Assunzione come socio cooperativa: cosa cambia per il dipendente

Claudio Garau

21 Gennaio 2022 - 18:30

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L’assunzione come socio cooperativa comporta oggi una serie di diritti e doveri non dissimile da quella prevista per la generalità dei lavoratori subordinati. La rilevanza della legge n. 142 del 2001.

Assunzione come socio cooperativa: cosa cambia per il dipendente

La cooperativa è una società che presenta specifiche caratteristiche e che si differenzia da tutte le altre, giacché la sua finalità è prettamente mutualistica, vale a dire nasce per dare ai suoi soci beni, servizi o lavoro a condizioni migliori rispetto a quelle che troverebbero ordinariamente nel mercato.

Da notare subito che il socio che svolge la sua attività lavorativa nell’ambito di una cooperativa è denominato ’socio lavoratore’ e, in quanto tale, ha anche un ruolo attivo nell’organizzazione della società. Di seguito intendiamo fare il punto proprio su questa figura, onde capire cosa cambia per il dipendente assunto nella cooperativa, rispetto alla figura del comune lavoratore dipendente. Quali sono le differenze sostanziali e le peculiarità del socio cooperativa? Scopriamolo più avanti.

Assunzione come socio cooperativa: che cos’è la cooperativa e il contesto di riferimento

Prima di affrontare le particolarità della figura del socio cooperativa, dobbiamo rimarcare che la cooperativa - di per sé - è da considerarsi una società a capitale variabile con scopo mutualistico (art. 2511 codice civile). In altre parole si tratta di un’impresa caratterizzata da soci che collaborano, al fine di mettere in atto scambi a condizioni più vantaggiose di quelle che avrebbero sul libero mercato, se invece agissero distintamente gli uni dagli altri.

Ricordiamo altresì che la legge indica tre distinte tipologie di cooperative, in base al rapporto mutualistico che sussiste tra la cooperativa ed il socio. In sintesi dunque abbiamo:

  • cooperativa di lavoro, ossia una realtà nella quale i soci lavoratori si uniscono per creare condizioni di lavoro migliori;
  • cooperativa di utenza, che ricorre laddove i soci siano consumatori di beni acquistati dalla cooperativa o utenti di servizi che questa offre;
  • cooperativa di supporto, la quale si presenta quando le cooperative mettono in vendita sul mercato beni e servizi offerti dai soci che hanno costituito la cooperativa stessa.

Comunemente, le cooperative sono altresì classificate anche in relazione alla specifica attività compiuta: agricole, sociali, di consumo, della pesca, di produzione e lavoro, di trasporto, ecc.

Assunzione come socio cooperativa: il profilo del lavoratore

Laddove un socio lavoratore di cooperativa venga assunto, allo stesso tempo è sia membro della società, che suo lavoratore. Rispetto al comune lavoro alle dipendenze, cambia dunque che il socio lavoratore di cooperativa ha anche un ruolo attivo e di partecipazione, per quanto attiene alla gestione della cooperativa stessa. Infatti, partecipa alla sua organizzazione, ne definisce gli obiettivi, dà un contributo concreto alla formazione degli organi sociali e alla suddivisione degli utili.

Ma nel Codice Civile è chiarito che il socio lavoratore di cooperativa è non l’unico a poter lavorare per questo tipo di società. Infatti l’art. 2521 sull’atto costitutivo, che predispone le regole per lo svolgimento dell’attività mutualistica, indica che la cooperativa può compiere la sua attività anche con terzi, ovvero anche con lavoratori subordinati, assunti con normale contratto.

A differenza dei soci lavoratori, questi ultimi sono dei comuni prestatori di lavoro, come la generalità dei lavoratori subordinati.

Assunzione come socio cooperativa: la legge n. 142 del 2001 fissa le stesse tutele del lavoratore subordinato

In passato la disciplina contenuta nel Codice Civile, in tema di socio cooperativa, non offriva un ventaglio di garanzie pari a quelle previste per i lavoratori subordinati. Infatti, si prevedeva che il socio avesse diritto a incassare gli utili, ma al contempo anche il dovere di rispondere delle perdite della società, in caso di spese in misura superiore rispetto alle entrate. Inoltre, era stabilito che in ipotesi di socio lavoratore, non vi fosse diritto alla ordinaria retribuzione, ma piuttosto ad una parte degli utili, se e quando conseguiti.

