Superbonus 110% per case antisismiche: quando l’Agenzia Entrate riconosce l’agevolazione massima

Claudia Cervi

20/07/2022

20/07/2022 - 17:25

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Superbonus 110%: le proroghe previste dalla Legge di Bilancio 2022 e dal DL Aiuti non riguardano l’acquisto di case antisismiche. Ecco la data fissata dall’Agenzia Entrate per la detrazione massima.

Superbonus 110% per case antisismiche: quando l’Agenzia Entrate riconosce l’agevolazione massima

In tema di Superbonus 110 per cento arrivano nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate con riferimento all’acquisto di case antisismiche. Fissata una volta per tutte la data entro la quale deve avvenire il rogito per applicare la percentuale massima di detrazione (il 110%).

Questo è il contenuto della risposta all’interpello n. 384 del 20 luglio 2022.

Interpello 384/2022 Agenzia Entrate
Superbonus- sottoscrizione del contratto definitivo di compravendita, riferito al preliminare registrato del 24 maggio 2021, entro il termine del 30 novembre 2022 e versamento di un secondo acconto sul prezzo della
compravendita entro il 30 giugno 2022- art. 119 del DL n.34 del 2020

Superbonus 110 per case antisismiche: data del rogito per detrazione massima

L’Agenzia delle Entrate risponde a un istante che aveva previsto di acquistare una casa antisismica con rogito entro il 30 giugno 2022, slittato al 30 novembre 2022, a causa di ritardi nelle operazioni di demolizione e ricostruzione eseguiti dall’impresa nell’ambito di interventi di consolidamento statico e di riduzione del rischio sismico.

L’istante pone due quesiti all’Amministrazione finanziaria:

  • il primo, se ha diritto all’agevolazione massima (al 110%) nel caso di rogito al 30 novembre 2022;
  • il secondo, se può richiedere lo sconto in fattura (ex articolo 121 del Decreto Rilancio) a fronte del pagamento di un secondo acconto entro il 30 giugno 2022.

La risposta dell’Agenzia è negativa: la detrazione al 110% per l’acquisto di case antisismiche spetta solo nel caso in cui l’atto di compravendita definitivo sia sottoscritto entro il 30 giugno 2022, non trovando applicazione le proroghe previste dalla Legge di Bilancio 2022 e dal Decreto Aiuti.

L’Agenzia si era già espressa a riguardo nella circolare n.30 del 2020, stabilendo che - per ottenere l’agevolazione massima - i requisiti richiesti fossero rispettati nel periodo di vigenza della norma con la conseguenza che l’atto di acquisto degli immobili oggetto dei lavori venisse stipulato entro tale periodo.

Superbonus 110, le agevolazioni prorogate da DL Aiuti e Legge di Bilancio 2022

Per giustificare la decisione fornita all’istante, l’Agenzia delle Entrate ritiene dunque che lo slittamento della data del rogito a novembre 2022 porti allo sconfinamento dei termini applicativi dell’agevolazione, precludendo l’applicazione della massima detrazione.

Nel documento vengono poi riassunte le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 e dal DL Aiuti in tema di proroghe al superbonus 110%.

L’Agenzia ricorda che per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 viene riconosciuta una detrazione pari al:

  • 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023;
  • 70% per quelle sostenute entro il 2024;
  • 65% per quelle sostenute nell’anno 2025.

La proroga è riconosciuta solo per gli interventi previsti dai commi da 1 a 8 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio dai soggetti indicati al comma 9, mentre restano esclusi gli interventi previsti dall’art. 16, comma 1- septies, del DL n. 63 del 2013 (relativi al sismabonus).

Detrazioni per Sismabonus con rogito dopo il 30 giugno 2022

Nel caso di rogito per l’acquisto di una casa antisismica stipulato successivamente al 30 giugno 2022, il contribuente ha diritto a un’agevolazione fino al 31 dicembre 2024 ma con percentuali ridotte all’85 o al 75%, «a seconda che gli interventi di riduzione del rischio sismico eseguiti sugli immobili acquistati abbiano determinato, rispettivamente, il passaggio a una o a due classi di rischio inferiore».

Viene infatti applicato il dettato dell’art. 16, comma 1- septies, del DL n. 63 del 2013, con la possibilità di esercitare l’opzione per il cd. sconto in fattura ai sensi dell’articolo 121 del decreto Rilancio.

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