Tfr al Fondo tesoreria Inps: cos’è e 3 errori da evitare

Paolo Ballanti

22 Marzo 2024 - 08:40

Il Tfr è una voce retributiva che a seconda delle scelte del lavoratore e delle dimensioni aziendali può maturare presso il Fondo Tesoreria Inps. Ecco gli errori da evitare dall’azienda in busta paga

Tfr al Fondo tesoreria Inps: cos’è e 3 errori da evitare

Il Trattamento di Fine Rapporto (Tfr) è una voce retributiva che si caratterizza per essere corrisposta in un momento successivo rispetto a quello di maturazione della stessa.

Eccezion fatta per le ipotesi di anticipazione di una quota - parte del Tfr (comunque soggette ad una serie di requisiti di legge), le somme maturate dal dipendente possono essere liquidate soltanto all’interruzione del contratto, a prescindere dalla causa all’origine dell’evento.

A seconda della volontà espressa dal dipendente, il Tfr maturato nel corso del rapporto, può essere, in alternativa:

  • Accantonato in azienda per essere corrisposto al lavoratore alla cessazione del contratto;
  • Destinato alla previdenza complementare.

Con riguardo al primo punto, tuttavia, il Tfr viene gestito con modalità diverse a seconda della dimensione aziendale.

Non a caso, il Tfr è di competenza del datore di lavoro per le sole realtà con una base occupazionale fino a 49 dipendenti.

In presenza invece di una forza lavoro pari o superiore ai 50 addetti opera l’obbligo in capo al datore di lavoro di versare il Tfr al Fondo Tesoreria costituito presso l’Inps.

Analizziamo la questione in dettaglio.

Cos’è il Fondo Tesoreria Inps?

A norma dell’articolo 1, commi 755 e seguenti della Legge 27 dicembre 2006 numero 296 è istituito il «Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile».

Il Fondo in questione, detto anche Fondo di Tesoreria Inps, è finanziato da un contributo pari alla quota Tfr maturata da ciascun lavoratore del settore privato a decorrere dal 1° gennaio 2007, non destinata alle forme pensionistiche complementari.

Sono interessati dall’obbligo di versamento (da effettuarsi con modello F24) i datori di lavoro del settore privato con un numero di addetti pari o superiore a 50.

Il limite dimensionale si calcola:

  • Per le aziende in attività al 31 dicembre 2006, prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno 2006;
  • Per le aziende che iniziano l’attività dopo il 31 dicembre 2006 si prende a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare di inizio attività.

L’obbligo di versare il Tfr all’Inps ricorre con riferimento ai lavoratori per i quali trova applicazione l’articolo 2120 del Codice Civile, in materia di Trattamento di Fine Rapporto.

Sono invece escluse dal versamento al Fondo Tesoreria le seguenti casistiche:

  • Dipendenti a tempo determinato, con rapporto di durata inferiore a 3 mesi;
  • Lavoratori a domicilio;
  • Lavoratori stagionali del settore agro-alimentare per i quali il termine del rapporto di lavoro non è prestabilito ma è legato al verificarsi di un evento;
  • Impiegati, quadri e dirigenti del settore agricolo (assicurati per il Tfr presso l’Enpaia) nei cui confronti i Ccnl prevedono, anche mediante rinvio alla contrattazione di secondo livello, l’accantonamento delle quote maturate di Tfr presso soggetti terzi (è il caso dei lavoratori dell’edilizia con Tfr accantonato presso le Casse Edili) ovvero, al posto dell’accantonamento, la corresponsione periodica delle quote maturate di Tfr.

Operazioni societarie e cessioni di contratto

Può accadere che un datore di lavoro, obbligato al versamento del Tfr al Fondo Tesoreria Inps, acquisisca dei dipendenti per effetto di:

  • Operazioni societarie (per esempio acquisizione di un’azienda o ramo di essa, fusione per incorporazione, etc.);
  • Cessione di contratto.

Nei confronti dei citati dipendenti, il datore di lavoro precedente non era soggetto agli obblighi del Fondo Tesoreria.

