Corso sull’usura: le istruzioni della Banca d’Italia e la formula del TEG

Giuseppe Cappuccio

8 Novembre 2018 - 12:09

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La seconda puntata del mini corso sull’usura: la formula del TEG e le istruzioni della Banca d’Italia per individuare i tassi usurari

Corso sull’usura: le istruzioni della Banca d’Italia e la formula del TEG

La seconda puntata del mini corso sull’usura, si propone di spiegare la funzione della formula del TEG e delle “istruzioni per la rilevazione dei tassi medi” di Banca d’Italia nell’individuazione dei tassi usurari.

L’usura oggettiva si concretizza infatti quando il tasso di interesse pattuito nel contratto supera il tasso soglia determinato dalla legge. Le operazioni nelle quali, in concreto, vi è il rischio di rilevazione dell’usura, afferiscono ai tassi di interesse praticabili dalle banche e dagli intermediari finanziari sulle operazioni di finanziamento.

In tema di usura oggettiva, rilevante è l’individuazione del tasso soglia ossia il limite massimo calcolato secondo le rilevazioni trimestrali effettuate dal Ministero del Tesoro, ai sensi dell’art. 2, commi 1 e 4, della L. n. 108/1996.

Appare opportuno infatti sottolineare come la legge 108/96, al fine di individuare tale soglia, preveda di considerare tutti gli oneri derivanti dall’erogazione del credito, quali commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse.

La scelta mirata del legislatore di ricomprendere anche tali voci, risponde ad una logica ben precisa: evitare che, con artifici contabili, si possa eludere l’usura abbassando il tasso soltanto formalmente. Di fatti, in tal modo, gli istituti di credito potrebbero prevedere delle ulteriori voci di costo aggiuntive collocandole in posizioni diverse e non specifiche.

Se non si tenesse conto di tutte le voci connesse al finanziamento, sarebbe effettivamente difficile designare una misura certa di tassi usurari espressa in forma matematica.

Nella determinazione del tasso soglia, considerevoli sono le “istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi” che la Banca d’Italia fornisce al Ministero del Tesoro per la rilevazione trimestrale del tasso effettivo globale medio ( TEGM), di cui all’art. 2, commi 1 e 4, L. n. 108/1996.

La Banca d’Italia, nell’ambito dei controlli di vigilanza cui è deputata, verifica che gli istituti di credito e gli intermediari finanziari si attengano ai criteri di calcolo diffusi con le suindicate istruzioni e rispettino, pertanto, il limite sancito dall’art. 2, comma 4, L. n. 108/1996.

Il tasso soglia viene quindi calcolato aumentando il TEGM, indicato nell’ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ed in relazione al medesimo genere di operazioni in cui è compreso il credito, aumentato di un quarto. A tale risultato si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. Occorre, inoltre, sottolineare che la differenza tra la soglia ed il TEGM non può superare gli otto punti percentuali.

L’aumento di un quarto sul tasso medio, precedentemente soltanto della metà, è stato introdotto di recente dall’art. 8, comma 5, lett. d), D.L. n. 70/2011, conv. in L. n. 106/2011, che ha novellato l’art. 2, comma 4, L. n. 108/1996.

Importante è l’individuazione della corretta tipologia di finanziamento, per individuare il tasso soglia. Le operazioni di finanziamento sono numerose e vengono classificate annualmente per categorie omogenee dal Ministro dell’Economia previa acquisizione del parere tecnico ma non vincolante della Banca d’Italia.

L’esatta identificazione del tasso effettivo globale e, di conseguenza, del tasso soglia rappresenta una procedura amministrativa complessa nella quale la pubblicazione trimestrale dei tassi globali medi rappresenta elemento imprescindibile. Senza tali dati, mancherebbe un elemento essenziale del reato di usura ai sensi dell’art. 644 c.p., integrativo della condotta posta in essere.

L’iter per l’individuazione dell’usura prevede quindi la rilevazione del c.d. TEGM, ossia la media trimestrale dei tassi applicati da tutte le Banche alle singole categorie di finanziamento. Una volta individuati i singoli TEGM si può procedere a determinare i tassi soglia relativi a ciascuna categoria di finanziamento, secondo la metodologia già descritta. Tale soglia può quindi essere paragonata al TEG individuato dal correntista secondo la formula descritta da banca d’Italia e pari a:

TEG = ((interessi * 36500)/numeri debitori) + (oneri * 100 / accordato)

Tale formula deve essere utilizzata esclusivamente per le “aperture di credito in conto corrente, per i finanziamenti per anticipi su crediti e sconto di portafoglio commerciale, finanziamenti all’importazione ed anticipo fornitori, per le operazioni di factoring e per il credito revolving e finanziamenti con utilizzo di carte di credito”. Per tutte le altre operazioni si dovrà invece utilizzare un’altra formula che verrà commentata nelle prossime puntate.

Il Tasso Effettivo Globale (TEG) rappresenta, pertanto, il costo complessivo dell’erogazione del credito e va confrontato con il tasso effettivo globale medio (TEGM), aumentato di un quarto e di 4 punti percentuali, al fine di verificare il non superamento del tasso soglia, parametrato alla media dei tassi effettivi globali registrati in operazioni di finanziamento similari nel trimestre precedente.

Il contenzioso in tema di usura si basa proprio sugli oneri che rientrano nella formula del TEG. Le istruzioni di Banca d’Italia e la legge in alcuni passaggi infatti si contraddicono non risultando chiaro quali sono le spese pattuite ed addebitate che devono considerarsi ai fini della rilevazione della formula del TEG. Nelle prossime puntate si procederà ad analizzare gli oneri addebitati più frequentemente e la loro rilevanza ai fini del TEG.

Allo scopo di avere un quadro esaustivo delle operazioni di calcolo in tema di finanziamenti, è appena il caso di menzionare anche il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG), ossia il costo totale del credito in percentuale annua rispetto al capitale erogato. Esso comprende gli interessi e tutti gli altri costi, inclusi i compensi eventuali degli intermediari finanziari, imposte, commissioni ed ulteriori spese, che devono essere sostenute dal cliente.

Il TAEG rappresenta una componente fondamentale del finanziamento che deve essere necessariamente indicata ed esplicata dal finanziatore al cliente giacché trattasi di una valutazione di convenienza rispetto ad altri finanziamenti. Poiché comprende ogni genere di costo, in ottica di trasparenza, ha la funzione di chiarire in maniera semplice e trasparente quali sono le spese effettive cui incorre il cliente che accede ad una operazione di credito. In base alla normativa vigente, dunque, deve essere sempre indicato nel contratto, nella documentazione d’offerta ed anche nei messaggi pubblicitari.

Uno degli obiettivi della riforma è stato, infatti, quello di attribuire maggiore trasparenza alle operazioni creditizie, fornendo indicazioni esaustive sia sui tassi di interesse applicati sia sul costo complessivo del finanziamento.

Anche la giurisprudenza, chiamata a pronunciarsi quotidianamente sull’individuazione dell’interesse usurario e sulla verifica del superamento del tasso soglia, ha ribadito il principio di omnicomprensività dei costi e degli oneri del finanziamento già codificato dalla legge, tenendo conto anche delle indicazioni della Banca d’Italia.

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