Sospensione mutui prima casa, ampliata la platea dei beneficiari aumentando la soglia massima fino a 400.000 euro. La sospensione delle rate potrà essere richiesta fino al 31 dicembre 2022.
La sospensione dei mutui prima casa con il Fondo Gasparrini è stata prorogata al 31 dicembre 2022. Ecco chi può accedere allo stop delle rate mutuo.
La legge 30 dicembre 2021, n. 234, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, ha prorogato fino al 31 dicembre 2022 il termine previsto dall’art. 64 comma 1 del dl 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto Sostegni Bis convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106) relativo alla validità delle misure straordinarie adottate nei confronti dei lavoratori autonomi/liberi professionisti e cooperative edilizie a proprietà indivisa che continueranno dunque ad avere accesso ai benefici del Fondo di sospensione mutui prima casa, essendo estesa la validità dell’art 54, comma 1, del dl del 17 marzo 2020, n. 18 e successive modificazioni.
C’è ancora tempo quindi: il Fondo Gasparrini è stato prorogato di un anno e la richiesta per la sospensione delle rate del mutuo potrà essere richiesta per un massimo di 18 mesi da chi si trova in situazioni emergenziali.
La messa in stand-by del mutuo non comporta l’applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria. Inoltre, è nuovamente aumentato a 400mila euro l’importo massimo del mutuo che può beneficiare dell’intervento del Fondo (in precedenza erano 250mila).
La domanda di sospensione può essere fatta da una platea più ampia, che comprende anche i lavoratori autonomi, i liberi professionisti e le cooperative edilizie a proprietà indivisa (almeno il 10% dei soci devono utilizzare gli immobili come abitazione principale).
Le condizioni sono le medesime previste dal decreto Sostegni bis, che aveva riattivato fino alla fine del 2021 l’art. 54, comma 1, del decreto Cura Italia (dl 18/2020), che prevede alcune disposizioni in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo.
Nel dettaglio, si può richiedere la sospensione solo in caso di mutui per l’acquisto della prima casa, mentre non sono ammessi i mutui erogati esclusivamente per la ristrutturazione o la costruzione dell’abitazione.
Cosa prevede il Fondo Gasparrini
Il Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa (il cosiddetto Fondo Gasparrini) è stato istituito dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Questo fondo prevede la possibilità per i titolari di un mutuo fino a 400.000 euro, contratto per l’acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione per 18 mesi del pagamento delle rate.
Per ottenere il beneficio, devono però verificarsi delle situazioni di temporanea difficoltà. Il Fondo sostiene anche il 50% degli interessi che maturano nel periodo della sospensione.
In occasione dell’emergenza Covid, il Fondo Gasparrini è stato rifinanziato con 400 milioni di euro con il decreto Cura Italia e la platea dei potenziali beneficiari è stata allargata. La tutela è stata estesa in altri decreti emergenziali fino al decreto Sostegni Bis e poi, in legge di Bilancio 2022.
Fondo di sospensione mutui per l’acquisto della prima casa
Il fondo è rivolto ai titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa e prevede la possibilità di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà destinate a incidere negativamente sul reddito del nucleo familiare.
Consap si occupa della gestione del Fondo e della valutazione del rispetto dei requisiti per l’accesso al Fondo, relativamente alle domande pervenute dagli istituti di credito.
Sospensione mutui prima casa: chi ne beneficia?
Possono ottenere la sospensione sui mutui prima casa con il Fondo Gasparrini chi ha registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e precedente la domanda, un calo di fatturato pari ad almeno il 33% rispetto all’ultimo trimestre 2019 in conseguenza delle restrizioni Covid.
I cittadini che possono fare richiesta di sospensione delle rate del mutuo prima casa sono:
- lavoratori autonomi e liberi professionisti, inclusi artigiani e commercianti;
- imprenditori individuali e piccoli imprenditori, come definiti dall’articolo 2083 del Codice Civile. Parliamo ovvero di coltivatori diretti del fondo, artigiani, piccoli commercianti, coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia;
- cooperative edilizie a proprietà indivisa, per mutui d’importo massimo pari al prodotto tra 400.000 euro e il numero dei soci, esclusivamente nel caso in cui almeno il 10% dei soci abbiano subito uno degli eventi che prevedono l’accesso al Fondo Gasparrini. Per tali soci, la sospensione delle rate può essere chiesta in base al numero di soci coinvolti. Ovvero dal 10 al 20% dei soci fino a 6 mesi, dal 20 al 40% fino a 12 mesi e sopra il 40% fino a 18 mesi.
