Sismabonus 110%, il decreto Rilancio ha eliminato la premialità. Nel comunicato stampa dell’8 luglio l’Associazione ISI spiega cosa non funziona del nuovo bonus al 110%, e perché poteva essere un’occasione per sensibilizzare le società nei confronti del rischio sismico.
Sismabonus 110%, come funziona? Il decreto Rilancio ha eliminato definitivamente la premialità, perché in pratica la struttura dell’agevolazione rende irrilevante la certificazione sismica.
In questo modo però, sottolinea l’Associazione ISI, Ingegneria Sismica Italiana, scompare anche la base del calcolo dell’esposizione economica dello Stato dopo un terremoto, ponendo così sullo stesso piano tutti i tipi di interventi strutturali fatti dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Nel comunicato stampa dell’ISI dell’8 luglio 2020 l’Associazione passa in rassegna tutti i motivi per cui il sismabonus al 110% non funzionerà, o comunque si è sprecata l’occasione di fare un passo in avanti in un materia delicata come quella della riduzione del rischio sismico.
Inoltre, l’eliminazione della premialità è un’occasione sprecata per sensibilizzare le società nei confronti del rischio sismico.
Sismabonus 110%, come funziona? Eliminata la premialità
Così come l’ecobonus al 110%, anche il sismabonus è valido per gli interventi effettuati dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Eppure le due agevolazioni hanno profili normativi diversi: mentre per l’ecobonus il miglioramento energetico di almeno due classi (o il raggiungimento della classe più alta possibile) è un requisito minimo per accedere all’incentivo, non è così per il sismabonus.
In realtà, invece, gli interventi di messa in sicurezza degli edifici dovrebbero essere una delle priorità in Italia, considerando che il rischio sismico della Penisola è molto alto.
A elencare tutto quello che non va nel sismabonus 110% ci ha pensato l’Associazione ISI, Ingegneria Sismica Italiana.
Nel comunicato dell’Associazione vengono messi nero su bianco i motivi per cui il decreto Rilancio non ha affrontato con la dovuta responsabilità il rischio sismico.
Un altro elemento che rischia di confondere i contribuenti è il comma 4 dell’articolo 119 del decreto Rilancio:
“Per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decretolegge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, l’aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021”
Tale comma estende al 110% le opere del bonus ristrutturazioni alle zone 1 e 2, mentre il sismabonus è attuabile anche nella zona 3.
Sismabonus 110%, il tempo non basta senza la proroga della scadenza
Un altro aspetto da prendere in considerazione è senza dubbio quello pratico: nemmeno con la conversione in legge del decreto Rilancio è arrivata la proroga della scadenza del 31 dicembre 2021, che però potrebbe esserci con la legge di bilancio 2021.
Considerando l’iter preliminare ai lavori, che comprende le decisioni del condominio, i progetti e le autorizzazioni, il tempo effettivo da dedicare agli interventi è davvero poco (anche per l’ecobonus c’è lo stesso problema).
Inoltre, il professionista in caso di sismabonus deve produrre tre asseverazioni:
- le prime due già per il sismabonus del 50/85%, una di congruità nel rispetto delle norme vigenti ai sensi del DPR380/2001 e una sulla classificazione ai sensi dell’allegato B del DM58/2017;
- l’ultima sulla congruità di spesa che si sceglie di portare in detrazione.
Nell’infografica invece i documenti necessari per l’ecobonus 110%:

Infine, dal 15 ottobre è possibile effettuare la comunicazione per la cessione del credito all’Agenzia delle Entrate: modulo e istruzioni sono stati aggiornati col provvedimento AdE del 12 ottobre 2020.
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