Visto di conformità superbonus 110%: chi lo rilascia, a cosa serve e quando è obbligatorio

Caterina Gastaldi

20/05/2022

03/01/2023 - 17:32

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Il visto di conformità superbonus 110% è un documento, per la maggior parte delle volte obbligatorio, necessario per poter accedere ai vantaggi del bonus.

Visto di conformità superbonus 110%: chi lo rilascia, a cosa serve e quando è obbligatorio

Chi vuole accedere al superbonus 110% e usufruire di tutti i vantaggi a disposizione, ottenendo per esempio lo sconto in fattura o la cessione del credito, deve essere in possesso del visto di conformità.

Si tratta di un documento che viene appositamente redatto da un professionista abilitato, necessario ad attestare la presenza dei presupposti che danno diritto al bonus in questione.

Ma si tratta sempre di un documento necessario? E come si fa a poterlo ottenere? Ecco come fare per poterlo richiedere e ottenere senza problemi o difficoltà.

Cos’è il visto di conformità

Il visto di conformità per il superbonus 110% è un documento che attesta i presupposti necessari per poter accedere al bonus. Deve essere elaborato da un professionista abilitato ed è, in pratica, un controllo della documentazione relativa ai lavori, necessario per assicurarsi che sia tutto in regola.

Il professionista che deve rilasciare il visto deve accertare l’avvenuta esecuzione degli adempimenti richiesti dalla legge e la conformità dei dati con quanto previsto dalla normativa in materia, per evitare truffe.

Con l’introduzione del decreto anti-frodi è stata modificata la versione precedente, ampliando la platea di situazioni per cui questo documento diventa necessario.

Quando serve il visto di conformità per il superbonus 110?

Nel decreto rilancio del 2020 il decreto conformità relativo al superbonus 110 era richiesto solo nel caso in cui il contribuente avesse scelto di avvalersi dello sconto in fattura applicato dal fornitore o della cessione del credito a un terzo, compresi banche e intermediari finanziari, invece di optare per la detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi.

L’approvazione della legge di bilancio 2022 ha invece apportato alcune modifiche al comma 11 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio 2020. Queste modifiche hanno introdotto l’obbligo del visto anche nel terzo caso, ovvero se il contribuente avesse deciso di utilizzare il Superbonus 110% nella dichiarazione dei redditi, tranne che nei casi in cui si verifica un’ipotesi che porti all’esenzione dalla presentazione del visto stesso.

Ricapitolando quindi il visto è necessario per il superbonus 110 nei casi di:

  • sconto in fattura;
  • cessione del credito a terzi, banche comprese;
  • detrazione sulla dichiarazione dei redditi.

Inoltre, per gli altri bonus per la casa il visto è obbligatorio solo per i casi di fattura e cessione di credito.

Quando non è necessario: casi di esenzione del visto di conformità

Esistono casi in cui non è necessario richiedere questo documento e altri in cui si è esenti. Non è obbligatorio richiedere il visto di conformità quando si fanno lavori di edilizia libera e interventi con un costo che sia pari o inferiore ai 10.000 euro, a eccezione del caso del bonus facciate.

Si è inoltre esenti dal dover fare la richiesta nei seguenti casi si utilizzi il superbonus come detrazione Irpef se:

  • il contribuente accetta in autonomia la dichiarazione precompilata;
  • oppure se il contribuente invia la dichiarazione tramite il sostituto d’imposta;
  • infine, si può essere esentati se sussiste già un visto sull’intera dichiarazione, come nel caso in cui il contribuente è risultato titolare di un credito di imposta superiore a 5.000 euro.

Chi rilascia il visto di conformità

A poter rilasciare la documentazione necessaria sono i professionisti abilitati. A rientrare in questa definizione sono:

  • dottori commercialisti iscritti all’albo;
  • i professionisti iscritti all’albo dei consulenti del lavoro;
  • i responsabili dei centri di assistenza fiscale, ovvero i Caf;
  • i soggetti iscritti, alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub categoria tributi, se in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria.

Quanto costa un commercialista per le pratiche del superbonus 110%

Il compenso dovuto al commercialista per le pratiche necessarie a richiedere e ottenere il visto di conformità per il superbonus 110 rientra in un range di prezzi piuttosto ampio, che deve tenere conto di diverse variabili in gioco.

Con un documento, il 10 febbraio scorso, l’Associazione Nazionale dei Commercialisti (ANC) ha pubblicato gli onorari consigliati, che vanno, per questo tipo di documentazione, da un minimo di 520 euro a un massimo di 20mila euro.

