Assegnazioni provvisorie 2017-2018, contratto firmato: linee guida MIUR su vincolo triennale e passaggi su scuola

Simone Micocci

22/06/2017

22/06/2017 - 12:50

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Assegnazioni provvisorie 2017-2018: no al vincolo triennale, limite di 15 scuole nella domanda. Ecco le novità ufficiali previste dal contratto firmato da MIUR e sindacati.

Assegnazioni provvisorie 2017-2018, contratto firmato: linee guida MIUR su vincolo triennale e passaggi su scuola

Assegnazioni provvisorie a.s. 2017-2018: l’addio al vincolo triennale è ufficiale, così come quello al passaggio su ambito.

L’annuncio della firma sul contratto per le assegnazioni provvisorie è stato dato dallo stesso Ministero dell’Istruzione tramite un comunicato con il quale viene confermato che tutte le operazioni sui trasferimenti dovranno avvenire entro il 31 agosto 2017 così da garantire un “buon avvio di anno scolastico” e la “continuità didattica

Grazie all’assegnazione provvisoria i docenti titolari di una cattedra, così come il personale ATA di ruolo, possono chiedere il trasferimento per un anno presso una sede di lavoro più vicina alla loro zona di residenza, purché ne sussistano le condizioni.

Nel dettaglio, il MIUR ha stabilito che si può fare domanda per l’assegnazione provvisoria solo per:

  • gravi e certificati motivi di salute;
  • dare assistenza a parenti conviventi con disabilità;
  • ricongiungimento al nucleo familiare.

L’accordo firmato dal MIUR e dai sindacati fissa dei requisiti chiari per l’accesso alla assegnazioni; 58 pagine nelle quali sono indicate le priorità con le quali avverranno i trasferimenti temporanei e le condizioni per beneficiarne.

Nel testo completo non figura il vincolo triennale, nonostante nelle scorse settimane sembrava che il MIUR non avesse intenzione di concedere la deroga. Alla fine però Valeria Fedeli ha teso la mano alle richieste dei sindacati consentendo a tutti gli insegnanti che ne hanno diritto di riavvicinarsi a casa.

Inoltre, è stato stabilito che le assegnazioni avverranno su scuola e non su ambito.

Qui potete scaricare il testo completo del contratto, mentre di seguito andremo a riassumere tutte le novità racchiuse nell’accordo sulle assegnazioni provvisorie per l’a.s. 2017-2018.

Contratto assegnazioni provvisorie e utilizzazioni 2017-2018
Clicca qui per scaricare il contratto firmato da MIUR e sindacati che detta le linee guida per le assegnazioni provvisorie e le utilizzazioni nell’anno scolastico 2017-2018.

Assegnazioni provvisorie, chi può fare domanda?

Come vi abbiamo anticipato, si può fare domanda per l’assegnazione provvisoria sia nel caso di certificati motivi di salute che per quello in cui si abbia necessità di offrire assistenza ad un parente convivente con disabilità.

La domanda è possibile anche per il “ricongiungimento al nucleo familiare”, una condizione che merita di un ulteriore approfondimento. Nel dettaglio, per “nucleo familiare” si intende il ricongiungimento ai figli di minore età- anche se adottivi - al coniuge, o al convivente (solo se la stabilità della convivenza è provata da certificazione anagrafica).

Possono fare domanda anche i docenti che hanno beneficiato dell’assegnazione provvisoria lo scorso anno, o nell’ultimo triennio. Nel contratto infatti non figura il vincolo triennale quindi non è richiesta la continuità didattica negli ultimi tre anni per poter fare domanda.

Di conseguenza, possono fare domanda di mobilità coloro che:

  • hanno presentato domanda di mobilità ma non hanno ottenuto un esito positivo;
  • hanno presentato domanda di mobilità ma hanno ottenuto il trasferimento in una provincia diversa da quella per la quale ricorrono i motivi del ricongiungimento.

Precedenze

Per quanto riguarda le precedenze sono state confermate quelle dello scorso anno, ad eccezione della novità per i genitori con figli di età inferiore ai 6 anni. Ha quindi la precedenza il personale:

  • con gravi motivi di salute (non vedenti o emodializzati);
  • trasferito negli ultimi 8 anni che richiede il rientro nella scuola di precedente titolarità;
  • con disabilità o che ha bisogno di particolari cure continuative;
  • che offre assistenza nei confronti di un parente convivente con disabilità;
  • cessato a qualunque titolo di collocamento fuori ruolo;
  • coniuge di militare o categoria equiparata;
  • che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali;
  • che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale.

Nei limiti dei trasferimenti interprovinciali hanno la precedenza sull’assistenza del parente o affine entro il secondo grado con handicap grave anche i genitori con figli di età compresa tra i 6 e i 12 anni.

Assegnazioni provvisorie 2017-2018: numero preferenze

Vista la sua natura, l’assegnazione provvisoria consente di fare domanda di trasferimento verso la sola provincia per la quale ricorrono i motivi di ricongiungimento. Il numero di scuole esprimibili varia a seconda del grado di istruzione:

  • 20 preferenze: scuola dell’infanzia e primaria;
  • 15 preferenze: scuola secondaria di I e II grado.

Va ricordato però che l’assegnazione provvisoria non può essere richiesta all’interno del comune di titolarità. Inoltre, l’assegnazione provvisoria può essere richiesta anche per altre classi di concorso, purché il docente sia in possesso del titolo necessario.

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