Le spese straordinarie per i figli non devono sempre essere suddivise al 50%. Ecco perché e come dovrebbe avvenire la ripartizione.
Chiunque si sia mai interessato, per ragioni personali o professionali, alla gestione delle spese per i figli dopo la separazione sa che le spese straordinarie sono ripartite fra entrambi i genitori. Di norma, si dispone la suddivisione al 50% ma si tratta davvero di una regola? Cosa succede se le condizioni economiche dei genitori sono fortemente in disparità?
Le spese straordinarie non devono sempre essere ripartite al 50%
La Cassazione con l’ordinanza n. 6933/2023 ha ribadito che le spese straordinarie devono essere suddivise tra i genitori, ma non necessariamente al 50%. In particolare, la divisione deve tenere conto delle sostanze patrimoniali e delle capacità di lavoro dei genitori. In particolare, il caso preso in esame riguarda un’attribuzione dell’80% a carico del padre per le spese straordinarie, in ragione del rapporto di tre volte rispetto ai redditi della madre.
Si segue quindi il principio applicato per l’assegno di mantenimento periodico, che deve essere determinato sulla base di numerosi criteri oggettivi:
- I redditi.
- Le eventuali sopravvenienze economiche.
- I risparmi.
- La disponibilità di un’abitazione in proprietà.
- Le esigenze dei figli.
- Il tenore di vita a cui sono abituati i figli.
- Il tempo di permanenza dei figli presso i genitori.
- La valenza economica dei compiti domestici e di cura svolti dai genitori.
La ripartizione delle spese ordinarie e l’importo dell’assegno di mantenimento sono correlati?
L’ordinanza evidenzia anche l’esclusione di una correlazione fra l’assegno di mantenimento e la ripartizione delle spese ordinarie. L’assegno, per natura periodico e stabile, non può infatti tenere conto di spese imprevedibili. La ripartizione non deve comunque avvenire di regola al 50%, quindi per le spese straordinarie non si applica il principio del debito solidale, bensì della disponibilità patrimoniale dei genitori.
In tal proposito, deve essere considerata anche la capacità di lavoro di ognuno, sia di tipo professionale che casalingo, proprio per evitare eventuali disparità. Questo principio era già stato chiarito dalla Cassazione in un’altra occasione, nello specifico dall’ordinanza n. 25723/2016. Allo stesso tempo, la divisione al 50% non può essere esclusa a priori, ma devono essere prese in esame le condizioni specifiche dei genitori, i quali sono a tutti gli effetti condebitori.
Per assicurare il soddisfacimento delle esigenze dei figli in modo congruo alle condizioni dei genitori, è opportuno distinguere con precisione le funzioni dell’assegno di mantenimento e delle spese straordinarie. L’assegno di mantenimento serve a garantire ai figli le necessità ordinarie, ad esempio riguardo all’educazione e agli alimenti. Per questo motivo è possibile effettuare un calcolo medio e preventivo dell’importo mensile, mentre non è possibile ipotizzare un prospetto per le spese straordinarie.
Queste ultime, infatti, non si caratterizzano esclusivamente per l’imprevedibilità, ma anche per il carattere molto specifico delle necessità a cui devono assolvere. Ecco perché c’è spesso confusione sul contenuto delle spese straordinarie, nelle quali spesso confluiscono anche spese dovute a bisogni costanti ma non troppo rilevanti. In questo senso, il contributo per le spese straordinarie rappresenta più che altro un’integrazione dell’assegno di mantenimento. Al contrario, le spese imprevedibili, incostanti e rilevanti nell’importo non hanno alcun tipo di legame con l’assegno.
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Di conseguenza, la ripartizione delle spese straordinarie può variare anche in base a questi elementi. È evidente che per le spese del primo gruppo, cioè periodiche e non troppo onerose, si può ipotizzare una riduzione della quota del genitore che versa già un congruo assegno periodico di mantenimento.
Diversamente, le spese imprevedibili non possono tenere conto dell’assegno, anche qualora elevato, ma devono basarsi esclusivamente sulle condizioni economiche dei genitori e delle loro possibilità eventuali. È in ogni caso il giudice a determinare con certezza la ripartizione delle spese, in sede di separazione o divorzio, anche se le parti possono impugnare il giudizio ritenuto iniquo e ottenere un nuovo parere. Le spese concrete, poi, devono però essere concordate tra i genitori stessi.
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