Tutela lavoro minorile: normativa, vincoli e sanzioni

Giuseppe Guarasci

5 Settembre 2016 - 08:15

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Ecco tutti i vincoli, limiti e responsabilità poste a carico del datore di lavoro nel caso di impiego dei minori in attività lavorative.

Tutela lavoro minorile: normativa, vincoli e sanzioni

La tutela delle condizioni di lavoro dei minori viene normata dalla Costituzione, all’art. 37, che stabilisce il limite d’età per il lavoro salariato.
In applicazione di tale principio costituzionale è stato definito l’apparato normativo sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti, che nel tempo si è progressivamente adeguato agli indirizzi espressi dall’UE.
Ecco di seguito la disciplina che sancisce tutti i vincoli, limiti e responsabilità poste a carico del datore di lavoro nel caso di impiego dei minori in attività lavorative.

La tutela del lavoro minorile: la normativa

Il nostro ordinamento rivolge particolare attenzione alla tutela dello sviluppo psico-fisico dei minori, garantendo il completamento dell’istruzione obbligatoria e vietando lo svolgimento di attività che ne possano compromettere la salute e la dignità.
Oggi la legge prevede che la durata del periodo di istruzione obbligatoria deve essere pari ad almeno 10 anni, finalizzati al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età.

Una prima distinzione che bisogna riguarda la differenza tra bambino e adolescente:

  • il bambino è il minore che non ha ancora compiuto i 15 anni di età o che è ancora soggetto all’obbligo scolastico;
  • l’adolescente è il minore di età compresa tra 16 e i 18 anni di età e che non è più soggetto all’obbligo scolastico.

L’occupazione dei bambini è assolutamente vietata, salvo che in casi eccezionali, quali le attività di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario etc.
L’impiego del lavoratore minorenne è ammessa solo se questi ha concluso il periodo d’istruzione obbligatoria, e comunque non prima dei 16 anni compiuti.

L’unica eccezione è costituita dai rapporti di apprendistato di primo livello, per i quali il limite minimo è pari a 15 anni.
Per tutelare ulteriormente il lavoro minorile, vi è l’obbligo ai datori di lavoro che intendano impiegare una persona per lo svolgimento di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori, di acquisire il certificato penale del casellario giudiziale, al fine di verificare l’esistenza di condanne ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive che comportino il divieto di contatti diretti e regolari con minori.
La valutazione dell’idoneità alla mansione deve avvenire attraverso visite mediche preassuntive e che vanno ripetute periodicamente.
È in ogni caso vietato adibire gli adolescenti alle lavorazioni potenzialmente pregiudizievoli per il pieno sviluppo fisico del minore: si tratta delle attività che comportano l’esposizione ad agenti chimici, fisici o biologici.

La tutela del lavoro minorile: l’inquadramento del rapporto di lavoro

Lo svolgimento del rapporto di lavoro del minore avviene in applicazione della disciplina normativa vigente con riferimento alla generalità dei lavoratori, salvo deroghe ed eccezioni più favorevoli disposte dalla legge o dalla contrattazione collettiva volte a tutelare o garantire le diverse esigenze dei minori, in parole povere deve essere assicurata la parità di trattamento retributivo a parità di condizioni di lavoro.
Specifiche disposizioni sul lavoro minorile sono previste invece in materia di:

  • orario di lavoro, che non può superare le 7 ore giornaliere e le 35 ore settimanali, se si tratta di bambini, e le 8 ore giornaliere e le 40 ore settimanali, se si tratta di adolescenti;
  • lavoro notturno, ossia il lavoro svolto nel periodo di almeno 12 ore consecutive comprendente l’intervallo tra le ore 22 e le ore 6 o tra le ore 22 e le ore 7, che è in ogni caso vietato;
  • riposo settimanale, che deve essere assicurato per almeno 2 giorni, possibilmente consecutivi e comprendenti la domenica;
  • ferie annuali, che non possono essere inferiori a 30 giorni per i minori di anni 16, mentre per coloro che hanno superato tale età valgono le norme previste per la generalità dei lavoratori.

E’ possibile instaurare con i minori rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato ed indeterminato.
Sicuramente una delle forme di lavoro maggiormente congrue alla tipologia di soggetti impiegati, risulta essere l’apprendistato di primo livello che permette di conseguire la qualifica triennale o il diploma professionale dei percorsi di istruzione e formazione professionale regionali.
L’età degli apprendisti di primo livello va dai 15 ai 25 anni e la durata massima del contratto è di tre anni. La norma in vigore prevede inoltre che il contratto dei giovani chehanno concluso positivamente il percorso formativo possa essere prolungato di ulteriori 12 mesi anche al fine di completare il proprio percorso formativocon un titolo IFTS o di diploma professionale statale.
Si prevede poi la possibilità di stipulare contratti della durata massima di quattro anni, a partire dal secondo anno di scuola, finalizzati non solo al diploma di istruzione superiore di secondo grado, ma anche all’acquisizione di “ulteriori competenze tecnico-professionali rispetto a quelle già previste dai vigenti regolamenti scolastici, utili anche ai fini del conseguimento del certificato di
specializzazione tecnica superiore.
Il datore di lavoro che intende stipulare questa forma contrattuale deve sottoscrivere un apposito protocollo con l’istituzione formativa cui il ragazzo appartiene, in essa vengono esplicitati il contenuto e la durata degli obblighi formativi in capo al datore di lavoro.
La formazione svolta nei centri professionali regionali non può essere superiore al 60% dell’orario ordinamentale del secondo anno e al 50% per il terzo e quarto anno.
È possibile poi, impiegare i giovani in attività di lavoro accessorio, purché abbiano compiuto i 16 anni di età e, se minorenni, debbono possedere autorizzazione alla prestazione di lavoro da parte del genitore o di chi esercita la potestà genitoriale, su un apposto modulo predisposto dal Ministero.

Le sanzioni in caso di lavoro minorile irregolare

Per quanto riguarda infine le sanzioni vigenti in caso di lavoro minorile irregolare, viene previsto che il datore di lavoro che contravvenga:

  • ai divieti di adibizione al lavoro dei minori, è punito con l’arresto fino a sei mesi;
  • alle disposizioni in materia di età minima per l’ammissione al lavoro, volgimento da parte degli adolescenti delle lavorazioni indicate nell’allegato I senza la sorveglianza di formatori competenti, comunicazione delle informazioni ai titolari della potestà genitoriale, visita medica, lavoro notturno, orario di lavoro, adibizione dei minori a lavori gravosi e pericolosi per più di 3 ore senza interruzione, riposo settimanale, è punito con l’arresto non superiore a sei mesi o con l’ammenda fino a € 5.164;
  • alle disposizioni che riguardano le comunicazioni sull’idoneità del minore al lavoro e i riposi intermedi, è punito con l’applicazione della sanzione amministrativa da € 516 a € 2.582;
  • alle norme sull’impiego dei minori nello spettacolo, è punito con la sanzione amministrativa fino a € 2.582. Le sanzioni sono aumentate del 20% in caso di impiego di lavoratori di minori in età non lavorativa.

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