Per i beneficiari citati, la proroga vale fino al 31 dicembre 2022.
Altre categorie beneficiarie
Vi sono altri beneficiari per cui il fondo Gasparrini per la sospensione del mutuo è strutturale. Dunque, possono fare richiesta, oltre il termine del 31 dicembre 2022 stabilito in legge di Bilancio, anche i lavoratori che si trovano davanti a tali eventi causa:
- sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito;
- riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni, corrispondente a una riduzione dell’orario, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito.
Inoltre, il fondo è strutturale e può essere richiesto anche nei casi di:
- cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- la cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato;
- cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia (articolo 409 n. 3 del Codice di Procedura Civile);
- morte o riconoscimento di grave handicap ovvero d’invalidità civile non inferiore all’80%.
La richiesta della sospensione delle rate
La sospensione delle rate di un mutuo sulla prima casa può essere richiesta dagli aventi diritto anche se il mutuo copre le spese di ristrutturazione o per liquidità. I beneficiari avranno anche diritto al pagamento del 50% degli interessi maturato sul debito residuo.
Nella fase di sospensione del mutuo la banca dunque non può chiedere il pagamento della metà mancante della quota d’interessi rimasto a carico del mutuatario. I mutui già ammessi alla garanzia del Fondo “Prima casa” potranno accedere alla sospensione del pagamento delle rate previste dal Fondo Gasparrini.
Come già accennato la sospensione del mutuo con il Fondo Gasparrini non può essere richiesta se invece, il lavoratore autonomo o l’imprenditore hanno chiesto un mutuo non per comprare la prima casa, ma per la sola ristrutturazione o per la sola liquidità.
Sospensione mutui prima casa: per quanti mesi?
Chi è in possesso di questi requisiti può chiedere la sospensione delle rate del mutuo per un periodo massimo di 18 mesi.
Si tratta però del periodo di sospensione più lungo. Il decreto attuativo del Mef dell’articolo 54 del decreto Cura Italia, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 marzo 2020, specifica che lo stop alle rate del mutuo può avvenire per una durata massima complessiva non superiore a:
- 6 mesi quando la sospensione/riduzione del lavoro ha una durata compresa tra 30 giorni e 150 giorni lavorativi consecutivi;
- 12 mesi quando la sospensione/riduzione dell’orario di lavoro interessa un periodo che va dai 151 ai 302 giorni di lavoro consecutivi;
- 18 mesi se la sospensione/riduzione dell’orario di lavoro supera i 303 giorni lavorativi consecutivi.
La sospensione, specifica il decreto attuativo, può essere reiterata, sempre nel limite dei 18 mesi di durata massima complessiva, anche per periodi non continuativi entro le risorse in dotazione del Fondo.
Come fare richiesta per accedere al fondo e sospendere le rate. Ecco il modulo
Il nuovo modulo, aggiornato e semplificato rispetto al modello precedente, può essere compilato online direttamente sui siti di:
- Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
- Consap;
- Abi.
Una volta compilato, il modulo va inviato secondo le modalità indicate da ciascuna banca.
Il cittadino in possesso dei requisiti che vuole ottenere in tempi rapidi la sospensione del mutuo deve contattare la banca che gli ha concesso il finanziamento e presentare la documentazione necessaria.
- Modulo sospensione rate mutui prima casa
- Clicca qui per scaricare il file del Ministero dell’Economia.
Per quanto riguarda la certificazione della sospensione o della riduzione dell’orario di lavoro, servirà un attestato del datore di lavoro.
La domanda deve essere presentata alla banca presso la quale è in corso il pagamento delle rate del mutuo, completa di carta d’identità (per i soli cittadini italiani e dell’unione europea) o passaporto e permesso di soggiorno (per cittadini extra UE).
Inoltre il richiedente dovrà presentare pertinente documentazione a seconda della propria posizione, in aggiunta alla domanda di sospensione (per gli eventi morte del mutuatario è sufficiente il solo modello di domanda).
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