Bonifici dall’estero: come evitare la trattenuta preventiva del 20%. Ecco la guida

Marta Panicucci

18 Febbraio 2014 - 10:21

Bonifici dall’estero: come evitare la trattenuta preventiva del 20%. Ecco la guida

Dal primo febbraio 2014 è entrato in vigore l’articolo 4, comma 2, del decreto legge 167/90 che assoggetta a ritenuta d’acconto del 20% qualsiasi bonifico estero in entrata, destinato ad una persona fisica. A partire da tale data infatti le banche sono obbligate a trattenere il 20% sui bonifici in arrivo dall’estero. Subito da precisare il fatto che tale trattenuta sui bonifici non riguarda titolati di impresa o di lavoro autonomo.

Tale trattenuta è stata introdotta perché il Fisco considera ogni bonifico proveniente dall’estero e diretto ad una persona fisica in Italia una componente reddituale imponibile. Il contribuente ha due possibilità per non vedersi sottratto il 20% del bonifico proveniente dall’estero: con una precedente richiesta di esclusione ovviamente motivata, oppure a posteriori dando prova al Fisco che la natura del bonifico non è reddituale.

La natura del bonifico dall’estero per non essere soggetto a trattenuta del 20% deve essere patrimoniale, come ad esempio la restituzione di una caparra o di un finanziamento.

Trattenuta 20%: soggetti interessati
Sono assoggettate a ritenuta d’ingresso, i bonifici provenienti dall’estero che siano rappresentativi delle seguenti fattispecie impositive:

  • gli interessi e proventi, diversi da quelli bancari, derivanti dall’impiego di capitali all’estero;
  • le rendite perpetue e i compensi per le prestazioni fideiussorie, conseguite al di fuori dell’Italia;
  • le plusvalenze derivanti da cessioni di immobili, terreni edificabili e partecipazioni qualificate, detenuti all’estero;
  • i redditi derivanti dai canoni di locazione, concessione in usufrutto e sublocazione di beni immobili all’estero e quelli di natura fondiaria, ivi compresi i canoni dall’affitto di terreni per usi non agricoli;
  • i proventi conseguiti dalla locazione, affitto, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili, comunque, detenuti all’estero.

Riassumendo: sono esentati dalla trattenuta preventiva del 20% dai bonifici bancari:

  • persone fisiche destinatarie di bonifici che non rappresentano redditi di capitali o diversi.
  • persone fisiche che ricevono bonifici dall’estero nell’ambito dei redditi d’impresa o di lavoro autonomo.

Evitare la trattenuta: documentazione da presentare
Per evitare la trattenuta del 20% sui bonifici dall’estero il contribuente deve provare che tale introito non sia di natura reddituale. Per farlo è necessario che il contribuente presenti presso il proprio istituto di credito la documentazione necessaria a provare la natura patrimoniale del bonifico.

Per prima cosa è necessaria un’autocertificazione con la quale si attesta che il bonifico dall’estero non costituisce reddito capitale. A questa si deve allegare documentazione integrativa che provi quando descritto nell’autocertificazione presentata. In particolare si consiglia di presentare al proprio istituto di credito il quadro Rw, nel caso in cui sia stato presentato, o autocertificare la mancata compilazione dello stesso.

Infine il contribuente potrebbe presentare anche il modello unico dal quale si evinca che la somma bonificata non è ricollegabile ad investimenti effettuati all’estero o che, al contrario, il contribuente non detenga nessun bene o capitale al di fuori del territorio nazionale.

Come richiedere il denaro trattenuto
Se la banca, agendo in maniera automatica, trattiene il 20% del bonifico dall’estero il contribuente ha la facoltà, se esistono i presupposti, di chiedere il rimborso di tale trattenuta.

Esistono due modalità:

  • chiedere il rimborso, presentando la dovuta documentazione, direttamente alla banca che ha effettuato la trattenuta entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui è avvenuta.
  • presentare domande di rimborso con le modalità di cui all’articolo 38 del DPR n. 602/73. In questo caso l’istanza di rimborso deve essere presentata entro 48 mesi dalla data della trattenuta del 20%.

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