Trust in Italia, cos’è, come funziona e a cosa serve

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13 Luglio 2026 - 18:06

Dalla protezione del patrimonio al passaggio generazionale: ecco come funziona il trust in Italia, chi sono disponente, trustee e beneficiario e quando conviene utilizzarlo.

Trust in Italia, cos’è, come funziona e a cosa serve

Il trust è uno degli strumenti di pianificazione patrimoniale e successoria più utilizzati a livello internazionale e, negli ultimi anni, sempre più diffuso anche in Italia. Sebbene venga spesso associato al mandato fiduciario, si tratta di un istituto giuridico profondamente diverso, caratterizzato dalla separazione di determinati beni dal patrimonio personale del proprietario e dalla loro gestione nell’interesse di uno o più beneficiari.

Attraverso il trust, infatti, alcuni beni vengono trasferiti a un trustee, ossia il soggetto incaricato di amministrarli secondo le regole stabilite dal disponente e nell’interesse dei beneficiari oppure per il perseguimento di uno specifico scopo. L’effetto principale è la cosiddetta segregazione patrimoniale: i beni conferiti nel trust costituiscono un patrimonio autonomo e separato rispetto a quello del disponente, del trustee e dei beneficiari.

Pur non essendo disciplinato da una legge organica italiana, il trust è pienamente riconosciuto nel nostro ordinamento grazie alla Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, resa esecutiva in Italia con la legge n. 364 del 1989. Nel tempo la giurisprudenza, il Notariato e l’Agenzia delle Entrate ne hanno definito con sempre maggiore precisione il funzionamento e il trattamento fiscale, profondamente aggiornato dalla riforma entrata in vigore dal 1° gennaio 2025.

Vediamo allora cos’è il trust, come funziona, quando può essere utilizzato, quali vantaggi offre, quali sono le differenze rispetto al mandato fiduciario e quanto costa costituirne uno.

Trust: come funziona?

Quando si parla di trust bisogna immaginare un rapporto giuridico nel quale intervengono normalmente tre figure fondamentali: il disponente (settlor), il trustee e il beneficiario.

Il disponente è il soggetto che istituisce il trust, individua gli obiettivi che intende perseguire e trasferisce determinati beni al trustee affinché li amministri secondo quanto previsto nell’atto istitutivo.

In particolare, il disponente deve:

  • istituire il trust e stabilirne finalità, durata e modalità di funzionamento;
  • individuare gli eventuali beneficiari oppure lo scopo del trust;
  • scegliere il trustee;
  • individuare i beni che entreranno a far parte del patrimonio segregato;
  • trasferire la titolarità dei beni al trustee mediante un apposito atto oppure attraverso disposizioni testamentarie.

Il trustee è invece il soggetto che riceve la titolarità dei beni e assume l’obbligo di amministrarli nell’interesse dei beneficiari o per il perseguimento dello scopo indicato dal disponente.

I suoi principali compiti sono:

  • accettare formalmente l’incarico;
  • rispettare rigorosamente le disposizioni contenute nell’atto istitutivo;
  • amministrare e gestire il patrimonio con la diligenza richiesta dal proprio incarico;
  • conservare e valorizzare i beni affidati;
  • distribuire redditi o patrimonio ai beneficiari nei casi e secondo le modalità previste.

Sebbene il trustee diventi giuridicamente proprietario dei beni conferiti nel trust, non può utilizzarli come fossero propri né destinarli a finalità personali. Egli è infatti vincolato agli interessi del trust e risponde del proprio operato secondo quanto previsto dalla legge regolatrice scelta dal disponente e dall’atto istitutivo. In caso di morte, dimissioni o rinuncia all’incarico può essere sostituito senza che il trust venga meno.

Il beneficiario è invece il soggetto nel cui interesse il trust viene istituito. A seconda della struttura del trust può ricevere i redditi prodotti dal patrimonio, acquisire i beni al termine della durata del trust oppure beneficiare delle utilità previste dal disponente.

L’elemento che distingue il trust da molti altri strumenti giuridici è proprio la segregazione patrimoniale. I beni conferiti nel trust costituiscono infatti un patrimonio separato e autonomo rispetto a quello personale del disponente, del trustee e dei beneficiari. Ciò significa che, salvo casi patologici o di utilizzo fraudolento dello strumento, tali beni restano distinti dai patrimoni personali dei soggetti coinvolti e vengono amministrati esclusivamente secondo le finalità previste nell’atto istitutivo.

