Testamento segreto, cos’è e come funziona?

Patrizia Del Pidio

25 Settembre 2025 - 15:20

Cos’è il testamento segreto tornato alla ribalta con il caso Armani? Vediamo come funziona questa tipologia di testamento e a chi conviene lasciare le ultime volontà in questo modo.

Testamento segreto, cos’è e come funziona?

Il testamento segreto è una delle tre forme con le quali lasciare le ultime volontà. Storicamente è il meno usato, visto che si predilige l’utilizzo del testamento pubblico e quello olografo. La forma testamentaria in questione ha destato un certo interesse dopo la successione di Giorgio Armani che ha lasciato, appunto, le sue ultime volontà all’interno di due testamenti segreti, uno redatto il 15 marzo 2025 e uno il 5 aprile 2025. L’idea di tenere un testamento segreto, nell’immaginario collettivo, è sicuramente affascinante: celare le proprie volontà per anni, e poi manifestarle al momento opportuno.

Eppure, per questa forma di testamento è prevista la partecipazione di un notaio, con relativi costi annessi. Tra oneri di conservazione, apposizione di sigilli, divieti espressi, conversioni e pubblicazione, vediamo più da vicino perché il testamento segreto equivale a uno strumento più sicuro, almeno nelle intenzioni del legislatore, rispetto al testamento olografo.

Cos’è un testamento segreto

Il testamento segreto è un testamento redatto e poi consegnato dal testatore ad un notaio alla presenza di due testimoni attraverso le procedure e le formalità espressamente previste dalla legge agli articoli 604 e 605 del codice civile.

Il testamento segreto garantisce che il documento non possa essere smarrito, distrutto o, peggio ancora, falsificato ma al tempo stesso assicura anche la segretezza delle disposizioni testamentarie. Il suo contenuto non è conosciuto da nessun altro, oltre al sottoscrittore: notaio e testimoni non conoscono cosa vi è riportato.

La scelta del testamento segreto è consigliata soprattutto a chi ha necessità di riservatezza della divisione del patrimonio. Il notaio, infatti, in questo caso sottoscrive il documento solo al termine della sua redazione e redige un atto di ricevimento in presenza di due testimoni. In questo modo il documento, anche se segreto, è perfettamente legale (il notaio sottoscrive che a consegnarlo è il testatore e i testimoni lo confermano) e la sigillatura, sempre da parte del notaio, garantisce che non possa essere alterato.

Questa tipologia di testamento prevede la presenza di due atti fondamentali e distinti:

  • la scheda testamentaria (la carta che contiene le disposizioni testamentarie);
  • l’atto di ricevimento del notaio (la ricevuta con cui si attesta la consegna del testamento).

Formalità e nullità del testamento segreto

In base all’articolo 604 cod. civ. il testamento segreto può essere scritto dal testatore o da un terzo, ossia da un’altra persona.

Il testamento segreto non deve per forza essere olografo, cioè steso a mano: può anche essere redatto «con mezzi meccanici», quindi al computer.

Qualora sia redatto da un’altra persona, in tutto o in parte (si pensi al caso in cui il testatore non abbia più possibilità di scrivere per via di una disabilità), l’articolo 598 del codice specifica che il testamento debba necessariamente riportare la sottoscrizione del testatore anche in ciascun mezzo foglio, unito o separato al testamento.

Il senso della sottoscrizione del testamento segreto

Come affermato dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 2723/1973), «la norma secondo cui il testamento segreto, se è scritto in tutto o in parte da altri o se è scritto con mezzi meccanici, deve portare la sottoscrizione del testatore in ciascun mezzo foglio, unito o separato, tende a garantire la certezza che il testatore abbia avuto la possibilità di leggere il contenuto del documento e, conseguenzialmente, a fare sorgere la presunzione legale che tale lettura sia stata effettuata».

Sono nulle, dunque, le disposizioni testamentarie redatte da un’altra persona per conto del testatore, qualora queste non siano approvate «di mano» dallo stesso testatore o al momento della consegna del testamento segreto al notaio (appunto con la sottoscrizione di ciascun mezzo foglio).

Qualora sia redatto dal testatore, invece, esso deve essere sottoscritto alla fine delle disposizioni, come avviene per il testamento olografo.

Per intenderci: se un amico scrive per mio conto un testamento, deve comunque essere rintracciabile una formula con cui «ratifico» ciò che ha scritto, intestandomene la paternità. Nel caso in cui mi sia del tutto precluso apporre una firma, invece, dovrò dichiarare al notaio, al momento della consegna del testamento, di attribuirmi la paternità di quelle disposizioni. L’articolo 604 cod. civ., comma 2, prevede, infatti, che si dichiari al notaio di aver letto il testamento e si faccia espressamente riferimento, nell’atto con cui il notaio attesta la ricezione, alla causa che ha impedito al testatore di sottoscriverlo.

Il testamento segreto, poi, non deve necessariamente contemplare una data (come invece deve essere per il testamento olografo): a fare fede è quella indicata nell’atto di ricevimento del notaio.

Nel caso il testamento segreto sia stato scritto, datato e sottoscritto dal testatore, la data interna alla scheda testamentaria acquisterà efficacia fondamentale quando, ad esempio, per una nullità intervenuta nell’atto di consegna al notaio (si rompe sfortunatamente il sigillo), il testamento non varrà più come segreto, ma come olografo (come vedremo anche più avanti).

