Testamento e successione testamentaria: tipologie, quota di legittima e tabella calcolo

Isabella Policarpio

11/10/2018

08/11/2019 - 12:30

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Testamento: guida alle tipologie riconosciute dalla legge e criteri per il calcolo della quota di legittima ai fini della successione testamentaria.

Testamento e successione testamentaria: tipologie, quota di legittima e tabella calcolo

Il testamento - disciplinato dall’articolo 587 del Codice Civile - è quell’atto “revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse”.

È quindi l’unico strumento con il quale una persona può disporre dei propri beni dopo la morte. Con la successione testamentaria, infatti, è la volontà del de cuius a stabilire in che modo distribuire la quota disponibile tra gli eredi.

In mancanza del testamento, invece, la successione avviene secondo i criteri fissati per legge, con la quota disponibile che andrà a beneficio dei soli eredi (legittimari ed eredi legittimi).

Se invece la persona prima di morire ha redatto il testamento può decidere liberamente di come distribuire, e tra chi, la quota disponibile dell’eredità. Questa però non comprende tutto il patrimonio del de cuius, poiché manca della quota di legittima cioè quella porzione di eredità della quale non si può disporre perché la legge riconosce di diritto ai legittimari.

Con il testamento quindi non si possono escludere totalmente dalla successione tutte quelle figure riconosciute dalla legge come legittimari, legati al defunto da rapporti stretti di parentela (figli e coniuge).

In che modo si calcola la quota di legittima nella successione testamentaria? Quanti sono i tipi di testamento riconosciuti? Ecco una guida utile dove analizzeremo diversi aspetti legati alla successione testamentaria: dalle caratteristiche che deve avere un testamento per essere valido ai fini dell’eredità ai criteri per il calcolo della legittima.

Testamento: caratteristiche e tipologie

Per esserci successione testamentaria è necessaria la presenza di un testamento.

La legge riconosce la facoltà di redigere testamento a tutti coloro che non siano stati dichiarati incapaci dalla legge. Di conseguenza non possono fare testamento:

  • chi ha meno di 18 anni;
  • interdetti per infermità mentale;
  • coloro che al momento della testamenti factio siano incapaci di intendere e di volere.

In quest’ultimo caso, come precisato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n°24881 del novembre 2013, per richiedere l’annullamento del testamento bisogna presentare la prova che al momento della redazione dello stesso il soggetto fosse incapace di intendere dei propri atti.

La legge disciplina anche quelle figure che non possono essere incluse nel testamento come beneficiarie della quota disponibile. Si tratta di:

  • tutore ed il protutore;
  • notaio, testimoni e interprete che hanno preso parte all’atto di testamento pubblico;
  • colui che ha redatto o ricevuto il testamento segreto.

Ma quali sono i tipi di testamento riconosciuti dalla legge? Il più famoso, previsto dall’articolo 609 del Codice Civile, è il testamento olografo. Si tratta di una scrittura privata che per essere valido va scritto di mano del testatore e deve essere datato e sottoscritto.

L’articolo 603 del Codice Civile, invece, riconosce il testamento pubblico, quello redatto per atto di notaio e letto in presenza del testatore e di due testimoni.

Anche il testamento segreto (articolo 604 del Codice Civile) è redatto per atto di notaio ma manca dell’elemento della lettura ai testimoni. In questo caso infatti c’è la consegna solenne al notaio che riceve e conserva il documento contenente le disposizioni testamentarie. Alla consegna del testamento sono comunque necessari i testimoni, ma il documento non viene letto pubblicamente se non dopo la morte del testamentario.

Poi ci sono i testamenti speciali, ovvero quelle dichiarazioni che il testatore ha reso ad un pubblico ufficiale in circostanze particolari, le quali hanno un’efficacia limitata nel tempo (3 mesi dal ripristino della situazione di normalità).

I casi in cui le dichiarazioni rilasciate al pubblico ufficiale - e redatte per iscritto - hanno valenza di testamento sono stabiliti dall’articolo 609 del Codice Civile, e sono:

  • malattie contagiose;
  • calamità pubbliche ed infortuni.

Come “pubblico ufficiale”, invece, vengono riconosciuti:

  • notaio;
  • giudice di pace;
  • sindaco o assessore delegato che ne fa le veci;
  • ministro di culto.

Ogni tipologia di testamento, comunque, è un atto revocabile in qualsiasi momento dal testamentario. Inoltre, come già anticipato, la quota iscritta nel documento è solamente quella “disponibile”, poiché per la legittima valgono i normali criteri della successione. Ma come si calcola la quota di legittima? Scopriamolo di seguito.

Quota di legittima, testamento: criteri per il calcolo

L’eredità si distingue in due parti: la quota disponibile, della quale la persona può decidere eredi e condizioni nel testamento, e la quota di legittima, riconosciuta per legge ai discendenti e al coniuge del defunto.

Quest’ultima è calcolata rapportando il valore della quota riservata al netto dei debiti. Più precisamente, bisogna fare il rapporto tra la quota spettante al legittimario e la massa ereditaria, ovvero la “massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti”.

Nel dettaglio, il procedimento per calcolare la quota legittima è il seguente:

  • Sottrarre al relictum i debiti (articolo 556 del Codice Civile);
  • Aggiungere eventuali donazioni;
  • Fare riferimento all’articolo del Codice Civile che stabilisce la quota spettante al legittimo (540 per la moglie, 537 per i figli);
  • Dopo aver calcolato la quota spettante al legittimaro, controllare che questa trovi capienza nel patrimonio relitto. Se così non fosse il legittimaro dovrà agire in riduzione contro coloro che hanno ricevuto in donazione una parte del patrimonio del de cuius.

Per capire meglio a quanto ammonta la quota di legittima, di seguito riportiamo una tabella su come varia la percentuale della quota disponibile per il testamentario a seconda dei casi.

Coniuge Figli Quota legittima Quota disponibile Diritto Abitazione
No 50% 50% Al coniuge superstite
Sì, ma uno solo 33% al coniuge e 33% al figlio 33% Al coniuge superstite
Sì, più di uno 25% al coniuge, 50% ai figli (da dividere in parti uguali) 25% Al coniuge superstite
No Sì, ma uno solo 50% 50%
No Sì, ma più d’uno 66,66% (da dividere in parti uguali) 33,33%
No No --- 100% (solo se mancano gli ascendenti)

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