Nuove funzioni e compiti per i Vigili del Fuoco: il Decreto 97/2017 entra in vigore

Vittorio Proietti

12 Luglio 2017 - 14:41

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I Vigili del Fuoco saranno responsabili di nuovi controlli sugli impianti per la prevenzione degli incendi: il Decreto 97/2017 entra in vigore e porta con sé nuove sanzioni.

Nuove funzioni e compiti per i Vigili del Fuoco: il Decreto 97/2017 entra in vigore

Funzioni e compiti dei Vigili del Fuoco sono state modificate dal Decreto Legislativo 97/2017 appena apparso in Gazzetta Ufficiale, che modifica l’ordinamento dei dipendenti delle Forze Armate affidando nuovi compiti di vigilanza su impianti e nuove costruzioni.

Le procedure di prevenzione degli incendi precedentemente sancite dall’Art. 16 del Decreto 139/2006 sono state modificate, in particolare si tratta di una specificazione dei comandi di competenza sul territorio. Con la nuova organizzazione saranno i comandi dei Vigili del Fuoco a provvedere all’esame dei nuovi impianti e costruzioni.

Ai Vigili del Fuoco dovranno essere inoltre inviate le segnalazioni certificate di inizio attività, poiché sarà il Corpo Nazionale ad effettuare controlli e visite tecniche ai nuovi impianti. I requisiti di conformità saranno stabiliti dal Ministero dell’Interno, ma saranno i Vigili del Fuoco ad avere parte attiva nella prevenzione.

Vediamo quali sono gli altri cambiamenti previsti dal Decreto Legislativo 97/2017 e quali saranno le pene per chi non rientra nei parametri.

Nuovi controlli e nuove sanzioni con i Vigili del Fuoco

Per gli impianti che subiranno il controllo da parte dei Vigili del Fuoco e che non presenteranno conformità ai parametri dettati dal Ministero dell’Interno scatteranno nuove sanzioni e provvedimenti.

L’Art. 20 del Decreto Legislativo 97/2017 sancisce che l’omissione dei controlli di prevenzione anti-incendio porterà all’arresto fino a 1 anno.

Inoltre, i Vigili del Fuoco potranno comminare una ammenda da 258 a 2582 euro se l’impianto è correlato ad attività che comportano la detenzione e l’impiego di prodotti infiammabili, esplodenti o incendiabili.

Riguardo alle certificazioni che producono il falso, invece, la reclusione andrà da 3 mesi a 3 anni, con multa da 103 a 516 euro. Oltre al falso, anche l’alterazione delle certificazioni è punita con la medesima pena.

Come corpo delle Forze Armate in sintesi, i Vigili del Fuoco potranno applicare controlli che le amministrazioni locali difficilmente applicavano. Soprattutto perché se i soggetti ometteranno di presentare la certificazione richiesta l’attività dell’impianto potranno sospendere l’attività tramite ordine del prefetto.

Formazione e attività dei Vigili del Fuoco

Il Decreto 97/2017 assicura all’Art. 26 bis che saranno predisposte con il tramite del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco delle attività di formazione sulla prevenzione degli incendi con l’ausilio di tecnici dipendenti della PA, ma anche liberi professionisti.

I Vigili del Fuoco inoltre potranno occuparsi di attività formative sulla sicurezza nel luogo di lavoro, in particolare per i responsabili e gli addetti ai servizi di sicurezza. Ovviamente il servizio sarà ad onere dei richiedenti.

Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco avrà premura di rilasciare un attestato di idoneità al superamento di una prova tecnica, purché vengano seguite le direttive del Ministero dell’Interno, come indicato anche dal Decreto Legislativo 81/2008.

Il Decreto 97/2017 apporta molte novità in ambito di prevenzione degli incendi, dando ai Vigili del Fuoco la giusta responsabilità e competenza, malgrado il Corpo soffra di carenza di personale causa di concorsi sempre più rari e pieni di originalità.

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