730/2026, le erogazioni liberali sono detrazioni o deduzioni?

Patrizia Del Pidio

10 Agosto 2026 - 08:30

Le erogazioni liberali, donazioni, in alcuni casi dal punto di vista del trattamento fiscale danno luogo a detrazioni, in altre a deduzioni. Come si distinguono? Ecco le istruzioni dell’AdE.

730/2026, le erogazioni liberali sono detrazioni o deduzioni?

Le erogazioni liberali, ovvero le donazioni effettuate a favore di Enti del Terzo Settore (ETS), ONLUS, associazioni sportive, enti religiosi o istituti scolastici, sono un utilissimo strumento per alleggerire il carico fiscale anche se, generalmente creano un dubbio: si tratta di oneri deducibili o detraibili?

Per rispondere brevemente a questa domanda basti dire che possono essere entrambe le cose, anche se con modalità, percentuali e benefici fiscali diversi in base all’ente beneficiario e l’importo. Per individuare l’opzione più vantaggiosa, però fare una distinzione tra detrazioni e deduzioni è fondamentale.

Naturalmente per chi non conosce nel dettaglio il trattamento fiscale delle donazioni è difficile districarsi tra detrazioni e deduzioni, d’altronde gli effetti di queste due agevolazioni possono essere molto diversi in quanto incidono sulla tassazione, ma mentre la deduzione riduce la base imponibile e può influenzare anche l’aliquota Irpef da applicare, la detrazione si sottrae all’imposta lorda.

Come devono essere indicate nel modello 730/2026? Vediamo le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate.

Le erogazioni liberali sono detrazioni o deduzioni?

Il quesito posto all’Agenzia delle Entrate riguarda il trattamento in precompilata delle erogazioni liberali in favore di una Onlus.
La domanda posta è

Nella mia dichiarazione precompilata ho trovato tra gli oneri deducibili una donazione fatta lo scorso anno ad una Onlus. Poiché sapevo che queste erogazioni liberali sono spese detraibili (con detrazione del 30%), devo rettificare la dichiarazione, spostando l’importo inserito dall’Agenzia nel rigo degli oneri detraibili?

Il contribuente era convinto che detta erogazione liberale consentisse una detrazione del 30% dell’importo in ciascun periodo d’imposta per un ammontare massimo non superiore a 30.000 euro.

Andando però a controllare il modello 730 precompilato si è accorto che la stessa erogazione liberale in favore di un ente del Terzo Settore ha ricevuto un trattamento diverso, cioè è stata considerata una deduzione. Di conseguenza, il contribuente chiede qual è il giusto inquadramento delle erogazioni liberali e se deve modificare questo dato all’interno della precompilata.

Agenzia delle Entrate: le erogazioni liberali possono essere deduzioni o detrazioni

L’Agenzia delle Entrate sottolinea nella sua risposta che in base all’articolo 83 del decreto legislativo 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore) le

donazioni effettuate a favore degli enti del Terzo Settore rientrano tra gli oneri per i quali la normativa tributaria riconosce, alternativamente, sia la detrazione d’imposta sia la deduzione dal reddito complessivo.

Di conseguenza, l’Agenzia delle Entrate nella elaborazione del modello precompilato sceglie tra le due soluzioni quella più favorevole al contribuente tenendo in considerazione il complesso delle informazioni di cui è in possesso attraverso i modelli CU pervenuti e le altre spese deducibili e detraibili in base alle quali ha elaborato il modello stesso.

Resta facoltà del contribuente modificare il modello 730/2026 e richiedere che un’erogazione liberale in favore di enti del Terzo settore, Cooperative sociali, ONG e Associazioni di Promozione Sociale, abbiano un trattamento fiscale diverso e quindi richiedere che siano considerate, in questo caso, come detrazioni.

Limite alla deducibilità delle erogazioni liberali verso Enti del Terzo Settore

Il comma 2 dell’articolo 83 del decreto legislativo 117 del 2017 prevede che e le erogazioni in denaro o in natura effettuate a favore degli enti del Terzo Settore, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, sono deducibili nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato.

Ci sono però dettagli a cui fare attenzione, ad esempio nel caso di donazione in favore di una Onlus che si occupa di trasporto disabili, la spesa è deducibile. Nel caso in cui il versamento sia effettuato a favore della stessa Onlus a fronte di un servizio prestato, cioè un corrispettivo, la spesa è detraibile con lo stesso trattamento previsto per le detrazioni fiscali per spese mediche.

In ogni caso, affinché sia riconosciuto il beneficio fiscale, è necessario che la spesa sia affrontata con strumenti di pagamento tracciabili.
Deve, inoltre, essere precisato che non tutte le erogazioni liberali beneficiano di questo doppio profilo, cioè detrazione o deduzione.
In base all’ente beneficiario, o meglio alla tipologia di ente beneficiario, cambiano anche i limiti di spesa massimo che fruiscono dell’agevolazione.