Tredicesima, come comportarsi se il datore di lavoro non la paga? Esistono diverse tutele per il dipendente; ecco cosa è consigliato fare in questi casi.
Cosa fare se il datore di lavoro non paga la tredicesima? Trattandosi di un diritto del dipendente, in quanto la tredicesima va equiparata allo stipendio, ci sono diverse soluzioni per difendersi dal datore di lavoro che, ad esempio perché non dispone di sufficiente liquidità, non paga la gratifica natalizia.
Lo stesso vale per la tredicesima arrivata in ritardo: la maggior parte dei contratti collettivi, infatti, pur lasciando ampia discrezionalità al datore di lavoro rispetto a quando pagare la tredicesima, fissano un termine ultimo entro cui deve essere corrisposta. Semmai la tredicesima non dovesse arrivare entro la scadenza prefissata, allora il dipendente può avviare una serie di procedure volte alla tutela del proprio diritto, con la speranza che tutto si risolva nel minor tempo possibile, ad esempio con una semplice richiesta di sollecito.
Diversamente bisognerà fare causa al datore di lavoro, oppure ricorrere allo strumento della vertenza sindacale, procedure che potrebbero richiedere molto più tempo per una risoluzione.
Le possibilità di difendersi ci sono, ed è bene conoscerle per non rischiare di essere penalizzati dalla negligenza dell’azienda che non si preoccupa di pagare la tredicesima entro i tempi previsti. Anche perché è importante sapere che anche il diritto di pretendere la tredicesima non pagata dal datore di lavoro è soggetto a prescrizione, quindi è bene muoversi in tempo per non rischiare di perdere per sempre la possibilità di ottenerla.
Vediamo dunque cosa fare in questi casi, partendo dalla considerazione per cui per la tredicesima non pagata si applicano le stesse regole previste per la mancata corresponsione dello stipendio.
Entro quando va pagata la tredicesima?
Prima d’intraprendere le vie legali, è bene sapere qual è la tempistica per il pagamento della tredicesima. La data esatta non è stabilita dalla legge nazionale, bensì dai singoli Ccnl di riferimento, che bisogna consultare con cura.
Alcuni contratti collettivi prevedono una data limite, mentre altri si limitano a dire che la tredicesima va corrisposta entro l’inizio delle feste di Natale.
Una cosa è certa, a tutti i lavoratori la tredicesima va pagata entro la fine di dicembre.
I contratti collettivi indicano i giorni di “tolleranza” per il versamento di stipendio e tredicesima, ovvero il lasso di tempo in cui il datore può ritardare il pagamento senza incorrere in sanzioni.
Scaduto il termine, il datore di lavoro verrà messo automaticamente in mora, ciò significa che oltre alla retribuzione prevista dovrà corrispondere anche una quota di interessi.
Che fare se la tredicesima non viene pagata
Spieghiamo, adesso, i passaggi da seguire per richiedere il pagamento della tredicesima. Per prima cosa è sempre consigliabile provare la “via bonaria”, ovvero inviare un sollecito di pagamento all’azienda tramite raccomandata a/r o posta certificata.
Se il sollecito non sortisce il risultato sperato (quindi il pagamento della tredicesima), il dipendente può rivolgersi alla Direzione del Lavoro territorialmente competente, con o senza l’assistenza di un avvocato. Questa via consiste nella richiesta di aiuto all’Ispettorato del lavoro, che intercede in favore dei lavoratori danneggiati.
La via del decreto ingiuntivo
Se né il sollecito al datore di lavoro né l’intervento dell’Ispettorato del lavoro risolvono il problema della tredicesima non versata, esiste un’altra via, senza dubbio più “incisiva”: quella di aprire un contenzioso con l’azienda in sede giudiziaria e chiedere il versamento della tredicesima tramite decreto ingiuntivo.
In questo caso il dipendente deve rivolgersi necessariamente a un avvocato, che segue il caso e individua il giudice del lavoro territorialmente competente.
L’avvocato deve allegare al ricorso il contratto di lavoro del dipendente ricorrente e le buste paga mancanti. Dopo il deposito della richiesta, il giudice del lavoro verifica i presupposti legali e, se l’esito della verifica è positivo, emette il decreto ingiuntivo nei confronti dell’azienda/datore di lavoro.
