Sfratto per morosità: chi non ha pagato durante il lockdown non può essere cacciato

Isabella Policarpio

07/09/2020

13/04/2021 - 12:46

condividi

Nella locazione commerciale non vale lo sfratto per morosità per gli affitti non versati durante il lockdown se l’attività era chiusa. Invece si deve concordare la riduzione del canone. Ecco cosa hanno deciso i giudici.

Sfratto per morosità: chi non ha pagato durante il lockdown non può essere cacciato

Niente sfratto per morosità per i conduttori di attività commerciali che nei mesi di lockdown (da marzo a maggio) hanno chiuso i battenti. Questa la decisione del tribunale di Venezia che stravolge le regole degli sfratti.

Ciò non toglie che i conduttori hanno l’obbligo di saldare gli affitti arretrati una volta ripresa l’attività commerciale. Il giudice veneto ha deciso anche che è opportuno che locatore e conduttore si accordino per ridurre l’importo dell’affitto relativo ai mesi di chiusura.

In altre parole, allo sfratto per morosità si deve preferire l’accordo tra le parti sul canone e sulle modalità di pagamento, unico modo per assicurare il versamento delle somme arretrate e aiutare le attività commerciali, che sono i settori più colpiti dal coronavirus.

Sfratto per morosità e accordo tra le parti: quale tra le due?

L’ordinanza del tribunale di Venezia del 28 luglio 2020 parla chiaro: non ci può essere lo sfratto per morosità per i commercianti che non hanno pagato l’affitto dei locali durante i mesi di lockdown imposto dal Governo. Anzi, le parti sono invitate ad accordarsi circa la riduzione del canone per i mesi di chiusura. Detto in altri termini, vista l’eccezionalità della situazione, i giudici invitano a “chiudere un occhio” e a non applicare con rigore le norme sullo sfratto degli inquilini morosi.

Questo però non vuol dire che i conduttori di locali commerciali siano esonerati dal pagamento dei canoni non versati; anzi nessun giudice fino ad ora ha stabilito che sia lecito non pagare l’affitto durante il lockdown ma soltanto di non esperire lo sfratto per morosità, al quale invece deve sostituirsi la riduzione dell’affitto. Le parti, inoltre, devo accordarsi anche su quando e in quali modalità procedere al saldo dei canoni arretrati.

Dunque ad essere “giustificato” è solo il ritardo e non il mancato versamento delle somme.

Il motivo di questa decisione è semplice: il mancato pagamento dell’affitto da parte delle attività commerciali nei mesi di marzo, aprile e maggio non è dovuto alla volontà di non adempiere al contratto ma “dall’effettiva contingenza derivante dall’emergenza sanitaria e dalla connessa normativa restrittiva.”

Nel caso di specie, l’oppositore allo sfratto per morosità è titolare di un bar e il giudice ha assegnato alle parti un termine di 15 giorni per avviare la mediazione volta alla riduzione del canone di affitto.

Si ricorda che per agevolare le variazioni dei contratti l’Agenzia delle Entrate ha semplificato l’iter di comunicazione dei nuovi importi concordati che può farsi integralmente in via telematica.

Iscriviti a Money.it

SONDAGGIO