Visite fiscali per positivi al Covid: obblighi e sanzioni

Simone Micocci

11 Luglio 2022 - 11:55

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Per chi è positivo al Covid può passare la visita fiscale? Sì, le regole non cambiano rispetto alle altre assenze per malattia. E attenzione, per chi viola la quarantena ci sono sanzioni severe.

Visite fiscali per positivi al Covid: obblighi e sanzioni

È boom di contagi Covid in queste settimane, un’ondata estiva come non c’era mai stata negli anni scorsi. E a farne le spese sono anche i datori di lavoro, i quali per almeno una settimana - vista la durata minima dell’isolamento per chi è positivo, anche se asintomatico - devono fare a meno dei loro dipendenti.

Ricordiamo che la positività al Covid viene trattata al pari di qualsiasi altra assenza per malattia: il dipendente ha quindi il diritto ad astenersi dall’attività lavorativa per tutto il periodo di positività, ma allo stesso tempo ha il dovere di rispettare l’obbligo di reperibilità negli orari delle visite fiscali.

È importante sottolineare, infatti, che la positività al Covid non rientra tra i casi di esenzione per le visite fiscale: il medico può comunque passare, anche solo per controllare che la persona stia rispettando il periodo d’isolamento. E in caso contrario le sanzioni potrebbero essere ben più serie di quelle generalmente previste per chi non risulta reperibile al controllo fiscale.

Visite fiscali anche per chi è assente causa Covid?

Come anticipato, per i positivi al Covid valgono tutte le regole solitamente previste per le assenze per malattia, compreso l’obbligo di risultare reperibili, presso il domicilio indicato nel certificato medico, negli orari delle visite fiscali.

Ad oggi, infatti, non ci sono norme che esonerano chi è positivo al Covid dal rispetto degli orari delle visite fiscali. Il medico è dunque autorizzato a controllare che il paziente risulti all’indirizzo indicato, anche senza dover necessariamente effettuare la visita.

Regola che vale tanto per i dipendenti del settore privato quanto per gli statali, con gli orari di reperibilità che tuttavia cambiano a seconda del settore di appartenenza:

  • dipendenti pubblici, la mattina dalle 09:00 alle 13:00 e il pomeriggio dalle 15:00 alle 18:00;
  • dipendenti privati, la mattina dalle 10:00 alle 12:00 e il pomeriggio dalle 17:00 alle 19:00.

È vero che nel caso dei dipendenti pubblici l’assenza per malattia da Covid è equiparata al ricovero ospedaliero, il quale per ovvi motivi non è oggetto di controllo. Tuttavia, come sottolineato dalla circolare del ministero della Giustizia datata 5 luglio, la disposizione di cui all’art. 87, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, l’assenza per malattia per positivi al Covid, che tra l’altro non è ricompresa nel periodo di comporto, è equiparata al ricovero ospedaliero solamente sotto il profilo della retribuzione.

Ciò significa che sul piano normativo è trattata come un’assenza per malattia, con il controllo del medico, che può essere richiesto dal datore di lavoro oppure essere disposto d’ufficio dall’Inps, che può avvenire ogni giorno negli orari sopra indicati, e può essere persino ripetuto.

Visite fiscali lavoratori positivi al Covid: cosa rischia chi non le rispetta?

Chi non risulta reperibile alla visita fiscale va incontro a una sanzione disciplinare, con il rischio persino di licenziamento. Vale il principio, però, per cui la sanzione comminata dal datore di lavoro deve tener conto della gravità dell’accaduto.

Inoltre, in caso di assenza si applica una sanzione amministrativa pari alla:

  • decurtazione del 100% dell’indennità di malattia per i primi 10 giorni di malattia;
  • decurtazione del 50% per le giornate successive.

Alle normali sanzioni previste per il lavoratore che esce durante la malattia, si applicano anche quelle in vigore nei confronti di coloro che violano la quarantena.

Come stabilito dall’articolo 260 del Testo Unico delle leggi sanitarie, infatti, “chiunque non osserva un ordine legalmente dato per impedire l’invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell’uomo è punito con l’arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l’ammenda da euro 500 ad euro 5.000”. Inoltre, nei casi più gravi potrebbe sorgere l’ipotesi di epidemia dolosa o colposa, arrivando persino a 12 anni di carcere.

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