Volo cancellato, attenzione alle “circostanze eccezionali”. Cosa cambia per i rimborsi

Emanuela Ceccarelli

8 Luglio 2026 - 10:45

Volo cancellato all’ultimo minuto? Ecco quando lo scudo delle «circostanze eccezionali» salva le compagnie dai rimborsi.

Volo cancellato, attenzione alle “circostanze eccezionali”. Cosa cambia per i rimborsi

La cancellazione di un volo o un forte ritardo alla partenza sono inconvenienti frequenti che possono modificare i piani di un viaggio di lavoro o l’inizio di una vacanza. Quando si richiede assistenza o si presenta un reclamo formale alla compagnia aerea, può capitare che l’assistenza clienti faccia riferimento alle circostanze eccezionali, una formula tecnica utilizzata per comunicare che il disservizio non è imputabile all’organizzazione interna e che, di conseguenza, non si ha diritto alla compensazione pecuniaria.

Quando si riceve una risposta del genere, il più delle volte, si lascia cadere la pratica, ritenendo la motivazione non contestabile. Tuttavia, la normativa europea e la giurisprudenza hanno definito confini estremamente netti per applicare le circostanze eccezionali. Per far valere al meglio i propri diritti, è bene conoscere la differenza tra gli eventi straordinari, come la chiusura improvvisa di una pista, e ciò che invece è causato da una lacuna operativa del vettore, per esempio un guasto meccanico.

Cosa si intende per circostanze eccezionali?

Il diritto del trasporto aereo viene disciplinato a livello europeo con il Regolamento UE n. 261/2004. In base a questo testo, le circostanze eccezionali vengono definite come eventi specifici che esonerano la compagnia aerea dall’obbligo di corrispondere l’indennizzo monetario, ovvero la compensazione che varia da 250 a 600 euro a seconda della tratta.

Affinché un evento venga qualificato come tale è necessario che soddisfi contemporaneamente tre requisiti legali: deve essere imprevedibile, inevitabile e del tutto esterno al controllo del vettore. L’eventuale presenza di una circostanza eccezionale esonera la compagnia esclusivamente dal pagamento della compensazione pecuniaria forfettaria. Dunque, tutti gli altri diritti fondamentali del passeggero, a partire dall’assistenza immediata in aeroporto fino alla scelta tra il rimborso del biglietto e la riprotezione su un nuovo volo, rimangono pienamente validi e non possono essere revocati.

Quali sono le circostanze eccezionali riconosciute dalla normativa

Come si è visto, le circostanze eccezionali sono eventi che sfuggono al controllo delle compagnie aeree e che non avrebbero potuto essere evitati anche adottando tutte le misure necessarie. Per tutelare al meglio gli interessi dei passeggeri, la normativa europea interpreta queste cause in modo molto restrittivo.

Non basta infatti una pioggia estiva per annullare un volo senza pagare l’indennizzo. La normativa parla specificamente di condizioni che compromettono la sicurezza del volo o che rendono tecnicamente impossibile l’operatività dell’aeromobile. Come per esempio, una fitta nebbia oppure forti venti trasversali (crosswind) superano i limiti strutturali di stabilità dell’aereo o, ancora, la presenza di ceneri vulcaniche nell’aria.

Anche le decisioni delle autorità di controllo del traffico aereo sono sovrane ed esterne alla compagnia. Dunque, se l’ente nazionale per l’aviazione blocca i decolli, il vettore subisce il provvedimento e non può opporsi a tale decisione. Questo avviene in caso di restrizioni improvvise sul numero di atterraggi consentiti all’ora (ATC slot) per congestione dello spazio aereo oppure per via di un incidente in pista o per motivi di sicurezza nazionale.

Una zona grigia è rappresentata invece dagli scioperi. Questi rientrano nelle circostanze eccezionali solo se i lavoratori coinvolti non dipendono dalla compagnia aerea. In questo caso, il vettore non ha alcun potere contrattuale o decisionale per risolvere la vertenza. Infine, la Corte di Giustizia UE ha stabilito che la collisione tra un aeromobile e un volatile (o uno stormo) rientra nelle casistiche delle circostanze eccezionali.

Cosa non rientra tra le circostanza eccezionale

Tutti gli eventi che fanno parte del normale rischio di impresa di una linea aerea non rientrano nelle casistiche delle circostanze eccezionali. Su questo punto è intervenuta anche la Corte di Giustizia UE, chiarendo che le inefficienze organizzative o i problemi tecnici prevedibili non esonerano la compagnia dal risarcimento.

Un terreno su cui si scontrano spesso compagnie e passeggeri riguarda i problemi tecnici ordinari e i guasti meccanici. Tuttavia, su questo punto la legge è molto chiara e ritiene che i guasti fanno parte del quotidiano esercizio dell’attività di volo. L’unica eccezione prevista dalla normativa riguarda i danni dovuti a un atto di sabotaggio o a un difetto di fabbricazione nascosto riconosciuto ufficialmente dal costruttore dell’aeromobile.

Inoltre, è bene sottolineare che l’onere della prova ricade interamente sulla compagnia aerea. Questa deve dimostrare in modo documentale l’effettivo verificarsi dell’evento straordinario, il nesso di causalità diretto con il ritardo o la cancellazione e l’impossibilità di evitare il disagio pur avendo adottato ogni misura ragionevole.

Circostanze eccezionali: cosa spetta comunque al passeggero

Pur non potendo richiedere una compensazione pecuniaria, i viaggiatori in caso di circostanze eccezionali hanno diritto a tutele specifiche volte a limitare il loro disagio. Le compagnie sono tenute a garantire:

  • Assistenza a terra, con la somministrazione di cibo e bevande idonee al tempo di attesa;
  • Sistemazione in hotel, con pernottamento gratuito se il volo viene riprogrammato per il giorno successivo, compreso il trasporto da e per lo scalo;
  • Opzioni di riprotezione o rimborso, i viaggiatori possono richiedere la restituzione del costo del biglietto entro 7 giorni o l’imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale il prima possibile;
  • Rimborso delle spese documentate, se l’assistenza non viene fornita direttamente dal personale, il passeggero ha diritto al rimborso delle spese attestate da scontrini o ricevute per l’acquisto autonomo di pasti, alberghi o biglietti alternativi

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