Assegno ordinario di invalidità: caratteristiche, requisiti e domanda. Ecco le istruzioni dell’INPS

Marta Panicucci

25/10/2013

Assegno ordinario di invalidità: caratteristiche, requisiti e domanda. Ecco le istruzioni dell’INPS

L’assegno ordinario di invalidità è una prestazione economica che lo Stato, per il tramite dell’istituto previdenziale italiano, eroga ai cittadini affetti da una qualche tipologia di infermità. In particolare, l’assegno ordinario di invalidità, è riconosciuto ai lavoratori che abbiano un’infermità fisica o mentale che riduce la capacità lavorativa a meno di un terzo.

Sul portale dell’INPS è possibile leggere le istruzione dell’istituto di previdenza per vedersi riconosciuto il diritto a ricevere l’assegno. I requisiti richiesti dall’INPS, per il riconoscimento del diritto all’assegno ordinario sono sia di natura sanitaria, che reddituale, dal momento che, l’erogazione dell’assegno è compatibile con l’attività lavorativa.

L’assegno ordinario di invalidità non è una pensione vera e propria. Si tratta di una prestazione con durata massima di tre anni e rinnovabile dall’interessato previo superamento di un’ulteriore visita medica. Se l’assegno ordinario di invalidità viene confermato per tre volte consecutive diventa definitivo.

L’assegno viene erogato anche a coloro che svolgono attività lavorativa retribuita. Nel caso invece, che l’infermità impedisca qualunque tipo di attività lavorativa, può essere richiesta all’INPS la pensione di inabilità.

I beneficiari di assegno ordinario di invalidità, in presenza dei requisiti richiesti, hanno la possibilità di richiedere l’integrazione al trattamento minimo, l’assegno per il nucleo familiare, o le quote di maggiorazione per carichi familiari.

A chi spetta: i requisiti

Secondo le indicazioni dell’INPS, i seguenti lavoratori hanno il diritto all’assegno di invalidità:

  • i lavoratoti dipendenti;
  • i lavoratori autonomi: artigiani, commercianti, coltivatori diretti,coloni e mezzadri;
  • i lavoratoti iscritti ad alcuni fondi pensioni sostitutivi ed integrativi dell’assicurazione generale obbligatoria.

Inoltre, i requisiti richiesti per vedersi riconosciuto il diritto all’assegno di invalidità sono:

  • la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo a causa di infermità o difetto fisico o mentale;
  • almeno 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda;

Per inoltrare la domanda all’INPS per ricevere l’assegno ordinario di invalidità non è richiesta la cessazione dell’attività lavorativa.

Incumulabilità con reddito da lavoro

L’assegno di invalidità può essere richiesto anche da coloro che svolgono una regolare attività lavorativa. In questo caso però, l’assegno viene ridotto se il titolare possiede redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa superiori a determinate soglie.

Per questo motivo, sia nel momento dell’inoltro della domanda di pensione, che negli anni successivi, deve essere presentata una dichiarazione reddituale al fine di verificare se questa ecceda le soglie stabilite e di conseguenza la riduzione da operare.

In presenza di redditi da lavoro superiori ad un certo importo l’assegno di invalidità viene ridotto in base alle seguenti percentuali:

Percentuale di riduzione Limite di reddito per l’anno 2013
25% da € 25.012,00 a € 31.265,00
50% da € 31.265,00 in poi

Per quanto riguarda la cumulabilità dell’assegno di invalidità l’INPS ha fornito alcune precisazione nel messaggio del 10 settembre 2013. Con il messaggio numero 14206 l’INPS, modificando le precedenti indicazioni in merito, stabilisce che l’assegno ordinario di invalidità è cumulabile con l’indennità per congedo straordinario. Secondo il parere del Ministero infatti l’indennità per congedo straordinario ha natura prettamente assistenziale e non è considerabile come reddito da lavoro. Per questo motivo l’assegno ordinario di invalidità è cumulabile con questa indennità.

Ultima precisazione, l’assegno di invalidità non è reversibile.

Assegno ordinario di invalidità: quando e quanto spetta

In seguito alla presentazione della domanda, saranno effettuati controlli per verificare la presenza dei requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge. Nel caso i requisiti siano tutti soddisfatti, l’assegno ordinario di invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello dell’inoltro della domanda.

L’assegno ordinario di invalidità al suo scadere può essere riconfermato. L’interessato deve inoltrare la domanda di riconferma entro la data di scadenza dei tre anni. Al terzo riconoscimento consecutivo, l’assegno di invalidità si conferma automaticamente, ferme restando le possibili verifiche dei requisiti.

Al compimento dell’età pensionabile da parte dell’interessato, l’assegno ordinario di invalidità, se in presenza di tutti i requisiti, viene trasformato d’ufficio in pensione di vecchiaia.

Per determinare l’importo dell’assegno si utilizza il sistema di calcolo:

  • misto: una quota calcolata con il sistema retributivo e una quota con il sistema; contributivo;
  • contributivo, se il lavoratore ha iniziato l’attività lavorativa dopo il 31.12.1995.

Come inoltrare la domanda

La domanda per l’assegno ordinario di invalidità deve essere inoltrata per via telematica attraverso uno dei seguenti canali e corredata dalla certificazione medica (mod.SS3):

  • Web: avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’INPS
  • telefono: chiamando il contact center integrato al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;
  • patronati e tutti gli intermediari dell’Istituto, usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi.

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