Chiaro che in passato il socio lavoratore cooperativa non poteva dunque vantare le stesse tutele assegnate al comune lavoratore subordinato. Ecco perché anni fa, proprio in questo contesto, vi è stato spazio per numerosi casi di abuso, ossia cooperative fittizie - create appositamente per nascondere le reali condizioni di lavoro dei soci - che non avevano nulla di mutualistico, ma che invece si riconducevano al tipico lavoro subordinato.

Per risolvere il problema, a partire dagli anni ’80 del secolo scorso, la giurisprudenza intese conferire un doppio ’status’ al socio lavoratore cooperativa. Da un lato, la figura è infatti da ritenersi quella di socio della cooperativa, disciplinata dall’apposito contratto sociale, dall’altro la figura è da intendersi strettamente connessa a quella del comune lavoratore, a cui si applicano le norme del diritto del lavoro. In seguito, con la legge n. 142 del 2001, detto doppio status fu stabilito ufficialmente dal legislatore. E il titolo del provvedimento è emblematico: “Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore”.

Alla luce dell’attuale quadro normativo, il socio lavoratore che entra a far parte della cooperativa, stabilisce due distinti rapporti con essa:

  • uno tipicamente associativo-mutualistico;
  • ed uno di lavoro, il quale può essere subordinato, para-subordinato o anche autonomo. Si tratta altresì di un rapporto giuridicamente sottoposto alle regole di diritto societario e del diritto del lavoro.

Ecco perché è giusto dire che oggi, dalle mancate tutele dei soci lavoratori, si è passati al riconoscimento del complessivo quadro di diritti, già spettanti alla generalità dei lavoratori subordinati.

Assunzione socio cooperativa: quali diritti sono applicati?

In base a ciò che abbiamo appena ricordato, non stupisce che la citata legge n. 142 del 2001 indichi che ai soci cooperativa, con rapporto di lavoro subordinato, sia applicato lo Statuto del lavoratori, ossia la nota legge n. 300 del 1970. Con una differenza: non vale l’art. 18 laddove il socio lavoratore, oltre a cessare il rapporto di lavoro, interrompe altresì il rapporto associativo (art. 2 della citata legge). Per il resto - come accennato - al socio lavoratore cooperativa sono oggi assegnati tutti i diritti della generalità dei lavoratori subordinati.

Alla luce di ciò non stupisce dunque che al socio lavoratore di cooperativa spetti la tredicesima, ma anche la possibilità di lavorare part-time. Egli ha diritto altresì alla Naspi, ossia l’indennità di disoccupazione data ai lavoratori che perdono involontariamente il lavoro. Infatti le norme di legge in materia stabiliscono che tra gli aventi diritto alla Naspi sono compresi altresì i soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato.

Di fatto, da quando il socio cooperativa inizia un rapporto di lavoro con la cooperativa stessa, diventa titolare di diritti e di doveri. Come tutti gli altri lavoratori alle dipendenze, deve rispettare le regole in tema di orario di lavoro, ma allo stesso tempo ha pieno diritto alla retribuzione mensile, ed analogamente, sono valevoli anche per esso le regole relative ai licenziamenti collettivi.

Per quanto riguarda chi è assunto con un contratto cooperative occorre comunque far riferimento a CCNL specifici del settore, nei quali è previsto l’inquadramento nella cooperativa e tutte le norme di dettaglio, tipiche dei contratti collettivi.

Lo rimarchiamo: un dipendente con contratto cooperativa e un lavoratore di un altro contratto nazionale (CCNL) hanno oggi sostanzialmente gli stessi doveri e diritti in ipotesi di malattia, maturano ferie e permessi a lavoro in base a quanto previsto dal contratto di lavoro, hanno diritto a riposi, aspettative, congedi e così via.

Pertanto, non vi sono dubbi: insieme a stipendi ed altri elementi retributivi, come tredicesima e quattordicesima, ad un lavoratore con contratto cooperativa, esattamente come per tutti gli altri rapporti di lavoro alle dipendenze, è assicurato il versamento dei contributi previdenziali Inps ai fini pensionistici.

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