Nello specifico il calcolo dovrebbe avvenire in questo modo e tenendo conto delle seguenti regole:

  • in caso di pratiche con un valore inferiore ai 200mila euro, verrà richiesto un compenso pari al 3 o al 4 percento, partendo da un minimo di 520 euro;
  • mentre, nel caso in cui il professionista avesse a che fare con pratiche superiori a 200.000 euro, il compenso sarà calcolato tra l’1 e il 3 percento per arrivare a un massimo di 20.000 euro.

Inoltre, il calcolo dovrà essere eseguito singolarmente in caso di lavori condominiali e di singoli condomini per i lavori trainati effettuati sul proprio appartamento.

Mentre per la compilazione dei moduli per la cessione di credito o lo sconto in fattura e il loro invio l’ANC consiglia un minimo di 155 euro.

Come chiarito dall’Agenzia, le spese sostenute per l’apposizione del visto di conformità sono ammesse in detrazione al 100% anche nel caso in cui il contribuente fruisca del superbonus direttamente nella dichiarazione dei redditi.

La check list dei commercialisti

Per poter ottenere il visto di conformità è necessario essere particolarmente attenti e scrupolosi nel controllo dei documenti. Il commercialista, in sintesi, deve ricevere:

  • la documentazione proprietà o disponibilità dell’immobile;
  • certificato catastale o domanda di catasto dell’immobile;
  • abilitazioni amministrative richieste;
  • le comunicazioni, relazioni tecniche e asseverazioni preventive all’avvio dei lavori;
  • l’attestato di prestazione energetica, o ape, ante intervento;
  • l’atto di cessione dell’immobile;
  • le fatture e i vari documenti di spesa e i bonifici (sia bancari, sia postali);
  • la dichiarazione sostitutiva attestante il rispetto del limite massimo di spesa ammissibile;
  • dichiarazione sostitutiva attestante la presenza o meno di altri contributi o spese agevolate relative ai lavori;
  • le dichiarazioni sostitutive che attestano che l’immobile non è utilizzato nell’ambito di attività d’impresa o professionale, che attestino la presenza di reddito imponibile, che gli interventi non siano la mera prosecuzione di interventi iniziati in precedenza, e che non si è beneficiato del superbonus per gli interventi di efficienza energetica su un numero superiore a due unità immobiliari;
  • la documentazione sulle parti comuni;
  • in caso di interventi di efficienza energetica, ricevuta di trasmissione all’Enea della scheda descrittiva;
  • attestato di ape post intervento;
  • l’asseverazione dei requisiti tecnici e attestazione della congruità delle spese sostenute con ricevuta di trasmissione all’Enea;
  • l’asseverazione dei requisiti tecnici e attestazione della congruità delle spese sostenute con ricevuta di presentazione allo sportello unico;
  • la polizza rc del tecnico sottoscrittore;
  • è anche necessario consegnare il consenso alla cessione di credito o di sconto in fattura da parte del cessionario o fornitore.

Visto di conformità: come deve essere fatto

All’interno del visto il professionista abilitato attesta che, tenuto conto della documentazione prodotta ed esaminata, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto nell’articolo 119, comma 11, del decreto legge n. 34/2020, sia presente la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi previsti.

Dovranno essere inseriti all’interno del documento i dati riguardanti la persona che favorirà della detrazione e l’importo complessivo in euro e confermare che il rilascio del documento è conforme ai sensi dell’articolo 35 del dlgs. N.241/1997.

Il professionista che redige il documento dovrà allegare la firma in calce. I dettagli riguardanti le regole necessarie per redigere il visto si possono anche trovare sul portale dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione specifica.

Superbonus, i rischi del visto di conformità irregolare

I commercialisti e i consulenti del lavoro possono rilasciare solo il visto di conformità e non l’asseverazione. Quali sono i rischi in caso di irregolarità nel visto?

I professionisti devono senza dubbio fare attenzione a quello che dichiarano, poiché le conseguenze legali sfociano nel penale: in caso di visto di conformità per l’ecobonus 110% senza requisiti o falso i reati sono quelli di truffa aggravata e di indebite erogazioni a danno dello Stato.

I professionisti però non possono pagare le conseguenze di asseverazioni eventualmente false: le ripercussioni che cadranno sul tecnico abilitato o sul professionista incaricato della progettazione strutturale.

In pratica quindi i commercialisti e consulenti del lavoro possono (e devono) controllare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati, ma senza l’obbligo di verificarne i dati.

Il discorso è diverso qualora venisse apposto il visto di conformità in assenza di un’asseverazione o per favorire un contribuente sprovvisto dei documenti.

Secondo la Federazione studi dei consulenti del lavoro, non sono però previste nuove sanzioni in caso di attestazioni o asseverazioni infedeli: rimangono quelle previste dal decreto Rilancio, che vanno da 2mila fino a 15mila euro per ogni documento falso.

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