Trust, attenti a questo errore che può far perdere i benefici fiscali

Nadia Pascale

31 Marzo 2026 - 15:47

L’Agenzia delle Entrate interviene a gamba tesa sulla tassazione del Trust: non basta un’architettura studiata per rispettare la forma del Trust, serve la sostanza per mantenere i benefici fiscali.

Trust, attenti a questo errore che può far perdere i benefici fiscali

Per avere i benefici fiscali del Trust con tassazione autonoma e separata non basta denominare il contratto come Trust, occorre che la struttura sostanziale corrisponda a un Trust, a dirlo è l’Agenzia delle Entrate nella risposta a Interpello 81 del 20 marzo 2026. Ecco l’errore che può far perdere tutti i benefici.

Il Trust è uno strumento giuridico che permette agli imprenditori di mettere al sicuro il proprio patrimonio personale e aziendale da rischi economici, fiscali e familiari. Se correttamente impostato, il Trust spossessa il disponente dai beni, trasferendoli a un gestore (trustee) che li amministra per specifici obiettivi a favore di beneficiari. In parole povere consente di separare una porzione di patrimonio affidandone la gestione a un soggetto terzo.

Ecco a quale errore prestare attenzione per non perdere i benefici fiscali del Trust.

Il caso: Trust o interposizione? Ecco le differenze

Nel caso in oggetto un contribuente vuole trasferire la residenza in Italia e quindi chiede delucidazioni in merito al trattamento fiscale del Trust già sottoscritto, ritenendo nel caso in oggetto di non dover sottoporre l’attività di Trust al monitoraggio fiscale.

L’accordo/contratto è disciplinato dalla legge del Delaware e, secondo il diritto fiscale statunitense, in tale ottica viene meno l’obbligo di monitoraggio fiscale previsto in Italia. Il contribuente ritiene che il Trust si qualifichi come soggetto autonomo, tenuto al pagamento delle imposte sui redditi con le regole tipiche del complex trust. Il trustee (proprietario formale dei beni che li gestisce) è una società professionale appartenente a un gruppo bancario e l’advisor è un avvocato statunitense che non ha alcun rapporto di parentela con il soggetto disponente (proprietario sostanziale dei beni). Ci sono tutte le condizioni, almeno dal punto di vista formale per la separazione di questa parte del patrimonio.

Interpretazione dell’Agenzia delle Entrate: c’è spossessamento reale dei beni?

Sebbene la struttura sembri chiara e nei limiti delle regole del Trust, l’Agenzia delle Entrate va oltre e indaga sull’effettivo potere del trustee di amministrare e disporre dei beni, cioè il reale spossessamento del disponente o del beneficiario rispetto al patrimonio formalmente segregato.

Secondo l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate, se il potere di gestione rimane, tutto o in parte, nelle mani del disponente che può, quindi, influenzare il potere di gestione del trustee, il Trust smette di essere un autonomo centro di imputazione e diventa una mera interposizione.
Il distacco del patrimonio deve essere autentico.

Ecco l’errore che ha fatto perdere i benefici del Trust

Nel caso in oggetto l’Agenzia delle Entrate ritiene che il contribuente, pur avendo rinunciato a poteri di gestione formali, ha conservato una notevole capacità di incidere sul Trust. Tra gli elementi che fanno propendere per tale gestione sostanziale vi è il potere di nomina sui destinatari finali del patrimonio residuo e del reddito accumulato, esercitabile mediante testamento oppure tramite un contratto fiduciario revocabile destinato a diventare irrevocabile alla sua morte.

Il contribuente/disponente mantiene un controllo sostanziale sulla destinazione finale dei beni. Ne consegue che il trustee perde la piena autonomia che dovrebbe caratterizzare il contratto di Trust che giustifica una tassazione autonoma e separata senza obbligo di monitoraggio fiscale.

Dal punto di vista pratico consegue che la sostanza prevale sulla forma e che il contribuente disponente del Trust nel momento in cui rientra in Italia e fissa qui la residenza deve:

  • dichiarare i redditi provenienti dal Trust;
  • assolvere agli obblighi inerenti il monitoraggio fiscale;
  • deve provvedere al versamento dell’Ivie e dell’Ivafe sui beni e sulle attività finanziarie estere riconducibili a quella struttura.

L’Agenzia delle Entrate nella risposta a Interpello 81 del 2026 riprende una linea già sostenuta nella Circolare 61/E del 2010 in cui sottolinea che sono fiscalmente inesistenti i trust istituiti e gestiti come mera interposizione nel possesso dei redditi.

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