Le nuove regole per lo smart working nella Pa: cosa cambia con l’arrivo delle linee guida

Stefano Rizzuti

1 Dicembre 2021 - 12:28

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Il ministro della Pa, Renato Brunetta, ha firmato le linee guida per lo smart working (e il lavoro da remoto) per i dipendenti pubblici: ecco le nuove regole per l’attività a distanza.

Le nuove regole per lo smart working nella Pa: cosa cambia con l’arrivo delle linee guida

Arrivano le nuove regole per il lavoro agile nella pubblica amministrazione. Il ministro della Pa, Renato Brunetta, ha dato il via libera alle linee guida sullo smart working per superare l’ambito emergenziale finora applicato durante la pandemia di Covid-19.

Con le nuove regole, che faranno da ponte fino all’entrata in vigore dei contratti, sarà prevista la rotazione del personale che può usufruire del lavoro agile ma mantenendo una prevalenza dell’attività in presenza per ciascun dipendente.

L’amministrazione dovrà fornire la dotazione tecnologica adeguata garantendo il rispetto dei requisiti di sicurezza degli strumenti. Previsto il diritto alla disconnessione e la stipula di un accordo individuale sulla durata e la modalità dello svolgimento dell’attività fuori dalla sede di lavoro.

Si cambia approccio puntando su produttività e orientamento ai risultati e mantenendo quello che viene definito un equilibrio fra vita professionale e privata. Il testo firmato da Brunetta andrà ora in Conferenza Unificata: dopo il parere si applicheranno le regole per le 32mila amministrazioni pubbliche coinvolte. Vediamo quali sono le novità e cosa cambia nella Pa.

Pa, chi può aderire al lavoro agile e come

L’adesione al lavoro agile nella Pa sarà aperto a tutti, ma dovrà essere consensuale e su base volontaria. Vale per i lavoratori a tempo pieno e a tempo parziale, così come per i contratti a tempo determinato e indeterminato.

Le linee guida del lavoro agile nella Pa

Per regolare lo smart working bisognerà stipulare un accordo individuale, con il singolo lavoratore. Ma con alcuni elementi obbligatori:

  • La durata dell’accordo: a termine o a tempo;
  • La modalità di svolgimento: quante giornate di lavoro in sede e a distanza;
  • Le modalità di recesso: il termine deve essere di almeno 30 giorni;
  • I tempi di riposo del lavoratore: non può essere inferiore rispetto a quelli in presenza;
  • La garanzia della disconnessione per il lavoratore;
  • L’esercizio del potere di controllo del datore sulla prestazione agile.

Le tecnologie in dotazione al lavoratore

L’amministrazione deve fornire la dotazione tecnologia idonea al lavoratore. Per le attività da remoto devono essere previste postazioni di lavoro - fornite dalla Pa - che garantiscano la protezione delle risorse aziendali a cui accede il lavoratore.

Bisogna anche assicurare l’aggiornamento continuo dei meccanismi di sicurezza e non è consentito l’utilizzo di un’utenza personale o domestica del personale per le attività ordinarie di servizio, fatta eccezione per singoli casi autorizzati.

Un’altra novità riguarda i dipendenti con cellulare di servizio: in questi casi deve essere prevista la possibilità di inoltrare la chiamata all’interno telefonico del proprio ufficio sul cellulare di servizio.

Smart working nella Pa, il diritto alla disconnessione

La prestazione agile nella Pa viene svolta senza vincoli d’orario ma sempre restando nella cornice delle ore massime di lavoro giornaliere e settimanali previste dai contratti nazionali. Vengono però stabili i periodi temporali in cui i lavoratori non possono erogare la prestazione.

Di fatto viene prevista una fascia di inoperabilità (o di disconnessione) in cui devono rientrare anche le 11 ore di riposo consecutive minime tra le due giornate lavorative.

Gli straordinari, le trasferte e il ritorno in sede

Durante le giornate di lavoro agile non è possibile erogare lavoro straordinario, così come andare in trasferta o lavorare in condizioni di rischio. Possono invece essere richiesti dal lavoratore permessi, anche per motivi personali o familiari, laddove previsti dal contratto.

In caso di problematiche tecniche o informatiche che non garantiscono l’erogazione della prestazione, il dirigente può richiamare il lavoratore in presenza. Il dipendente può essere richiamato anche per esigenze di servizio con preavviso di almeno 24 ore: il rientro in servizio non comporta il diritto di recuperare le giornate di smart working non fruite.

Nella Pa previsto anche il lavoro da remoto

Oltre allo smart working viene introdotta nella Pa anche un’altra modalità, quella del lavoro da remoto. La differenza è che il lavoro da remoto può essere prestato con un vincolo temporale e rispettando comunque gli obblighi di presenza.

Consiste o nel telelavoro domiciliare (dal domicilio del dipendente) o in altre forme di lavoro a distanza (come da coworking o sedi decentrate). Il lavoro da remoto prevede gli stessi obblighi delle sedi d’ufficio e le regole sono uguali anche per riposi, pause, permessi orari e sul trattamento economico accessorio.

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