In queste situazioni, l’azienda di destinazione dei lavoratori non deve cadere nell’errore di pensare che per gli stessi non sia dovuto il versamento del Tfr all’Inps.

Al contrario, il datore di lavoro è tenuto ad adempiere all’obbligo di destinare il Trattamento di Fine Rapporto al Fondo Tesoreria, anche per il personale in argomento, a partire dal periodo di paga in corso alla data dell’acquisizione dei dipendenti.

Datore di lavoro non soggetto: attenzione al passaggio di dipendenti

Una situazione contraria a quella sopra descritta si presenta nell’ipotesi in cui, a causa delle operazioni societarie o cessioni di contratto, si concretizzi il passaggio, presso un datore di lavoro non tenuto al versamento al Fondo Tesoreria, di lavoratori in precedenza alle dipendenze di realtà al contrario soggette all’obbligo.

In questi casi il nuovo datore di lavoro è comunque tenuto a:

  • Destinare il Tfr all’Inps, sia pure limitatamente al personale oggetto di passaggio;
  • Rivalutare il Tfr dei dipendenti acquisiti considerando anche le somme versate al Fondo Tesoreria dall’azienda cedente.

Dimenticarsi di effettuare una simulazione dell’eventuale incapienza

Oltre a raccogliere le quote di Tfr maturate dai dipendenti, il Fondo Tesoreria è deputato ad erogare il Trattamento di Fine Rapporto (e le relative anticipazioni) con riferimento alla quota maturata dal dipendente a far data dal 1° gennaio 2007.

La liquidazione dell’importo maturato dal lavoratore viene effettuata dall’azienda integralmente, anche per la quota di competenza del Fondo.

Le somme anticipate dal datore di lavoro in busta paga per conto dell’Inps, vengono dallo stesso recuperate (cosiddetto «conguaglio») in sede di versamento dei contributi all’Istituto con modello F24.

Come chiarito dall’Inps con la Circolare del 3 aprile 2007 numero 70, il conguaglio (recupero) delle quote di Tfr a carico del Fondo Tesoreria (a credito per il datore di lavoro) è effettuato, in ordine di priorità:

  • Sui contributi (a debito) dovuti al Fondo Tesoreria;
  • In caso di incapienza delle somme di cui al punto precedente, sui contributi obbligatori dovuti all’Istituto (contributi IVS e altri contributi minori).

In poche parole qualora «l’importo totale delle prestazioni di competenza del Fondo che l’azienda è tenuta ad erogare nel mese - siano esse a titolo di prestazione finale, ovvero di anticipazione - ecceda l’ammontare dei contributi complessivamente dovuti al Fondo e agli Enti previdenziali con la denuncia del mese di erogazione» è il Fondo Tesoreria «a dover pagare l’intera quota a suo carico delle prestazioni richieste» (Circolare Inps numero 70/2007).

In situazioni simili, il datore di lavoro è tenuto:

  • A comunicare immediatamente all’Inps l’incapienza prodottasi ed il Fondo Tesoreria provvederà ad erogare direttamente al lavoratore l’importo della prestazione per la quota di propria spettanza;
  • Ad avvisare i dipendenti interessati dell’avvio della pratica di liquidazione del Tfr da parte dell’Inps e non in busta paga.

Posto che le tempistiche di pagamento del Tfr da parte dell’azienda sono, di norma, inferiori a quelle di liquidazione delle somme ad opera dell’Inps, l’azienda, a tutela dei lavoratori, non deve cadere nell’errore di non effettuare una o più simulazioni riguardanti la capienza dei contributi rispetto al Tfr da liquidare in cedolino.

La situazione da evitare è quella del lavoratore che, confidando sull’erogazione del Trattamento di Fine Rapporto secondo le tempistiche dell’azienda in materia di pagamento degli stipendi, prenda una serie di impegni (si pensi al versamento dell’anticipo per l’acquisto della vettura) destinati ad essere rivisti se non addirittura annullati (con evidente disagio per il soggetto interessato) in caso di intervento del Fondo Tesoreria.

Argomenti

# INPS
# TFR