Una volta emesso, spetta all’avvocato notificare il decreto al datore e chiedere il pagamento immediato delle somme indicate dal giudice. A partire dalla notifica, il datore di lavoro ha 40 giorni di tempo per versare la tredicesima oppure fare opposizione al decreto ingiuntivo.
Mancato pagamento della tredicesima e licenziamento
Alcuni Ccnl prevedono la possibilità di dimettersi per giusta causa dal giorno successivo a quello in cui la tredicesima doveva essere pagata. L’effetto delle dimissioni per giusta causa è quello di garantire il diritto alla Naspi (in presenza dei requisiti di anzianità e contributi previsti dalla legge).
Inoltre, tutti i dipendenti - a prescindere dal Ccnl - hanno diritto di presentare le dimissioni per giusta causa se il datore non ha versato due mensilità.
I casi in cui non va pagata la tredicesima
La tredicesima corrisponde ad 1/12 della retribuzione annuale lorda, ma si calcola sui mesi effettivamente lavorati nell’anno di riferimento. Essa viene maturata anche durante ferie, malattia, infortunio, congedo matrimoniale e maternità.
Vi sono dei casi, però, in cui la tredicesima non matura e questo avviene per assenze che riguardano:
- aspettativa non retribuita;
- astensione per maternità facoltativa (congedo parentale);
- astensione per malattia del figlio;
- assenza per malattia oltre il periodo di comporto;
- assenza per permessi non retribuiti.
Inoltre la tredicesima non viene corrisposta se non si lavora per almeno 15 giorni in un mese. E ancora, la tredicesima non deve essere pagata in presenza di un contratto part-time verticale o misto che prevede solo alcune giornate di lavoro nella settimana, nel mese o nell’anno.
Nel caso di contratto part-time orizzontale la tredicesima matura normalmente, perché il dipendente e lavora meno ore, ma le giornate lavorate sono le stesse.
Quando cade in prescrizione la tredicesima
Come anticipato all’inizio di questa guida, anche la tredicesima è soggetta a prescrizione. Scaduto un certo termine, quindi, il lavoratore dipendente non potrà più rifarsi sul datore di lavoro per pretendere il pagamento di quanto non riscosso negli anni passati.
A tal proposito, è bene sapere che il diritto alla tredicesima mensilità si prescrive in 3 anni, come chiarito dalla Corte di Cassazione - sezione Lavoro - con la sentenza 4687/2019. Qui viene chiarito che la prescrizione presuntiva triennale disciplinata dall’articolo 2956 del Codice Civile si applica anche nei confronti dei crediti per mensilità accessorie, quale appunto è la tredicesima.
Che succede alla tredicesima se l’azienda fallisce?
L’ultimo caso è quello dell’azienda fallita: chi paga in quel caso?
Ovviamente l’impresa potrebbe non disporre di sufficiente liquidità per saldare tutti i lavoratori. Non bisogna disperare però, visto che per la tredicesima valgono le stesse tutele riconosciute al Tfr. Esiste infatti un apposito Fondo di garanzia, gestito dall’Inps, a cui il dipendente può rivolgersi per richiedere non solo il Tfr fino ad allora maturato in azienda, ma anche gli ultimi tre stipendi compresi dei ratei di tredicesima e quattordicesima.
Quindi, non è possibile recuperare tutta la tredicesima, ma solamente quella riferita alle ultime tre mensilità.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta:
Per poter partecipare alla discussione devi essere abbonato a Money.it
Accedi ai contenuti riservati
Navighi con pubblicità ridotta
Ottieni sconti su prodotti e servizi
Disdici quando vuoi
Admaiora78
Gennaio 2020
Il giudice notifica il decreto ingiuntivo ed il tribunale darà disposizione per il pignoramento dei beni??? mi sa che manca qualche base giuridica in questi punti... L’avvocato fa la richiesta per emissione di decreto, il Giudice lo emette, l’avv lo notifica, solitamente con il precetto (perchè per i crediti da lavoro si emettono d.i. provvisoriamente esecutivi) e se il debitore non paga dopo 10 giorni dalla notifica, l’avv procede con le richieste di pignoramento. Non si possono leggere certe castronerie