L’Inps comunica i nuovi limiti temporali per gli ammortizzatori sociali in deroga per l’anno 2014
Con il messaggio 5787 l’Inps comunica i nuovi limiti per la fruizione degli ammortizzatori in deroga per l’anno 2014. La comunicazione dell’Inps scaturisce dalla circolare che il Ministero del Lavoro ha inviato a regioni e province invitandoli a non concedere ammortizzatori sociali in deroga per un periodo di tempo superiore ad 8 mesi.
La stretta del Ministero
Il mese scorso il Ministro Poletti ha lanciato l’allarme sulla cassa integrazione in deroga, affermando che manca almeno un miliardo di euro di finanziamenti per la copertura completa del 2014. In quell’occasione il Ministro aveva assicurato che il governo non avrebbe fatto una manovra correttiva, ma intanto il Ministero del Lavoro ha chiesto a regioni e province di non concedere ammortizzatori sociali in deroga per un periodo superiore agli 8 mesi.
Nella comunicazione ministeriale si legge:
"considerato che l’iter per l’emanazione del decreto con i nuovi criteri per il riconoscimento degli ammortizzatori sociali in deroga non si è ancora concluso, ed in considerazione della necessità di non pregiudicare l’efficacia dei limiti quantitativi di durata in esso previsti, ha invitato le Regioni e le Provincie autonome a non concedere CIG in deroga per periodi superiori ad 8 mesi nell’anno 2014".
Nuovi limiti
In questa situazione di crisi e sulla scia della comunicazione ministeriale, l’Inps ha comunicato i nuovi limiti temporali per gli ammortizzatori sociali in deroga per l’anno 2014.
Ecco i nuovi limiti per l’anno 2014:
- per i lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento abbiano già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno 3 anni, (anche non continuativi) sono concessi 5 mesi nell’anno 2014, non ulteriormente prorogabili, più ulteriori 3 mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree di cui al testo unico approvato con d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 (Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno)
- per i lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento abbiano beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per un periodo inferiore a 3 anni, hanno diritto ad ulteriori 7 mesi, non ulteriormente prorogabili, più altri 3 mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree di cui al testo unico approvato con d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, (Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno).
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