Testimonianza del coniuge, quando non è valida e la possibilità di astenersi

Ilena D’Errico

14/12/2023

15/12/2023 - 21:52

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Ecco cosa prevede la legge italiana sulla possibilità di testimoniare del coniuge in favore o contro l’altro in un processo: quando la testimonianza non è valida e quando si può astenersi.

Testimonianza del coniuge, quando non è valida e la possibilità di astenersi

La testimonianza in un processo non è cosa da poco e i testimoni, pur non essendo parti in causa, devono assicurarsi di rispettare la legge e dire la verità. Le uniche persone escluse a priori dalla possibilità di testimoniare sono proprio le parti in causa (e i loro avvocati), che ovviamente non possono garantire l’oggettività.

Ci si chiede spesso cosa succede riguardo alla testimonianza del coniuge o di altri parenti, che potrebbero essere condizionati nella propria deposizione o avere conflitti d’interesse È possibile chiamare a deporre a proprio favore il coniuge, ma non sempre la testimonianza è valida.

Ovviamente, la testimonianza del coniuge non è automaticamente a favore del marito o della moglie, cosa che crea non pochi disagi. Bisogna ricordare che non solo il testimone chiamato in giudizio è obbligato a presentarsi, ma anche che non può rifiutarsi di rispondere al giudice e deve farlo dicendo la verità. È un compito arduo per le parti in causa e infatti la legge alleggerisce questo obbligo.

Quando la testimonianza del coniuge non è valida

La legge non vieta ai coniugi (o ad altri parenti) di testimoniare in una causa civile o penale, a patto che siano capaci di intendere e di volere. Tuttavia, la testimonianza del coniuge può essere dichiarata nulla, molto più probabilmente rispetto a quella di qualsiasi altro soggetto.

In passato, esisteva una vera e propria disposizione di legge che stabiliva l’incapacità a testimoniare del coniuge, dei parenti e degli affini in linea retta. La sentenza n. 248/1974 della Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima questa norma, stabilendo che l’incapacità a testimoniare dei soggetti vicini alla parte non può essere presunta.

Bisogna comunque fare attenzione ai conflitti d’interessi. Per le cause con possibile rilevanza economica, è importante considerare il regime patrimoniale dei coniugi (e dunque gli interessi del coniuge a testimoniare in un senso piuttosto che nell’altro). Ciò non significa che sia sempre inammissibile la testimonianza del coniuge in comunione dei beni, ma appunto dipende dalle circostanze e dalla valutazione del giudice.

Si cita la sentenza n. 9304/2015 della Corte di Cassazione, secondo cui il coniuge in comunione dei beni è incapace a testimoniare nelle cause avanzate dall’altro per l’attribuzione di beni destinati a incrementare il patrimonio comune.

L’aspetto economico non è l’unico da tenere in considerazione, dato che la non attendibilità del coniuge può rilevare semplicemente dal rapporto personale e dal legame affettivo. Questa circostanza è valutata di volta in volta dal giudice anche in base alle dichiarazioni rese e alle loro caratteristiche, ma non è automaticamente inattendibile il coniuge che testimonia a favore dell’altro.

Il coniuge può astenersi dalla testimonianza

La testimonianza favorevole del coniuge è inevitabilmente un tema ostico, ma mai quanto la testimonianza contraria. Ciò perché in questo caso è proprio il testimone a trovarsi in una posizione scomoda, anche sul piano emotivo e morale, se chiamato a deporre in un processo a carico del marito o della moglie.

Per lo più il problema si pone quando il coniuge ha paura di compromettere la situazione dell’altro con le sue dichiarazioni, tanto più se possono dare indice di colpevolezza. Bisogna sapere che, nonostante non vi sia un’incapacità a deporre, i coniugi possono astenersi dalla testimonianza nel processo penale (che ha le conseguenze più intimidatorie e pesanti).

A stabilirlo è l’articolo 199 del Codice di procedura penale, secondo cui I prossimi congiunti dell’imputato non sono obbligati a deporre. Dunque, possono esercitare la facoltà di astensione dalla testimonianza:

  • coniuge;
  • ascendenti;
  • discendenti;
  • zii;
  • nipoti;
  • fratelli e sorelle;
  • affini nello stesso grado;
  • coniuge separato;
  • unito civilmente;
  • adottante e adottato.

Anche queste persone, insieme al coniuge, devono rispettare l’obbligo di testimoniare quando hanno presentato denuncia o querela, oppure sono stati offesi (loro o i loro congiunti) dal reato. Il coniuge può testimoniare al di fuori di questi casi soltanto volontariamente. Nel processo civile, invece, non c’è questa possibilità di astensione.

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