Avvocati: chi deve iscriversi alla Gestione Separata Inps?

Isabella Policarpio

20 Febbraio 2019 - 13:32

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Gli avvocati che svolgono la professione in maniera occasionale devono iscriversi alla Gestione Separata Inps. Normativa di riferimento e definizione di “lavoro occasionale.”

Avvocati: chi deve iscriversi alla Gestione Separata Inps?

Gli avvocati, a prescindere dal loro fatturato, sono obbligati ad iscriversi e a versare i contributi alla Cassa Forense, che assolve gli obblighi previdenziali. Tuttavia non tutti gli avvocati sono tenuti a formalizzare l’iscrizione alla Cassa; in particolare chi svolge l’attività di avvocato in maniera occasionale. Per questi soggetti la legge prevede l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata Inps.

Per entrare nella categoria di “avvocato occasionale” bisogna rispettare i requisiti stabiliti dall’articolo 2222 del Codice Civile e dai periodici interventi della Corte di Cassazione.

Avvocati: Gestione Separata Inps o Cassa Forense?

Chi esercita l’attività di avvocato è obbligato ad iscriversi alla Cassa forense, ovvero la cassa previdenziale per i professionisti del settore legale.

Tuttavia si tratta di un obbligo generico: infatti, in particolari circostanze, gli avvocati sono tenuti ad iscriversi alla Gestione Separata Inps, cioè il fondo pensionistico, nato con la riforma Dini, finanziato dai contributi previdenziali obbligatori dei lavoratori assicurati.

Dunque, non per tutti gli avvocati l’iscrizione alla Cassa Forense è obbligatoria, ma la legge prevede delle eccezioni, come per il caso dei praticanti avvocati per i quali l’iscrizione alla Cassa prima dell’ottenimento del titolo è una mera facoltà.

Inoltre non sono tenuti ad iscriversi alla Cassa Forense gli avvocati che esercitano la professione in maniera occasionale. Proprio per questi soggetti, la legge prevede l’obbligo di iscriversi alla Gestione Separata Inps, secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione.

Gli avvocati occasionali, però, devono versare alla Cassa Forense dei contributi integrativi se percepiscono dei compensi per l’attività professionale, pur restando in vigore l’obbligatorietà dell’iscrizione alla Gestione Separata Inps (il versamento integrativo alla Cassa non comporta alcuna posizione previdenziale a loro favore).

Avvocati: prestazione occasionale ex articolo 2222 del Codice Civile

A questo punto è normale chiedersi cosa vuol dire per un avvocato svolgere l’attività professionale in maniera occasionale.

Innanzitutto occorre partire dal presupposto che l’articolo 2222 del Codice Civile (che disciplina il contratto di prestazione d’opera) secondo la Corte di Cassazione (Sezione Lavoro, 4 luglio 2017, n. 16377) è estendibile alla prestazione occasionale che, di conseguenza, va considerato alla stregua di un contratto di prestazione autonomo, quindi non incompatibile con la professione forense.

In sintesi, la prestazione occasionale non è incompatibile con l’avvocatura in quanto:

  • la prestazione d’opera occasionale si inquadra come lavoro autonomo e quindi non viola l’articolo 18 della Legge Professionale;
  • il lavoro autonomo è incompatibile con la professione legale solo se è svolto in maniera “continuativa o professionalizzante”;
  • la ratio del divieto è impedire che l’avvocato cumuli l’attività forense con altre attività autonome, cosa che non accade se questa viene svolta in modo occasionale.

I requisiti della prestazione occasionale sono i seguenti:

  • la mancanza di continuità ed abitualità della prestazione di lavoro autonomo;
  • la mancanza di coordinamento della prestazione.

Chi deve iscriversi alla Gestione Separata Inps?

Ad oggi, oltre agli avvocati che svolgono l’attività legale occasionalmente, devono iscriversi alla Gestione Separata INPS:

  • gli spedizionieri doganali non dipendenti;
  • i beneficiari di assegni di ricerca;
  • i beneficiari di borse di studio per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca;
  • gli amministratori locali;
  • i lavoratori autonomi occasionali;
  • gli associati in partecipazione;
  • i medici con contratto di formazione specialistica;
  • i prestatori di lavoro occasionale accessorio.

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