Il senso del sigillo al testamento segreto

Altra incombenza formale è la consegna del testamento in un plico necessariamente sigillato: l’articolo 598 cod. civ., secondo periodo, prescrive infatti la nullità delle disposizioni di quel testamento segreto consegnato al notaio «in plico non sigillato».

L’articolo 605 del codice, al comma uno, prevede che la carta su cui sono redatte le disposizioni o quella che serve da involucro o contenitore al testamento segreto deve essere sigillata con una impronta, in modo tale che il testamento non si possa aprire né estrarre senza rottura o alterazione.

L’impronta sul sigillo non è altro che un segno distintivo apposto sul sigillo così che, quando si procede ad aprire il plico, il sigillo viene «manomesso» o «alterato» (si pensi alla ceralacca e al timbro notarile appostovi sopra). Ciò serve a rendere immediatamente visibili eventuali segni di alterazione presenti sul sigillo, che indichino una sua apertura o manomissione indebita, che porterebbe alla nullità delle disposizioni testamentarie.

All’apertura del testamento, finalizzata alla sua lettura, il notaio sarà il primo a «rompere il sigillo», in quanto pubblico ufficiale avente il potere di dare corso a una volontà altrui resa manifesta, in quell’occasione, per la prima volta.

Testamento segreto: la consegna al notaio

Come sancito dall’articolo 604, il testatore, in presenza di due testimoni:

  • consegna personalmente al notaio la scheda testamentaria;
  • la fa sigillare (nel modo indicato nel paragrafo precedente) in presenza del notaio e dei testimoni.

Nello stesso momento, procede solennemente a dichiarare che in quella carta è contenuto il suo testamento.

Il testatore, se è muto o sordomuto, deve scrivere tale dichiarazione in presenza dei testimoni.

Un divieto espresso nel codice civile

C’è solo un’ipotesi in cui non è consentito fare testamento nelle forme del testamento segreto. Si tratta del caso che il testatore non sappia o non possa leggere, così come previsto dall’articolo 604, terzo comma, del codice civile.

Non possono fare testamento segreto, ad esempio, soggetti non vedenti o analfabeti. La ragione è chiara: se il testamento segreto consente anche ad altra persona di fare testamento per noi, salva ratifica delle disposizioni, devo necessariamente avere esatta contezza del loro contenuto, in ogni parte.

La capacità di lettura è l’unica garanzia al riconoscimento di possibili ripensamenti personali, manomissioni e alterazioni della propria volontà nel corso del tempo.

Tra la stesura della scheda testamentaria e la sua consegna al notaio passa, di solito, un intervallo di tempo che consente al testatore di sostituire la scheda originaria con altra scheda, che revoca la prima, oppure a qualche malintenzionato con aspirazioni ereditarie di «scambiare» la scheda originale con una falsa.

Solo chi sa leggere e intendere ciò che legge può riconoscere ciò che in un testo vi è scritto e se ciò che vi è scritto è conforme alle sue reali volontà.

Sebbene al non vedente non sia consentito dar vita a un testamento segreto, resta inteso che il testamento da egli interamente scritto a mano, datato e sottoscritto potrà sempre valere quale testamento olografo. Si parla, al riguardo, di conversione formale del testamento: uno strumento volto a ’salvare’ le ultime volontà di un soggetto quando il testamento pur difettando di alcune formalità, ne possiede altre coerenti con lo scopo della legge sottointeso all’istituto.

Pubblicazione e testamento segreto

Al momento dell’apertura della successione testamentaria, il testamento segreto (come quello olografo) va pubblicato, così da rendere noto a tutti gli interessati il suo contenuto.

L’articolo 621 del codice civile prevede, infatti, che il testamento segreto venga aperto e pubblicato dal notaio appena gli giunga la notizia della morte del testatore. Chiunque crede di avervi interesse può chiedere, con ricorso al tribunale del luogo in cui si è aperta la successione, che sia fissato un termine per l’apertura e la pubblicazione del testamento stesso.

Il notaio procede alla pubblicazione del testamento in presenza di due testimoni, redigendo un verbale nel quale descrive lo stato del testamento, ne riproduce il contenuto e fa menzione dell’apertura del sigillo.

Il verbale è sottoscritto dal notaio stesso e dai testimoni. Ad esso sono uniti:

  • la carta in cui è scritto il testamento (cd. scheda testamentaria, vidimata in ciascun mezzo foglio dal notaio e dai testimoni);
  • l’estratto dell’atto di morte del testatore.

Una volta avvenuta la pubblicazione, il notaio deve comunicare l’esistenza del testamento agli eredi di cui conosce il domicilio o la residenza.

Il ritiro del testamento segreto

Così come il testamento segreto può essere consegnato in ogni momento al notaio, può essere anche ritirato, per le più svariate ragioni. Si pensi al caso in cui il testatore abbia deciso in extremis di cambiare la destinazione di un lascito testamentario, magari da un nipote ad un altro.

In questi casi, il notaio redigerà un verbale di restituzione, sottoscritto dal testatore, da due testimoni e dal notaio stesso.

Il testamento segreto rappresenta una forma di testamento più sicura e resistente rispetto al testamento olografo. Oltre ai costi di consegna e conservazione dello stesso presso un notaio, la procedura rinforzata prevista dalla legge lo rende uno strumento non troppo ricorrente nella prassi.

Argomenti

# Notaio

Iscriviti a Money.it