Bonus collaboratori sportivi: importo più basso nel decreto Sostegni bis

Teresa Maddonni

26 Maggio 2021 - 10:26

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Il bonus collaboratori sportivi rientra nel decreto Sostegni bis in vigore, ma l’importo si riduce rispetto al decreto di marzo. Vediamo nel dettaglio quanto spetta e requisiti.

Bonus collaboratori sportivi: importo più basso nel decreto Sostegni bis

Bonus collaboratori sportivi: nuova indennità in arrivo con il decreto Sostegni bis approvato in Consiglio dei Ministri e ora in Gazzetta Ufficiale, ma con un importo più basso.

Il bonus collaboratori sportivi dl decreto Sostegni bis è una indennità complessiva erogata dalla società Sport e Salute S.p.A. il cui importo varia a seconda dei compensi percepiti, ma che è ridotto rispetto a quanto previsto dal decreto n.41/2021 di marzo, il Sostegni 1 ora convertito in legge.

Se prima infatti l’importo andava dai 1.200 ai 3.600 euro ora, secondo il decreto n.73 del 25 maggio (Sostegni bis) in vigore da oggi, si riduce collocandosi nella fascia che va dagli 800 ai 2.400 euro.

D’altronde anche il bonus per gli stagionali, lavoratori dello spettacolo e altre categorie è di 1.600 euro, due mensilità, con il decreto Sostegni bis riducendosi rispetto all’indennità onnicomprensiva di marzo.

Vediamo allora quali sono gli importi del bonus collaboratori sportivi nel dettaglio e i requisiti per ottenerlo.

Bonus collaboratori sportivi: requisiti

Il bonus collaboratori sportivi arriva sotto forma di una nuova indennità concessa dalla società Sport e Salute S.p.A. con il decreto Sostegni bis all’articolo 44-Indennità per i collaboratori sportivi.

Il bonus collaboratori sportivi cambia negli importi, più bassi, rispetto alle precedenti disposizioni, ma prima vediamo quali sono i requisiti quindi a chi spetta.

Il bonus collaboratori sportivi con il Sostegni bis spetta ai lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso:

  • il Comitato Olimpico Nazionale (CONI);
  • il Comitato Italiano Paralimpico (CIP);
  • le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP);
  • le società e associazioni sportive dilettantistiche.

Per ottenere il bonus collaboratori sportivi ovviamente si deve aver cessato, ridotto o sospeso l’attività lavorativa. La misura non è compatibile con:

  • altro reddito da lavoro autonomo o dipendente;
  • pensione a esclusione dell’assegno ordinario di invalidità.
  • reddito di cittadinanza;
  • reddito di emergenza;
  • cassa integrazione o altre indennità.

Si considerano cessati a causa dell’emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 31 marzo 2021 e non rinnovati.

Bonus collaboratori sportivi decreto Sostegni bis: quale importo?

Come abbiamo detto il bonus collaboratori sportivi con il decreto Sostegni bis cambia negli importi rispetto al decreto di marzo.

La nuova indennità va da 2.400 euro a 800 euro. Nel dettaglio:

  • ai soggetti che nell’anno di imposta 2019 hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore ai 10.000 euro annui spetta la somma di 2.400 euro;
  • ai soggetti che nell’anno di imposta 2019 hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui spetta la somma di 1.600 euro;
  • ai soggetti che nell’anno di imposta 2019 hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore a 4.000 euro annui spetta la somma di 800 euro.

Il decreto Sostegni bis ribadisce il divieto di cumulo tra il bonus collaboratori sportivi erogato dalla società Sport e Salute S.p.A. e le indennità per l’emergenza erogate da INPS e pertanto fa una precisazione per coloro che hanno presentato domanda a entrambe gli enti per diversi aiuti. Si legge nel testo approdato in CdM:

“Fermo restando il divieto di cumulo previsto dall’articolo 31 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la società Sport e Salute S.p.A. acquisisce dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale i dati relativi ai pagamenti effettuati dall’Istituto per i soggetti di cui al comma 7 e, previo accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti per ciascuna indennità prevista in favore dei lavoratori titolari di un rapporto di collaborazione sportiva, verifica l’ammontare delle indennità e ne liquida l’importo spettante, detraendo le somme eventualmente già erogate da Sport e Salute o dall’INPS”

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