore e lavoratore, e altresì autonomo rispetto all’obbligo di fedeltà, di cui all’art. 2105 del codice civile.

In tema di riservatezza, molto interessante è anche l’articolo successivo, il n. 108, il quale stabilisce che tutti coloro che lavorano nel settore ICT sono vincolati al pieno rispetto della normativa fissata dal Codice di tutela dei dati sensibili, di cui al d. Lgs. n. 196 del 2003, detto anche Codice della privacy.

Pertanto “qualsiasi disapplicazione delle prescrizioni inerenti alla tutela dei dati sensibili, anche ove non costituisca una evidenza penale, è sempre causa di attivazione di procedimento disciplinare”, si specifica nell’articolo.

In particolare, all’art. 108 del CCNL dipendenti aziende ICT - allo scopo di garantire gli adempimenti previsti di cui al Codice della privacy - sono individuate le seguenti figure:

  • il Titolare, ossia la persona fisica alla quale competono le decisioni circa le finalità e le modalità del trattamento di dati personali, inclusa la sicurezza dei dati;
  • il Responsabile, vale a dire la persona fisica, preposta dal Titolare al trattamento dei dati personali o, in ipotesi di aziende di piccole dimensioni, il Titolare stesso;
  • l’Incaricato: la persona fisica che svolge le operazioni del trattamento dei dati personali, rispettando tutte le istruzioni date dal Titolare e/o dal Responsabile;
  • il Referente Aziendale della privacy, ossia colui che ha l’eventuale compito di supportare il Titolare, i Responsabili e gli Incaricati del trattamento e di favorire il rispetto della normativa in materia di riservatezza dei dati all’interno dell’azienda.

Chiaro che una tale suddivisione di ruoli, definita all’interno del CCNL dipendenti aziende ICT, non può che aiutare l’azienda nello stabilire compiti e funzioni, per quanto attiene alla delicata materia della tutela della privacy.

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