L’Agenzia delle Entrate, con l’entrata in vigore della Riforma Fornero, fanno partire i controlli sulla monocommittenza delle partite Iva e sulla loro validità, con riferimento a soglie di reddito e durata della prestazione lavorativa.
Partiranno con l’inizio del 2015 i controlli dell’Agenzia delle Entrate volti a verificare la sussistenza dei requisiti introdotti dalla Legge Fornero legati al contrasto delle false partite Iva.
Gli ispettori del Fisco saranno chiamati a verificare la presunzione di subordinazione del rapporto lavorativo introdotta dalla legge n. 92/2012.
Infatti, lo scorso 31 dicembre 2014 è scaduto il primo termine biennale (2013/2014) per il controllo della c.d. “monocommitenza”, ossia per valutare la congruità o meno dei rapporti di lavoro in relazione ai parametri individuati dalla Legge.
L’efficacia delle presunzioni introdotte dalla legge 92/2012 è, tuttavia, strettamente limitata ai soggetti titolari di partita Iva e quindi a coloro che svolgono attività di impresa individuale di servizi, ovvero ai lavoratori autonomi privi di un ordinamento o di un’iscrizione a un albo professionale o ad un elenco.
Gli elementi sotto il controllo del Fisco
A partire dal 2015, dunque, gli uffici accertatori hanno a disposizione tutti gli elementi richiesti dalla legge per verificare la regolarità delle partite Iva in base ai nuovi parametri.
È possibile, infatti, andare a verificare per ogni soggetto se realizza o meno i presupposti legati alla durata del rapporto di lavoro e sull’entità dei compensi, fissati dalla Legge Fornero.
La presunzione di subordinazione delle collaborazioni a partita Iva si ha se si realizzano almeno due delle seguenti condizioni (articolo 69bis del Dlgs 276/2003):
- la collaborazione con lo stesso committente ha una durata complessiva superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi;
- il corrispettivo derivante dalla collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili allo stesso centro d’imputazione di interessi, costituisce più dell’80% dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell’arco di due anni solari consecutivi;
- il collaboratore dispone di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.
I controllori quindi, saranno chiamati a verificare che nel nel biennio 2013/2014, la durata del rapporto non abbia sforato gli otto mesi per ciascun anno e/o che il corrispettivo percepito non sia stato superiore all’80% dei compensi annui del lavoratore. Per quanto riguarda invece il parametro economico, la disposizione prende come base un arco temporale di due anni solari consecutivi, ossia due periodi di 365 giorni.
In caso di mancato rispetto degli indici, almeno due su tre gli ispettori, senza compiere ulteriori accertamenti, potranno ascrivere la collaborazione a partita Iva nell’area delle collaborazioni coordinate e continuative (salvo prova contraria da parte del committente).
Si tratta di una presunzione “iuris tantum”, che comporta l’inversione dell’onere della prova a carico del committente Se questi, però, non è in grado di dimostrare l’esistenza di una collaborazione a progetto così come definita dall’articolo 67 della legge Biagi (D,lgs n. 276/2003), si presume la natura subordinata del rapporto, a tempo indeterminato e fin dalla sua costituzione.
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