Bonus cervelli estero, rischio restituzione? Ecco quando e perché

Stefania Manservigi

12 Giugno 2016 - 13:30

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Il bonus destinato ai cervelli all’estero rimpatriati in Italia rischia di dover essere restituito come il bonus di 80 euro. Ecco quando e perché.

Bonus cervelli estero, rischio restituzione? Ecco quando e perché

Il bonus riservato ai cervelli all’estero rimpatriati in Italia rischia di dover essere restituito come successo con il bonus di 80 euro.
Infatti il bonus destinato ai cosiddetti cervelli all’estero che hanno deciso di rimpatriare in Italia presuppone una serie di requisiti che devono essere mantenuti anche dopo la presentazione della domanda. In caso di mancata presenza di questi requisiti, quindi, viene richiesta la restituzione come già sta avvenendo per il bonus di 80 euro.
Oltre alla restituzione, inoltre, è previsto il pagamento di sanzioni e interessi.

Bonus cervelli all’estero: cos’è?
Il bonus riservato ai cervelli all’estero è un bonus fiscale pensato per far tornare coloro che si sono laureati in Italia e hanno deciso di andare a lavorare all’estero. Il bonus, infatti, è destinato a chi, dopo essere andato all’estero a lavorare, decide poi di tornare in Italia.
L’incentivo al rientro, nello specifico, consiste in uno sconto del 30% per 5 anni sul reddito imponibile del lavoratore che torna.
Il bonus tuttavia non è riservato a qualsiasi lavoratore che dall’estero torni a vivere in Italia: la misura è infatti rivolta solo a chi ha qualifiche elevate con alta specializzazione e laurea.

Bonus cervelli all’estero: i requisiti
Quali sono i requisiti che il lavoratore deve avere per ottenere il bonus riservato ai cervelli all’estero e che devono essere mantenuti anche successivamente la presentazione della domanda per non incorrere nella restituzione dello stesso?
I requisiti sono i seguenti:

  • il lavoratore non deve aver risieduto in Italia nei cinque periodi d’imposta precedenti il trasferimento e deve rimanere nel Paese per almeno due anni dopo il rientro;
  • l’attività lavorativa deve svolgersi presso un’impresa residente nel territorio dello Stato in virtù di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che direttamente o indirettamente controllano la stessa impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa;
  • l’attività va prestata in Italia per un periodo minimo di 183 giorni nell’arco di ciascun periodo d’imposta;
  • il lavoratore deve svolgere funzioni direttive ed essere altamente specializzato e qualificato.

Inoltre gli stessi sconti sono riservati anche ai cittadini dell’Unione europea laureati che hanno svolto un’attività lavorativa, sia che questa sia di lavoro dipendente che autonomo, o che abbiano studiato per conseguire un titolo dopo la laurea all’estero negli ultimi 24 mesi senza soluzione di continuità.
La restituzione dunque è prevista nei confronti dei lavoratori che, pur avendo questi requisiti al momento della domanda, non li mantengano successivamente.

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