Storica decisione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, anche i luoghi di culto, chiesa, devono versare la TARI. La Tassa sui rifiuti non fa sconti a nessuno.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze chiarisce: anche i luoghi di culto devono versare la TARI, Tassa sui rifiuti.
Il MEF con la Risoluzione del 15 settembre 2025 ha chiarito i limiti dell’esenzione dal versamento della TARI, Tassa sui rifiuti. Sottolinea che non si rinviene nella normativa della TARI attualmente vigente un’espressa disposizione di esenzione per i luoghi destinati al culto, occorre ricostruire brevemente la disciplina delle agevolazioni del tributo in questione.
Ecco perché anche i luoghi di culto devono versare la TARI.
Ecco tutte le riduzioni ed esenzioni TARI, no ai luoghi di culto
Il MEF nella Risoluzione, il cui testo può essere scaricato in fondo all’articolo, ricorda che il comune, in base a quanto stabilito dall’art. 1, comma 659, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 con proprio regolamento può stabilire delle riduzioni tariffarie in caso di:
- abitazioni con unico occupante;
- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo;
- locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte adibiti a uso stagionale o a uso non continuativo, ma ricorrente;
- abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora all’estero per più di 6 mesi l’anno;
- fabbricati rurali a uso abitativo;
- attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti.
Nell’elenco, come si può notare, non figurano i luoghi di culto.
L’articolo 650 della stessa legge prevede che i comuni possano applicare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quanto previsto dall’articolo 659, ma che la relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.
Chi inquina paga, anche i luoghi di culto versano la Tari
Nella Risoluzione si sottolinea anche che secondo i principi della Suprema Corte l’eventuale agevolazione, sia essa in forma di riduzione o esenzione, può essere disposta dal comune, in armonia con il principio unionale “chi inquina paga”.
Qualora il comune riconosca che si tratta di aree non idonee alla produzione dei rifiuti per il particolare uso cui sono destinate può stabilire un’esenzione o riduzione. È necessario, però, che venga accertata in concreto l’effettiva destinazione al culto degli edifici in questione.
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