Utilizzo di buoni pasto smarriti, rubati o venduti o ceduti: quali rischi?

Claudio Garau

11/01/2023

11/01/2023 - 18:41

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I buoni pasto sono particolarmente apprezzati dai lavoratori, che se ne servono per pranzare come e dove preferiscono, ma attenzione alle conseguenze legate all’uso del buono altrui.

Utilizzo di buoni pasto smarriti, rubati o venduti o ceduti: quali rischi?

La stragrande maggioranza dei lavoratori dipendenti sa certamente cosa sono i buoni pasto e qual è la loro finalità, ma forse non tutti sono al corrente delle conseguenze che derivano dall’uso illecito di questi buoni. Proprio così: vi sono situazioni che comportano rischi e ci riferiamo, ad esempio, al caso di chi li ruba o li trova per strada perché persi dal titolare. Ma è anche l’ipotesi di chi cede i buoni pasto o li vende, ad esempio.

Sono casi accomunati dal fatto che il buono pasto non è utilizzato dal legittimo titolare - ovvero non è usato in modo conforme alla legge - ma proprio su questi temi è la stessa legge che dà una risposta precisa su quelli che sono i rischi collegati. Insomma, che succede in caso di utilizzo di un buono pasto altrui? Scopriamolo insieme nel corso di questo articolo, affrontando i vari singoli casi che possono presentarsi, non prima però di averti ricordato in breve gli aspetti chiave dei buoni pasto. I dettagli.

Ruolo e funzione dei buoni pasto: il contesto di riferimento

I buoni pasto sono tra i benefit più diffusi nelle aziende, che non sono in grado di offrire ai loro dipendenti il servizio di mensa aziendale. Disponibili sia in formato cartaceo che in quello elettronico, i buoni pasto sono ticket graditi ai lavoratori perché consentono la totale autonomia nella gestione della pausa pranzo.

Secondo la legge vigente, il buono pasto è quel documento di legittimazione che assegna:

  • al titolare il diritto a conseguire il servizio sostitutivo di mensa per un ammontare uguale al valore facciale del buono;
  • all’esercizio convenzionato il mezzo per dimostrare l’effettiva prestazione nei confronti delle società di emissione del buono stesso.

I titolari possono usare i buoni pasto presso gli esercizi pubblici (ad es. bar, ristoranti, supermercati), per comprare pasti già pronti o altri prodotti alimentari. Inoltre le regole normative in tema di buoni pasto non fanno distinzioni: ricorda infatti che tutti i lavoratori subordinati, sia full-time che part-time, hanno diritto a ottenere i buoni pasto. E ciò vale anche per l’ipotesi nella quale l’orario di lavoro non preveda una pausa per il pranzo giornaliero.

Tipologie di somministrazione del vitto aziendale e buoni pasto

Interessante ricordare anche che il buono pasto è uno dei tre casi possibili di somministrazione del vitto aziendale, cui il datore di lavoro ricorre laddove non vi sia una mensa organizzata o gestita (anche attraverso terzi) e quando non viene in alternativa corrisposta al lavoratore una somma come indennità sostitutiva del servizio di mensa. Anche in ciò si comprende che l’utilizzo del buono pasto deve essere sempre riconducibile al suo legittimo titolare, come tra poco vedremo.

Tieni poi presente che il benefit del buono pasto, a differenza di meccanismi di incentivazione del personale tipicamente meritocratici - e pensiamo ad es. ai premi di produzione - è assegnato alla generalità dei lavoratori dipendenti in azienda e, di fatto, contribuisce al mantenimento di un buon clima aziendale.

Anzi possiamo affermare che i buoni pasto rientrano a pieno titolo nell’offerta di un pacchetto di welfare aziendale, mirato a favorire la motivazione e la produttività di tutto il personale.

Smarrimento e furto del buono pasto: che succede in caso di utilizzo?