Proprio questa caratteristica rende il trust uno degli strumenti più utilizzati nella pianificazione patrimoniale, nella protezione dei beni e nell’organizzazione del passaggio generazionale.

A cosa serve il trust?

Il trust è uno strumento estremamente flessibile e può essere adattato a esigenze molto diverse tra loro. Non esiste infatti un solo modello di trust: tutto dipende dagli obiettivi perseguiti dal disponente e dalle regole contenute nell’atto istitutivo.

Tra gli utilizzi più frequenti vi è sicuramente la protezione patrimoniale. Attraverso il conferimento di determinati beni nel trust è possibile destinarli a uno specifico progetto familiare o imprenditoriale, separandoli dal patrimonio personale del disponente. La segregazione patrimoniale rappresenta uno dei principali motivi che spingono famiglie e imprese a ricorrere a questo istituto.

È importante, tuttavia, chiarire un aspetto spesso frainteso: il trust non può essere utilizzato per sottrarre fraudolentemente beni ai creditori o per eludere obblighi di legge. Qualora venga costituito con finalità abusive o in frode ai creditori, può essere oggetto delle azioni previste dall’ordinamento, compresa l’azione revocatoria nei casi stabiliti dalla legge. Per questo motivo il trust deve sempre rispondere a un interesse meritevole di tutela e avere una concreta funzione economica o familiare.

Uno degli ambiti in cui il trust trova maggiore applicazione è quello della successione e del passaggio generazionale. Sempre più famiglie ricorrono a questo strumento per programmare il trasferimento del patrimonio ai figli o ai nipoti, evitando che beni particolarmente rilevanti vengano gestiti in modo disordinato oppure frammentati tra numerosi eredi.

Attraverso il trust il disponente può infatti stabilire in anticipo:

  • chi saranno i beneficiari del patrimonio;
  • quando ciascun beneficiario potrà ricevere i beni;
  • a quali condizioni potranno essere effettuate le attribuzioni;
  • come dovrà essere amministrato il patrimonio durante il periodo di durata del trust.

Questa pianificazione consente spesso di garantire una gestione più efficiente del patrimonio familiare e di preservarne il valore nel tempo.

Il trust è inoltre molto utilizzato per la tutela delle persone fragili, come minori, persone con disabilità o soggetti che, temporaneamente o stabilmente, non sono in grado di amministrare autonomamente il proprio patrimonio.

In questi casi il trustee provvede alla gestione dei beni nell’interesse esclusivo del beneficiario, assicurando che il patrimonio venga utilizzato secondo le finalità individuate dal disponente.

Particolare rilievo assume, sotto questo profilo, la Legge n. 112/2016, nota come legge sul Dopo di noi, che riconosce espressamente il trust tra gli strumenti utilizzabili per garantire assistenza, inclusione sociale e tutela economica delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, prevedendo anche specifiche agevolazioni fiscali al ricorrere dei requisiti previsti dalla normativa.

Anche gli imprenditori fanno sempre più spesso ricorso al trust. In ambito aziendale può infatti essere utilizzato per disciplinare il passaggio generazionale dell’impresa, garantire continuità nella gestione, evitare conflitti tra gli eredi oppure destinare quote societarie a uno specifico progetto di lungo periodo.

Il trust trova applicazione anche quale strumento di garanzia in particolari operazioni finanziarie, nella gestione di patrimoni complessi, nella realizzazione di finalità benefiche e filantropiche e, più in generale, in tutte quelle situazioni in cui risulti opportuno separare determinati beni dal restante patrimonio per perseguire uno scopo specifico.

Trust e mandato fiduciario: quali differenze?

Nella pratica il trust viene spesso assimilato al mandato fiduciario, ma si tratta di due istituti profondamente differenti sia sotto il profilo giuridico sia per gli effetti prodotti sul patrimonio.

Nel mandato fiduciario il bene continua infatti ad appartenere sostanzialmente al fiduciante. Il fiduciario ne diventa intestatario soltanto sul piano formale ed è tenuto a eseguire le istruzioni ricevute, compreso l’eventuale obbligo di ritrasferire il bene al proprietario quando richiesto o al verificarsi delle condizioni pattuite.

