Avvocati, chi non ha procura speciale paga le spese di giudizio: lo dice la Cassazione

Isabella Policarpio

10 Giugno 2019 - 12:53

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Se l’avvocato ricorre in Cassazione senza procura speciale deve pagare le spese di giudizio. Infatti, la Corte lo considera come unico soccombente. I dettagli della decisione.

Avvocati, chi non ha procura speciale paga le spese di giudizio: lo dice la Cassazione

L’avvocato senza procura speciale che promuove ricorso in Cassazione è considerato unico soccombente in giudizio; per questa ragione è tenuto
a pagare le spese di giudizio.

Infatti, come sancisce la sentenza in allegato, nel ricorso alla Corte di Cassazione, la procura speciale è uno degli elementi indispensabili e indefettibili, senza il quale l’avvocato non può esercitare lo ius postulandi.

Pertanto, il ricorso è da considerarsi inammissibile e l’avvocato può essere condannato al pagamento delle spese di giudizio.

L’avvocato senza procura speciale paga le spese di giudizio: la vicenda

Con una recente decisione, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’avvocato che ricorre in Cassazione senza procura speciale risulta soccombente e, quindi, può essere condannato al pagamento delle spese di giudizio.

La pronuncia in questione è l’ordinanza numero 14474 del 2019 (testo in allegato), in cui la sesta sezione civile della Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la decisione della Corte d’Appello di Catanzaro con la quale era stata confermata il rigetto della condanna di pagamento a carico di una compagnia assicuratrice.

La compagnia assicuratrice aveva poi proposto il ricorso in Cassazione ma, in questa sede la Suprema Corte ha rilevato il difetto della procura speciale dell’avvocato e, di conseguenza, ha respinto il ricorso.

Qui il testo dell’ordinanza n. 14474 del 2019 della Corte di Cassazione, sesta sezione civile:

Corte di Cassazione, sentenza numero 14474/2019
Clicca qui per scaricare il pdf

Corte di Cassazione: l’obbligo di procura speciale

Nel caso di specie, dunque, i giudici della Suprema Corte hanno rilevato che il ricorso risultava sottoscritto dall’avvocato in forza di una procura a margine dell’atto di appello, senza che risultasse espressamente la procura speciale.

Si tratta di una grave negligenza: infatti il Codice di procedura civile dice che la procura speciale non può mao essere rilasciata a margine o in calce ad atti diversi dal ricorso o dal contro ricorso. In questi casi, l’articolo 83 del predetto codice prevede l’esclusione dell’utilizzabilità di atti diversi da quelli sopra indicati.

Quando la procura non è rilasciata congiuntamente a questi atti, è obbligatorio la forma dell’atto pubblico o scrittura privata autenticata. Entrambi devono riportare gli elementi essenziali del giudizio (le parti in giudizio e la sentenza impugnata).

la procura, inoltre, deve essere rilasciata in data anteriore alla notificazione del ricorso e, che in essa vi sia riportato espressamente il potere di proporre ricorso per Cassazione, come stabilito dalla sentenza n. 14749/2007.

Cosa succede in caso di ricorso senza procura speciale?

La mancanza della procura speciale non solo rende il ricorso inammissibile, ma rileva anche sotto il profilo della regolamentazione delle spese di giudizio.

Quando manca tale procura significa che l’attività del difensore non ha alcun effetto nei confronti delle parti ma egli è comunque responsabile delle sua attività processuale. Di conseguenza, è ammissibile la condanna al pagamento delle spese di giudizio.

L’avvocato, dunque, sarà considerato l’unico soccombente in giudizio. Nel caso di specie, il difensore è stato condannato a pagare 2.300 euro, le spese forfettarie nella misura del 15% e gli esborsi ed accessori di legge.

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