Vediamo a questo punto i casi di uso del buono, diversi da quelli riconducibili al legittimo titolare. Ebbene, la Corte di Cassazione è stata molto chiara nell’affermare che colui il quale usi un buono pasto smarrito o rubato rischia di rendersi responsabile del reato di ricettazione.

Vero è che in queste circostanze, è possibile avvalersi dell’assoluzione per particolare tenuità del fatto commesso, ma soltanto se il comportamento non è abituale. In termini pratici, ciò vuol dire nessuna condanna ma la fedina penale - in cui compaiono i precedenti con la giustizia dell’individuo - resta comunque macchiata.

In tribunale non è mancato tuttavia il caso di chi, come dipendente di un’azienda, veniva condannato sia in primo che in secondo grado, per aver commesso il reato di ricettazione in riferimento a due buoni pasto del valore totale di poco maggiore di dieci euro. Ne era scaturita la sanzione della reclusione e della multa.

Inoltre, in giurisprudenza è emerso che, a propria discolpa, non basta far leva sulla mancanza nel lavoratore, o nella lavoratrice, di una consapevolezza sulla provenienza illecita dei buoni pasto. Anzi il fatto di dichiarare di averli trovati per strada perché smarriti (o addirittura rubati) - e di essersene impossessati - non è sufficiente neanche per parlare del meno grave reato di furto, rispetto a quello di ricettazione.

Ecco perché il dipendente può trovarsi accusato di illecito penale, nel caso in cui sia trovato con buoni pasto altrui senza giustificarne il possesso. Ma attenzione perché in base a ciò che emerge ogni volta dalla singola causa, i giudici possono anche riconoscere l’applicazione della citata regola dell’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis Codice Penale).

Vendita, cessione e donazione del buono: quali rischi?

La legge vigente è molto precisa sul punto che segue: in tema di buoni pasto sussiste infatti il divieto di cessione a terzi. In buona sostanza il buono pasto può essere usato dal solo mero titolare e per il suo intero valore facciale, ovvero senza resti.

Ne consegue che non è né cedibile, né commercializzabile e pertanto, se sei un lavoratore in possesso di questi buoni, non potrai venderli, regalarli o donarli a terzi come gesto di generosità.

Questo perché il buono pasto è un cosiddetto ticket nominativo ed, anzi, in giurisprudenza è stato affermato che cedere a terzi i buoni pasto emessi da una Pubblica Amministrazione datrice di lavoro al suo lavoratore subordinato, configurerebbe il reato di truffa di cui al Codice penale. Peraltro il rischio di condanna penale graverebbe non soltanto sul titolare che cede il buono, ma anche su chi lo utilizza dopo la cessione. Seguendo questa lettura dei giudici, non vi sarebbero inoltre particolari ostacoli ad affermare che anche nel settore privato i rischi per i lavoratori dipendenti siano analoghi.

Ma anche in questo caso non sono mancati i giuristi che hanno ricordato che, sussistendo un reato minore, non sarebbe punibile per la presenza della cosiddetta causa di giustificazione della particolare tenuità del fatto. Ciò a condizione che la condotta non sia abituale e, dunque, in mancanza di ripetizione dello stesso illecito nel tempo. In ogni caso, non dimenticare che permane la possibilità per il datore di lavoro di emettere una sanzione disciplinare contro il lavoratore che cede i buoni pasto.

Cumulabilità e divieti imposti dalla legge

Sul piano della cumulabilità dei buoni in oggetto, ricordiamo infine che le norme in materia la vietano in misura superiore a 8 per volta. In altre parole i buoni pasto sono utilizzabili fino a un limite di 8 giornalieri. Le sanzioni comunque riguardano direttamente la sola azienda, perché in caso di uso illecito dei ticket, gli stessi sono assoggettati a tassazione - di norma non lo sarebbero entro determinati limiti di valore.

Tuttavia il datore di lavoro che subisca questa conseguenza può scegliere di emettere una sanzione disciplinare verso il dipendente che ha non ha rispettato il dovere di fedeltà e obbedienza.

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