Nessuna sanzione anche se viene omesso il visto di conformità

Caterina Gastaldi

13 Settembre 2022 - 11:00

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Anche quando il credito Iva è esistente, non è prevista nessuna sanzione senza il visto di conformità.

Nessuna sanzione anche se viene omesso il visto di conformità

Attraverso l’ordinanza n. 25736 del primo settembre 2022 la Corte di Cassazione ha concluso che la mancata apposizione del visto di conformità nella dichiarazione dei redditi sia da considerarsi un’infrazione puramente formale, e quindi non sanzionabile.

Questo significa che coloro che hanno inviato la dichiarazione dei redditi, senza apporre per errore o dimenticanza il visto di conformità compilato da chi di dovere, come un dottore commercialista, non dovrà essere considerato sanzionabile, poiché questo errore non andrebbe comunque a pregiudicare le varie attività di controllo e verifica da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

La mancata apposizione del visto

Le ragioni che possono portare alla mancata apposizione del visto possono essere differenti, da una dimenticanza, a un errore del software utilizzato, come nel caso preso in esame dalla Corte di Cassazione.

Con l’ordinanza numero 25736 la Corte di Cassazione ha deciso che, anche nel caso in cui si fosse in una situazione di credito Iva, non sono previste sanzioni per coloro che, per errori o dimenticanze, non appongono il visto di conformità.

Questa situazione deve essere trattata come una semplice infrazione formale, e non deve quindi portare al pagamento di sanzioni. Non dev’essere neanche da considerarsi alla pari di un omesso o ritardato versamento dei tributi, che prevede invece una sanzione del 30% dell’importo indebitamente compensato.

Infatti, per quanto richiesto, questo documento ha una funzione di controllo anticipato dell’esistenza e spettanza del credito compensabile, ma la sua assenza non ostacola l’esercizio delle attività di controllo e di verifica della sussistenza del credito da parte dell’autorità fiscale.

Ordinanza numero 25736 la Corte di Cassazione
Clicca qui per scaricare

Perché non è sanzionabile

La mancata apposizione del visto, anche in caso di situazioni di credito Iva, non è stata considerata sanzionabile perché definita «puramente formale”.

Per arrivare a questa conclusione si è tenuto conto:

  • dell’articolo 10, comma 3 dello Statuto del contribuente, che prevede che le infrazioni non debbano essere sanzionabili nel momento in cui si traducono, appunto, in una violazione formale che non porta quindi a debito di imposta;
  • dell’articolo 6, comma 5-bis del dlgs 471/1997, che specifica che non sono punibili quelle violazioni che prima di tutto non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo, e che non vanno a incidere sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo.

Siccome la mancata apposizione del visto di controllo non è risultata avere nessuno degli impatti previsti perché questa situazione venga considerata sanzionabile, la Corte di Cassazione ha deciso di giungere alla conclusione precedente.

In ogni caso è anche stato fatto che la Cassazione si era già espressa in materia, attraverso la precedente ordinanza 5289 del 26 febbraio 2020, affermando che:»la mancata apposizione del visto di conformità, oltre a non costituire una condotta frodatoria, non ha arrecato alcun pregiudizio per le casse erariali". In quel caso infatti era stata rinnegata la pretesa erariale sanzionatoria proprio per questi motivi.

A cosa serve il visto di conformità

Come accennato, il visto di conformità svolge il ruolo di “controllo anticipato” nel momento in cui un contribuente risulti avere dei crediti Iva. Viene imposto dall’autorità finanziaria a superamento di determinati importi e certifica che quanto scritto all’interno della dichiarazione dei redditi trasmessa telematicamente è veritiero e corretto, corrispondendo alle scritture contabili e a qualsiasi altra documentazione disponibile.

Il visto di conformità, come previsto dalla norma riguardante le compensazioni del decreto legge n. 124/2019, è richiesto per gli importi singoli superiori a 5.000 euro annui per compensazioni dei crediti Iva.

Chi rilascia il visto

Questo documento può essere rilasciato solo da personale abilitato, che sia anche in possesso delle credenziali d’accesso a Entratel o Fisconline per l’invio delle dichiarazioni online e iscritto all’apposito elenco dei professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità, consultabile sul sito della Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate.

I professionisti che possono svolgere questo compito, e quindi essere iscritto all’elenco in questione, sono:

  • chiunque sia iscritto all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, oppure a quello dei consulenti del lavoro;
  • coloro che in data 30 settembre 1993 risultino iscritti nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la subcategoria tributi. Questo a patto che siano anche in possesso di specifici titoli di studio, ovvero: laurea in giurisprudenza, laurea in economia e commercio (o equivalenti), oppure diploma in ragioneria.

Per quanto sia stato deciso che la mancanza del visto non comporti sanzioni, questo documento rimane richiesto, ed è quindi opportuno assicurarsi di esserne in possesso rivolgendosi al proprio commercialista prima dell’invio telematico della dichiarazione dei redditi, proprio per evitare qualsiasi problematica o controversia.

L’invio del documento in questione deve avvenire in contemporanea con quello della dichiarazione, ed è richiesto anche in caso di eventuali ritardi nella comunicazione della dichiarazione stessa.

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