Agenzia delle Entrate, agevolazioni prima casa: ultime novità

Francesco Oliva

27 Gennaio 2017 - 07:00

Agevolazione prima casa: no alla decadenza se il nuovo immobile viene edificato entro un anno. Ecco cosa afferma l’Agenzia delle Entrate nella risoluzione numero 13 del 26 gennaio 2017.

Agenzia delle Entrate, agevolazioni prima casa: ultime novità

Novità agevolazioni prima casa: interviene direttamente l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione numero 13 del 26 gennaio 2017.

Non si decade dalle agevolazioni prima casa se il nuovo immobile, da destinare ad abitazione principale, viene realizzato entro un anno dalla vendita infraquinquennale del precedente immobile. A nulla rileva il momento di acquisto del terreno su cui verrà edificato il nuovo immobile. Queste le ultime novità che si possono leggere nella risoluzione numero 13 del 26 gennaio 2017.

La precisazione è arrivata direttamente dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 13 del 26 gennaio 2017. La risoluzione segue e riprende di fatto alcune recenti sentenze della Corte di Cassazione, che è tornata nuovamente ad occuparsi della questione.

Agevolazioni prima casa: ecco cosa afferma l’Agenzia delle Entrate nella risoluzione 13/2017

Con la Risoluzione 26 gennaio 2017, n. 13, l’Agenzia delle Entrate torna sulla questione relativa alla decadenza dall’agevolazione prima casa (la quale a sua volta prevede una riduzione delle imposte da versare a patto che siano rispettate alcune condizioni).

Com’è noto infatti, la cessione dell’immobile ad uso abitativo - in origine non di lusso, ora non appartenente ad una delle seguenti categorie catastali: A7, A8, A9 - entro cinque anni dall’acquisto, comporta la decadenza dalla predetta agevolazione e il conseguente versamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura ordinaria, oltre al pagamento di una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte.

Il Fisco, tuttavia, ha previsto che la decadenza non si verifica qualora, entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato, il contribuente proceda con l’acquisto un altro immobile da adibire ad abitazione principale.

Cosa succede, però, nel caso in cui il contribuente, dopo aver venduto l’immobile per il quale ha beneficiato dell’agevolazione, acquisti un terreno su cui edificare un nuovo immobile ad uso abitativo?

Per il rispetto del predetto termine (ovvero un anno dalla vendita) si considera:

  • la data di acquisto del terreno?
  • la data di stipula del contratto per la costruzione del nuovo immobile?
  • oppure ancora la data di realizzazione del nuovo immobile?

Agevolazioni prima casa: rileva la data di realizzazione del nuovo immobile

Come chiaramente specificato dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione numero 13/2017, ai fini della verifica del rispetto del termine suddetto, rileva, unicamente, la data di realizzazione dell’immobile ad uso abitativo di nuova costruzione.

Di conseguenza, il nuovo immobile, da utilizzare come prima casa, deve essere realizzato entro un anno dalla cessione infraquinquennale di quello precedente.

L’Agenzia delle Entrate ha evidenziato, inoltre, che la presente risoluzione è successiva:

  • ad altri documenti di prassi (Circolare n. 38/E del 12 agosto 2005; Risoluzione n. 44/E del 16 marzo 2004) che avevano già affrontato la delicata tematica della decadenza dall’agevolazione prima casa;
  • ad alcune recenti sentenze della Corte di Cassazione.

Ecco il file pdf con la versione integrale della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate numero 13 del 26 gennaio 2017:

Risoluzione numero 13 del 26 gennaio 2017
Clicca sull’icona per eseguire il download della risoluzione Agenzia delle Entrate numero 13 del 26 gennaio 2017

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