Nel trust, invece, il trustee acquista una vera e propria titolarità giuridica dei beni conferiti. Tale titolarità, tuttavia, è vincolata dalle finalità del trust e dalle disposizioni contenute nell’atto istitutivo.

Di conseguenza il trustee può amministrare il patrimonio, venderlo, reinvestirlo, concederlo in garanzia oppure compiere ogni altro atto necessario alla gestione, ma esclusivamente nell’interesse dei beneficiari o per il perseguimento dello scopo individuato dal disponente.

La differenza fondamentale consiste quindi nella presenza della segregazione patrimoniale. I beni conferiti nel trust escono dal patrimonio del disponente e costituiscono un patrimonio autonomo, distinto sia da quello del trustee sia da quello dei beneficiari. Nel mandato fiduciario, invece, questo effetto di separazione patrimoniale non si realizza con le stesse caratteristiche.

È proprio questa autonomia patrimoniale a rendere il trust uno strumento molto più articolato rispetto al mandato fiduciario e particolarmente adatto alle esigenze di pianificazione familiare, successoria e imprenditoriale.

Quanto costa un trust?

Stabilire quanto costa un trust non è semplice, poiché l’importo finale dipende da numerosi fattori: il valore e la tipologia dei beni da conferire, la complessità dell’operazione, la durata del trust, il numero dei beneficiari e il professionista incaricato della sua istituzione e amministrazione.

In linea generale, i costi possono essere suddivisi in quattro principali categorie:

  • spese di costituzione del trust;
  • compenso del trustee;
  • costi per il trasferimento dei beni nel trust;
  • imposte e altri oneri fiscali eventualmente dovuti.

Le spese di costituzione comprendono normalmente l’attività di consulenza, la predisposizione dell’atto istitutivo, l’eventuale intervento del notaio quando necessario e tutti gli adempimenti connessi. Non esiste un tariffario unico: il compenso viene liberamente concordato tra il disponente e i professionisti coinvolti e varia in funzione della complessità del patrimonio da amministrare.

Anche il compenso del trustee non è stabilito dalla legge. Può essere previsto in misura fissa, periodica oppure come percentuale sul patrimonio amministrato, a seconda di quanto stabilito nell’atto istitutivo del trust.

Un’ulteriore voce di spesa riguarda il trasferimento dei beni. Se nel trust vengono conferiti immobili, quote societarie, partecipazioni o altri beni registrati, possono infatti rendersi necessari gli adempimenti notarili, le formalità pubblicitarie e il pagamento delle imposte indirette previste dalla normativa.

Negli ultimi anni è cambiato anche il trattamento fiscale del trust. Fino a poco tempo fa il regime era stato ricostruito principalmente attraverso gli orientamenti della giurisprudenza e dell’Agenzia delle Entrate, generando non pochi dubbi interpretativi.

Con il decreto legislativo n. 139 del 2024, entrato in vigore nell’ambito della riforma fiscale, il legislatore ha invece disciplinato espressamente il trattamento dei trust nel Testo unico dell’imposta sulle successioni e donazioni, recependo l’orientamento ormai consolidato secondo cui, salvo particolari ipotesi previste dalla legge, l’imposta sulle successioni e donazioni rileva nel momento in cui i beni vengono effettivamente trasferiti ai beneficiari e si realizza il loro arricchimento gratuito. Successivamente l’Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti operativi con la circolare n. 3/E del 16 aprile 2025.

Ciò significa che il conferimento dei beni nel trust non determina automaticamente l’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni, mentre assume rilievo fiscale il successivo trasferimento ai beneficiari secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Naturalmente restano dovute, quando previste, le imposte connesse agli specifici atti posti in essere, come quelle di registro, ipotecarie e catastali oppure gli altri tributi indiretti applicabili in relazione ai beni trasferiti.

Proprio perché il trattamento fiscale varia in funzione della struttura del trust, dei beni conferiti, della residenza dei soggetti coinvolti e delle finalità perseguite, è opportuno valutare ogni singola operazione con il supporto di un notaio o di un professionista esperto in materia tributaria e successoria.

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