Aumento Iva al 22%, come rimediare agli errori senza subire sanzioni

Valentina Brazioli

06/11/2013

L’aumento dell’Iva al 22% può aver portato a possibili errori nell’applicazione della nuova aliquota da parte degli operatori economici. Ecco cosa dice l’Agenzia dell’Entrate su come rimediare senza incorrere in sanzioni.

Aumento Iva al 22%, come rimediare agli errori senza subire sanzioni

Come evitare sanzioni per chi ha commesso errori “tecnici” nell’applicare la nuova aliquota Iva al 22%? Alcuni chiarimenti sull’avvenuto incremento Iva del primo ottobre scorso ci vengono direttamente dalla circolare 32/E pubblicata ieri, 5 novembre, direttamente sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Le nuove precisazioni dell’Agenzia delle Entrate

La circolare chiarisce innanzitutto che il nuovo aumento non ha comportato alcun tipo di modifica alle norme del Dpr 633/1972, che disciplina l’Iva nel nostro Paese. Restano quindi valide, a tutti gli effetti, le indicazioni diffuse in occasione del precedente aumento dell’aliquota, così come contenute nella circolare delle Entrate n. 45/2011 Tuttavia, l’Agenzia ha ritenuto di diffondere opportune precisazioni relative a determinati operatori economici e all’eventuale correzione di errori.

Acquisti intra Ue

Il nuovo aumento dell’Iva si applica solo alle operazioni effettuate a partire dalla entrata in vigore della maggiorata aliquota. Per gli acquisti intra Ue, ciò significa che occorre riferirsi alla data d’inizio del trasporto o della spedizione dal Paese di partenza dei beni: gli operatori economici del settore dovranno quindi prestare particolare attenzione ai documenti di trasporto che accompagnano la merce. In caso di fatturazione anticipata, invece, conterà la data della fattura stessa.

L’Iva per cassa

Invece, per le operazioni eseguite in regime di Iva per cassa, l’Agenzia ribadisce che l`aliquota va determinata sulla base del momento d’effettuazione, dato che il cosiddetto “cash accounting” prevede deroghe al regime ordinario con esclusivo riguardo all’esigibilità e alla detrazione dell’imposta, ma non prevede modifiche nell’ambito dell’effettuazione delle operazioni.

Come correggere gli errori?

Infine, le Entrate, facendo riferimento al comunicato stampa diffuso il 30 settembre scorso, affrontano anche il tema di come correggere gli eventuali errori commessi in fase di prima applicazione della nuova aliquota. Viene fissato un calendario con scadenze precise, che, al momento, sembra ammettere la possibilità di sanare le violazioni senza incorrere in sanzioni solo in caso di effettiva sussistenza di ragioni di carattere tecnico ad impedire un puntuale aggiornamento degli appositi software di fatturazione o dei registratori di cassa. Quindi, l’operatore che, per ragioni tecniche, ha commesso errori nell’applicare l’aliquota al 22% potrà rimediarvi senza incorrere in sanzioni.

Le scadenze previste per correggere gli errori

Chi liquida l’Iva mensilmente, potrà sanare eventuali errori versando la maggiore imposta in riferimento alle fatture emesse nei mesi di ottobre e novembre entro e non oltre il 27 dicembre (in occasione dell’acconto di fine anno), mentre, per quanto riguarda le fatture emesse durante il mese di dicembre, il termine fissato è quello previsto per la liquidazione annuale (16 marzo 2014). Per quanto riguarda i contribuenti trimestrali, invece, verseranno l’eventuale maggiore imposta relativa alle fatture dell’ultimo trimestre 2013 entro i termini stabiliti per la liquidazione annuale.

Per tutte le informazioni dettagliate in materia fornite dall’Agenzia delle Entrate, si rimanda al contenuto della circolare n. 32/E diffusa il 05/11/13.

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