Ammortizzatori sociali, cassa integrazione: nuovi criteri per la proroga della Cigs

Chiara Troncarelli

9 Maggio 2016 - 12:48

Il Ministero del Lavoro aggiorna i criteri per accedere ad un ulteriore periodo di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS). Ecco cosa cambia.

Ammortizzatori sociali, cassa integrazione: nuovi criteri per la proroga della Cigs

Il Ministero del Lavoro d’intesa con il Mise, il Ministero dello Sviluppo Economico, con il decreto interministeriale n.95075 del 25 marzo 2016 è intervenuto sul tema degli ammortizzatori sociali, stabilendo i criteri per accedere ad un ulteriore periodo di integrazione salariale straordinaria, la c.d. Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, Cigs, in caso di crisi aziendale.

In particolare tale periodo sarà concesso se l’impresa cessi l’attività produttiva e proponga una rapida cessione dell’azienda con ricollocazione dello stesso personale precedentemente occupato.

Che cos’è la Cigs?

La Cassa integrazione guadagni straordinaria, detta appunto Cigs, è un trattamento integrativo economico che viene erogato dall’Inps in casi di crisi aziendali o processi di ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione delle aziende.

Cassa integrazione straordinaria: chi sono i destinatari?

Tale prestazione economica viene riconosciuta ai lavoratori delle aziende destinatarie della normativa Cigs:

  • assunti con contratto di lavoro subordinato, inclusi gli apprendisti;
  • con almeno 90 giorni di anzianità di servizio.

L’azienda deve necessariamente aver occupato più di 15 dipendenti nel semestre precedente la richiesta di Cigs.

Durata del trattamento di integrazione salariale

Relativamente a ciascuna unità produttiva, la durata del trattamento straordinario d’integrazione salariale può variare:

  • in caso di riorganizzazione aziendale: durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile;
  • in caso di crisi aziendale: durata massima di 12 mesi, anche continuativi;
  • in caso di stipula di un contratto di solidarietà: durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile.

Tale durata può al massimo raggiungere i 36 mesi, anche continuativi, nel quinquennio mobile.

Cosa prevede il nuovo decreto?

Il decreto consente di prorogare fino a un limite massimo complessivo di:

  • 12 mesi per le cessazioni di attività intervenute nel 2016;
  • 9 mesi per le cessazioni di attività intervenute nel 2017;
  • 6 mesi per le cessazioni di attività intervenute nel 2018.

Quali sono i requisiti della proroga?

Per poter autorizzare la proroga della Cigs occorre:

  • che sia stata autorizzata su presentazione di un programma di crisi aziendale al cui esito, per l’aggravarsi delle difficoltà di risanamento, l’impresa decida di cessare la produzione e sia possibile una cessione dell’azienda;
  • che sia stata stipulata un accordo presso il Ministero del Lavoro con la presenza del Mise;
  • che sia presentato un piano di sospensione dei lavoratori in relazione all’entità e ai tempi di cessione aziendale e di realizzazione dei nuovi interventi programmati;
  • che sia presentato un piano di riassorbimento del personale da parte del concessionario.

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